CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Ragusa - che aveva riconosciuto Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commessi, quali amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza dell'Il marzo 2013, attraverso continui prelevamenti ingiustificati, per importi elevati ( euro 805.582,33) e giroconti per euro 435.000,00, oltre che per avere distratto, occultato, dissimulato o dissipato in tutto o in parte beni sociali - ha rideterminato in anni due la durata della sanzioni accessorie fallimentari. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, con unico atto, si affida a quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia carenza di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta idoneità dei fatti contestati a ledere l'interesse protetto dalla norma penale; nella prospettazione difensiva, il drenaggio di risorse sarebbe stato impiegato per ottenere la cancellazione delle ipoteche sui beni personali al fine di richiedere un mutuo ipotecario in favore della società fallita, circostanze non valutate dai giudici di merito. Inoltre, si deduce che quasi tutti i beni indicati come sottratti erano stati rinvenuti. 2.2. Con il secondo motivo, la Difesa ricorrente denuncia la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, dolendosi che i ricorrenti sarebbero stati condannati anche per il preteso affitto del terreno a prezzo vile in favore delle figlie degli imputati, fatto che, tuttavia, non era stato oggetto di formale contestazione. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la insussistenza dell'elemento psicologico dei reati ascritti. 2.4. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi risultano inammissibilmente proposti, in quanto reiterativi di doglianze già prospettate nelle sedei di merito e adeguatamente affrontati dalla Corte territoriale, oltre che riversati in fatto, omettendo il dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, i ricorrenti formulano censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal Tribunale del riesame: censure, come tali, non esaminabili dalla Corte di Cassazione. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice 2 censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv, 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2.Ebbene, il giudice a quo ha individuato analiticamente le condotte distrattive considerate quali cause del dissesto, tutte realizzate nel 2011, ovvero in epoca successiva alle operazioni ( quali la costituzione di un mutuo) che, secondo la Difesa, sarebbero state finalizzate alla cancellazione delle ipoteche sugli immobili degli imputati, e non dirette ad avvantaggiare la società fallita. I ricorrenti, infatti, quali amministratori della fallita e soci della società di persone F.11i Carpenzano avevano incanalato ingenti risorse ( oltre 1.2000.000 euro) della prima nelle casse di quest'ultima, senza alcuna giustificazione e in spregio alle ragioni creditorie della [OSCURATO:PERSONA], in periodo immediatamente antecedente al fallimento. Essi inoltre avevano locato alcuni terreni della fallita ad altra società, nella cui compagine si annoveravano le figlie degli imputati, a un canone irrisorio e per lunga durata. Ancora, la sentenza impugnata ha considerato come alcuna plausibile spiegazione sia stata fornita in merito al mancato rinvenimento di beni ammortizzabili, e che anche la giustificazione della cessione di un carrello elevatore, effettuata ai sensi dell'art. 1197 cod. civ., non consente di superare la natura preferenziale del pagamento e di escludere la volontà distrattiva del suddetto bene aziendale da parte degli amministratori. La decisione è coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ricollega la nozione di 'distrazione' al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031). 2.2. Tutte condotte, quelle indicate, nelle quali, unitamente alla identità tra amministratori della società fallita e dei soci della società di persone, correttamente la Corte di merito ha ravvisato indici di fraudolenza significativi della volontà di svuotare le casse della fallita di ogni cespite, in favore degli imputati e dei loro figli, la società fallita con correlato danno per il ceto creditorio ( Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 , Sgaramella, Rv. 270763 ). 2.3. Quanto alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riguardo al fitto del terreno alle figlie, a prezzo vile, va segnalato che di esso non v'è traccia nei motivi di appello, e, infatti, nemmeno la Corte territoriale lo ha preso in considerazione, donde la preclusione di cui all'art.606 co. 3 cod. proc. pen. In ogni caso, al di là della genericità della doglianza, meramente contestativa della valutazione della Corte territoriale, trattasi di condotta che si profila del tutto irrilevante ai fini della integrazione della fattispecie, non incidendo in alcun modo sulle altre condotte distrattive, a fronte cioè dell'occultamento di alcuni beni e degli illeciti prelievi e bonifici. Analoghe considerazioni sono state svolte dalla Corte territoriale in relazione ai rilievi difensivi relativi al rinvenimento di alcuni beni mobili. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha, dunque, dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Il controllo di legittimità, infatti, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 3. Non ha pregio neppure l'ultimo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, giacchè la Corte di appello ha indicato specificamente gli elementi fattuali che hanno condotto a discostarsi dal minimo edittale, indicati dalla gravità del fatto, in ragione dell'elevato importo delle distrazioni, e nell'intensità del dolo, elementi che hanno condotto i Giudici territoriali anche ad escludere i benefici di legge, in assenza di una ragioni per formulare una positiva prognosi. 3.1. E' noto che il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 3.2. D'altro canto, secondo consolidato orientamento di legittimità, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato rilasciato dal casellario penale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 4 n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 05 ; Sez. 3 - , n. 26191 del 28/03/2019, Rv. 276041; n.7794 del 15/03/1989,Rv. 181431 e n.8308 del 26/09/1984, Rv. 166005; Conf. n. 1540 del 20/11/1969, Rv. 110826). E, in tema di sospensione condizionale della pena, vige il medesimo principio di diritto già sopra richiamato, secondo cui il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti ( Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.1, n.560 del 22/11/1994, dep20/01/1995, Rv.20002). 3.3. Infine, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e