CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 1974
Cassazione n. 12105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18/9/1974; avverso la sentenza del 19/9/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 495 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale. In particolare il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 495, anziché dell'art. 496 c.p., posto che immediatamente dopo aver fornito agli operanti false generalità nel corso di un controllo, il Raschellà declinava quelle reali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, integra il reato di cui all'art.495 c.p., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca alle forze dell'ordine, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 c.p. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658). Correttamente, dunque, il giudice del merito ha ritenuto configurabile il più grave reato di cui all'art.495 c.p., atteso che l'imputato, durante il controllo, era risultato sprovvisto di documenti d'identità e dunque, ha proceduto ad attestarle personalmente agli operanti attraverso la propria mendace dichiarazione, rimanendo irrilevante che successivamente egli abbia provveduto a fornire le proprie reali generalità, posto che a quel momento il reato era già stato consumato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.