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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15855/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32152 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L02 B842C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9054/2020, pubblicata in data 23 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una ordinanza di assegnazio- ne di crediti pignorati in danno dell’INPS, ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti del terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA]., procedendo al pignoramento dei crediti da quest’ultima vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA]..

Ric. n. 32152/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32152/2020 Numero sezionale 4704/2022 Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato improcedibile Numero di raccolta generale 15855/2022Data pubblicazione 17/05/2022 l’esecuzione.

La creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

Ricorre la Simcic, sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 con ri- guardo agli artt. 14 co. 1 bis L. 669/96; artt. 553, 112 e 617 cpc omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 cpc».

Con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 con riguardo agli artt. 112 cpc – 115 e 116 cpc omessa valutazione di una cir- costanza determinante ex art. 360 n. 5 cpc».

I due motivi del ricorso sono connessi e possono essere quindi esaminati congiuntamente.

La ricorrente sostiene, da una parte, che – diversamente da quanto affermato della decisione impugnata – non si era affat- to determinata l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione po- sta a base del procedimento esecutivo, ai sensi dell’art. 14, Ric. n. 32152/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32152/2020 comma 1 bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, Numero sezionale 4704/2022Numero di raccolta generale 15855/2022 convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30, come modificato Data pubblicazione 17/05/2022 dall’art. 44, comma 3, lettera b, del decreto legge 30 settem- bre 2003, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, per essere trascorso più di un anno dalla sua emissione e, dall’altra parte, che comunque tale inefficacia non avrebbe po- tuto essere rilevata di ufficio dal giudice dell’esecuzione.

Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 Sotto il primo dei profili indicati, la decisione impugnata è conforme all’indirizzo costante di questa Corte, a partire dalla pronunzia di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019), con cui è stato affermato che «in tema di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali, il termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l’ordinanza di assegnazio- ne, di cui all’art. 14, comma 1 bis, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30, come mo- dificato dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, con- vertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, in vigore dal 25 novembre 2003, si applica anche alle ordinanze di assegna- zione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la pro- cedura esecutiva doveva essere iniziata o, quanto meno, do- veva essere effettuata l’intimazione di pagamento a mezzo della notifica del precetto, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data di entrata in vigore, cioè da quando il priva- to, avuta contezza dell’introduzione di una nuova decadenza, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per non perdere il proprio Ric. n. 32152/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32152/2020 diritto» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15315 del 06/06/2019, Numero sezionale 4704/2022Numero di raccolta generale 15855/2022 Rv. 654287 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 15316 del Data pubblicazione 17/05/2022 06/06/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1002 del 17/01/2020, Rv. 656554 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4133 del 18/02/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 9063 e 9064 del 18/05/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2524 del 03/02/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9897 del 15/04/2021).

Il ricorso non contiene argomentazioni tali da indurre a rive- dere tale indirizzo, in base al quale (come è appena il caso di rilevare e come è, del resto, espressamente affermato nei più recenti dei precedenti appena richiamati), per evitare che l’ordinanza di assegnazione perda i suoi effetti è necessaria la notificazione – entro il termine di decadenza previsto dalla legge – di un atto di precetto cui abbia fatto seguito il tempe- stivo inizio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 481 c.p.c., ciò che pacificamente non è avvenuto nella specie, in quanto l’esecuzione ha avuto inizio solo nel 2017, sulla base di ordi- nanza di assegnazione emessa nel 2010 (il che assorbe ogni altra questione sul punto, anche con riguardo alla dedotta no- tificazione dell’ordinanza di assegnazione nel 2010, su istanza e unitamente a precetto intimato da altro creditore). 1.2 Per quanto poi attiene al secondo profilo, cioè alla que- stione del rilievo di ufficio dell’inefficacia dell’ordinanza di as- segnazione da parte del giudice dell’esecuzione, sono da con- dividersi le considerazioni svolte dal giudice del merito, il qua- le ha del tutto correttamente rilevato che il giudice dell’esecuzione ha sempre il potere-dovere di rilevare, anche di ufficio e al di fuori di una espressa opposizione avanzata dalle parti, l’eventuale inefficacia del titolo esecutivo e, co- munque, che nella specie si tratta di una decadenza disposta dalla legge nell’interesse pubblico, come tale certamente sot- tratta alla disponibilità delle parti e quindi rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 2969 c.c..

Ric. n. 32152/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32152/2020 Numero sezionale 4704/2022 Non risultano del resto idonei a superare tali ultime considera-Numero di raccolta generale 15855/2022Data pubblicazione 17/05/2022 zioni gli argomenti addotti in senso contrario dalla parte ricor- rente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., con riguardo a fattispecie radicalmente diffe- renti da quella in esame, cioè a disposizioni che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione ed il termine di effica- cia del pignoramento.

Tanto meno, possono essere ritenuti pertinenti i precedenti di questa Corte richiamati a sostegno, che, oltre a riferirsi, come già osservato, a diverse fattispecie, non possono in realtà neanche interpretarsi nel senso inteso dalla stessa parte ricorrente (ciò è, segnatamente, a dirsi per la deducibilità dell’inefficacia del pignoramento mediante op- posizione agli atti esecutivi, che di per sé non esclude affatto, in realtà, il possibile rilievo della stessa da parte del giudice dell’esecuzione).

