CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 07759/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24 settembre 2024, depositata il 26 settembre 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi del 09/08/2024, con la quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con il controllo del braccialetto elettronico. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alle esigenze cautelari (artt. 274, 275, 299 cod. proc. pen.). Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è in contraddizione con gli elementi di novità sui quali è basata l'istanza di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari fuori dal comune di [OSCURATO:PERSONA] con l'applicazione del sistema di controllo a distanza, rappresentati dall'avvenuto licenziamento dell'imputato dal posto di lavoro (dipendente di terra della MCT presso il porto di [OSCURATO:PERSONA]) e della revoca dell'Autorità di sistema portuale di accesso ai porti dei [OSCURATO:PERSONA] e Jonio, compreso il porto di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta la difesa il ragionamento irrazionale e intrinsecamente contraddittorio del Tribunale, il quale attribuisce fondamentale importanza al fatto che il ricorrente, per la consumazione dei delitti, si fosse giovato della sua mansione lavorativa che gli permetteva l'ingresso al porto, per poi attribuire valore neutro alla sopravvenuta circostanza costituita dalla impossibilità di continuare a svolgere tale attività lavorativa e di fare ingresso al porto di [OSCURATO:PERSONA] o in qualsiasi altro porto. Lamenta, inoltre, la difesa l'illogicità della chiusura del ragionamento del Tribunale, laddove asserisce come il ricorrente possa reiterare condotte omologhe ove rapportata alla possibilità di individuare, in caso di sostituzione della misura, un domicilio per gli arresti domiciliari in luogo diverso da quello in cui sono stati consumati i delitti con l'ausilio del controllo a distanza. Lamenta ancora la difesa la congetturalità dell'affermazione del pericolo di inquinamento del quadro probatorio (dimenticando la natura documentale delle prove raccolte) e del pericolo di fuga, finendo con l'attribuire alla incensuratezza del ricorrente una valenza negativa, perché sfruttata dall'associazione criminale per porre in essere le gravi condotte delittuose. Lamenta, infine, la genericità dell'apparato motivazionale impiegato per definire inadeguata la misura degli arresti domiciliari, affermandosi apoditticamente l'incapacità del ricorrente di adempiere le prescrizioni di tale misura gradata. 3. E' pervenuta memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso, sottolineando che la legge non prevede alcuna presunzione di pericolosità e che il ricorso, attraverso una critica unitaria del provvedimento impugnato, ha messo in rilievo le contraddizioni nelle quali sono incorso i giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il Tribunale ha, innanzitutto, dato conto della gravità delle condotte poste in essere dal ricorrente, utilizzato per tre volte per porre in essere attività di esfiltrazione di quantitativi ingenti di sostanza stupefacente (598 chili di cocaina in un episodio e 300 chili di cocaina in ulteriori due episodi) importata dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso il porto di [OSCURATO:PERSONA], mettendo a disposizione delle finalità illecite del gruppo associativo anche la propria posizione professionale, con la conseguenza che il ricorrente, sebbene incensurato e non intraneo all'associazione criminale, era in rapporti stabili con la criminalità organizzata e considerato soggetto affidabile. A fronte di un così grave quadro indiziario, i giudici dell'appello cautelare affermano che, nonostante l'incensuratezza e l'inibizione all'ingresso negli ambiti portuali di competenza dell'Autorità portuale, il ricorrente potrebbe reiterare condotte di traffico di sostanze stupefacenti, ritenendo inoltre che il comportamento all'interno dell'Istituto di restrizione debba essere comunque improntato a buona condotta e che il tempo trascorso dall'applicazione della misura non può essere da solo sufficiente ad attenuare le esigenze di cautela sociale. L'ordinanza impugnata afferma, quindi, che la custodia inframuraria sia l'unica idonea a soddisfare le esigenze cautelari, ritenendo che, in ragione delle modalità del fatto e della personalità del soggetto, quest'ultimo si riveli persona inaffidabile circa il rispetto di misure meno afflittive che richiedono la collaborazione del soggetto alla osservanza volontaria delle prescrizioni e dovendosi comunque recidere ogni contatto con gli ambienti criminali in cui il soggetto è inserito. 2. Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni giuridicamente corrette e prive di cedimenti logici o manifeste contraddizioni, avendo il Tribunale illustrato un quadro indiziario particolarmente solido, dando conto, sulla base della gravità dei fatti, del contesto nel quale sono avvenuti, della personalità dei soggetti coinvolti e di altri elementi ritenuti significativi del pericolo di reiterazione e della inadeguatezza di misure alternative attraverso un percorso argomentativo del tutto lineare e conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 2.1 Invero, per quanto attiene alla verifica dell'esistenza di elementi indicativi di un concreto pericolo di reiterazione del reato, si è avuto modo di rilevare, a seguito degli interventi modificativi apportati dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 (l'art. 2, lett. a) della legge suddetta ha disposto che all'art. 274. lett. c) cod. proc. pen. dopo la parola «concreto» siano inserite le parole «e attuale»), che (Sez. 3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, Rv. 264688), l'attuale conformazione della norma codicistica richiede ora che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, con la conseguenza che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che questi torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che gli si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (v. anche, Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, Ionadi, Rv. 266958; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, Tramannoni, Rv. 266999). Si è però ulteriormente precisato che tale requisito non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684), dovendosi quindi escludere in presenza di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere affermato qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, senza la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, con la conseguenza che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 2474 del 08/11/2024, dep. 2025, Greco; Sez. 3, n. 47644 del 05/12/2024, Sitzia; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Si è peraltro specificato, in alcuni casi, che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo (Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830, cit.; Sez. 6, n. 9894 del 16/2/2016, C., Rv. 266421; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, dep. 2016, Mondello, Rv. 266485). Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, dunque, presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati che può però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamente tenuta, della personalità dell'indagato, del contesto entro il quale i fatti si sono svolti, nonché su altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiesto, che resta necessariamente tale. Nel caso in esame, il Tribunale cautelare ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali, pure in presenza di un divieto di ingresso in tutti gli ambiti portuali di competenza dell'Autorità portuale competente, era ancora sussistente il pericolo che l'indagato reiterasse la commissione di reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, anche senza dover necessariamente avvalersi dello svolgimento dell'attività lavorativa. L'ordinanza impugnata, avendo pertanto ancorato a specifici elementi concreti il periculum libertatis, risulta, sul punto, del tutto immune da censure. 2.2 Per ciò che concerne, poi, la scelta e valutazione di adeguatezza della misura custodiale, il Collegio non ravvisa fondatezza nei rilievi censori mossi dal ricorrente, avendo il Tribunale ritenuto che gli arresti domiciliari erano inidonei a recidere i contatti del ricorrente con la criminalità organizzata e che, in ragione delle modalità del fatto, il soggetto non fosse affidabile in ordine all'adempimento degli obblighi connessi ad una diversa e meno grave misura cautelare. Una motivazione, quindi, ampiamente esistente, esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza o apparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede. Deve, infatti, ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 6, n. 2705 del 12/09/2024, dep. 2025, Palumbo; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01). Anche sul punto l'ordinanza impugnata si è espressa del tutto adeguatamente e conformemente alla legge.3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1