Quanto appena osservato esclude altresì che sussistano i presupposti per l’invocata rimessione del presente ricorso all’esame delle Sezioni Unite della Corte.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, Ric. n. 32152/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32152/2020 Numero sezionale 4704/2022 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, Numero di raccolta generale 15855/2022Data pubblicazione 17/05/2022 comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 32152/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32152 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L02 B842C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9054/2020, pubblicata in data 23 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una ordinanza di assegnazio- ne di crediti pignorati in danno dell’INPS, ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti del terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA]., procedendo al pignoramento dei crediti da quest’ultima vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:SOCIETA].. Ric. n. 32152/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32152/2020 Numero sezionale 4704/2022 Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato improcedibile Numero di raccolta generale 15855/2022Data pubblicazione 17/05/2022 l’esecuzione. La creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. Ricorre la Simcic, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede la società intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 con ri- guardo agli artt. 14 co. 1 bis L. 669/96; artt. 553, 112 e 617 cpc omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 cpc». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 con riguardo agli artt. 112 cpc – 115 e 116 cpc omessa valutazione di una cir- costanza determinante ex art. 360 n. 5 cpc». I due motivi del ricorso sono connessi e possono essere quindi esaminati congiuntamente. La ricorrente sostiene, da una parte, che – diversamente da quanto affermato della decisione impugnata – non si era affat- to determinata l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione po- sta a base del procedimento esecutivo, ai sensi dell’art. 14, Ric. n. 32152/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32152/2020 comma 1 bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, Numero sezionale 4704/2022Numero di raccolta generale 15855/2022 convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30, come modificato Data pubblicazione 17/05/2022 dall’art. 44, comma 3, lettera b, del decreto legge 30 settem- bre 2003, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, per essere trascorso più di un anno dalla sua emissione e, dall’altra parte, che comunque tale inefficacia non avrebbe po- tuto essere rilevata di ufficio dal giudice dell’esecuzione. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 Sotto il primo dei profili indicati, la decisione impugnata è conforme all’indirizzo costante di questa Corte, a partire dalla pronunzia di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019), con cui è stato affermato che «in tema di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali, il termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l’ordinanza di assegnazio- ne, di cui all’art. 14, comma 1 bis, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30, come mo- dificato dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, con- vertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, in vigore dal 25 novembre 2003, si applica anche alle ordinanze di assegna- zione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la pro- cedura esecutiva doveva essere iniziata o, quanto meno, do- veva essere effettuata l’intimazione di pagamento a mezzo della notifica del precetto, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data di entrata in vigore, cioè da quando il priva- to, avuta contezza dell’introduzione di una nuova decadenza, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per non perdere il proprio Ric. n. 32152/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32152/2020 diritto» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15315 del 06/06/2019, Numero sezionale 4704/2022Numero di raccolta generale 15855/2022 Rv. 654287 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 15316 del Data pubblicazione 17/05/2022 06/06/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1002 del 17/01/2020, Rv. 656554 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4133 del 18/02/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 9063 e 9064 del 18/05/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2524 del 03/02/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9897 del 15/04/2021). Il ricorso non contiene argomentazioni tali da indurre a rive- dere tale indirizzo, in base al quale (come è appena il caso di rilevare e come è, del resto, espressamente affermato nei più recenti dei precedenti appena richiamati), per evitare che l’ordinanza di assegnazione perda i suoi effetti è necessaria la notificazione – entro il termine di decadenza previsto dalla legge – di un atto di precetto cui abbia fatto seguito il tempe- stivo inizio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 481 c.p.c., ciò che pacificamente non è avvenuto nella specie, in quanto l’esecuzione ha avuto inizio solo nel 2017, sulla base di ordi- nanza di assegnazione emessa nel 2010 (il che assorbe ogni altra questione sul punto, anche con riguardo alla dedotta no- tificazione dell’ordinanza di assegnazione nel 2010, su istanza e unitamente a precetto intimato da altro creditore). 1.2 Per quanto poi attiene al secondo profilo, cioè alla que- stione del rilievo di ufficio dell’inefficacia dell’ordinanza di as- segnazione da parte del giudice dell’esecuzione, sono da con- dividersi le considerazioni svolte dal giudice del merito, il qua- le ha del tutto correttamente rilevato che il giudice dell’esecuzione ha sempre il potere-dovere di rilevare, anche di ufficio e al di fuori di una espressa opposizione avanzata dalle parti, l’eventuale inefficacia del titolo esecutivo e, co- munque, che nella specie si tratta di una decadenza disposta dalla legge nell’interesse pubblico, come tale certamente sot- tratta alla disponibilità delle parti e quindi rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 2969 c.c.. Ric. n. 32152/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32152/2020 Numero sezionale 4704/2022 Non risultano del resto idonei a superare tali ultime considera-Numero di raccolta generale 15855/2022Data pubblicazione 17/05/2022 zioni gli argomenti addotti in senso contrario dalla parte ricor- rente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., con riguardo a fattispecie radicalmente diffe- renti da quella in esame, cioè a disposizioni che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione ed il termine di effica- cia del pignoramento. Tanto meno, possono essere ritenuti pertinenti i precedenti di questa Corte richiamati a sostegno, che, oltre a riferirsi, come già osservato, a diverse fattispecie, non possono in realtà neanche interpretarsi nel senso inteso dalla stessa parte ricorrente (ciò è, segnatamente, a dirsi per la deducibilità dell’inefficacia del pignoramento mediante op- posizione agli atti esecutivi, che di per sé non esclude affatto, in realtà, il possibile rilievo della stessa da parte del giudice dell’esecuzione). Quanto appena osservato esclude altresì che sussistano i presupposti per l’invocata rimessione del presente ricorso all’esame delle Sezioni Unite della Corte. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, Ric. n. 32152/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 32152/2020 Numero sezionale 4704/2022 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, Numero di raccolta generale 15855/2022Data pubblicazione 17/05/2022 comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 32152/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5
Sentenza Cassazione n. 15855/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris