CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 1951
Cassazione n. 03228/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on l'ordinanza indicata nel pr e ambolo il T ribunale di sorveglianza di Firenzeha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata daGiovanni D aveti , attualmente il regime di detenzione domiciliare ex art . 47 - ter , comma01, Ord. pen. in espiazione della pena di cui al p rovvedimento di cumulo emesso dal P rocuratore generale della Corte d i appello di Firenze in data 2 novembre2023. Aragione della decisione osserva che non è concedibile l ’ invocata misura più ampiaa causa del la natura e del la tipologia dei reati oggetto delle condanne in esecuzione,delle ulteriori pendenze , anche se per fatti non recenti , e de gli ampi spazidi libertà di cui l'interessato già fruisce in regime di detenzione domiciliare , peraltroulteriormente ampliabil i . 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui denuncia m ancanza e contraddittorietào, comunque, manifest a il logicità della motivazione . Evidenziail ricorrente che il T ribunale di sorveglianza , a fronte d i elementi fortementepositivi - desumibili dalla relazione dell' UEPE ( che attesta il corretto comportamentodel richiedente durante tutto il periodo di espiazione della pena in regimedi detenzione domiciliare ) , dalla nota del comando dei C arabinieri ( che non segnala alcun rilievo ) , nonché dalla documentazione sanitaria ( attesta nte una patologia oncologica ) - ha valorizzato , in via esclusiva , la natura dei reati in esecuzione, considerati ostativi a causa della loro gravità e d ella funzione retribuyiva della pena, per di più in stridente contrasto con i precedenti provvedimentidella magistratura di sorveglianza , che, invece, avevano concesso lemisure alternative con si derando tale elemento non più significativo alla luce de l lungo periodo in cui il condannat o si era a stenuto dal commettere ulteriori violazioni della legge penale. CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso è fondato, poiché la motivazione impugnata trascura elementi,che, invece,dovevano indefettibilmente fare parte della valutazione complessiva. 1. In premessa, va ricordato che l'art. 47, comma 2, Ord. pen. consente l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale quando «si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati». Ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. Pertanto il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa. Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, in altri termini, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (cfr. Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01 ; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 3 -01; Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402 -01; Sez. 1, n. 31420 del 05.05.2015, Rv 264602 ; Sez. 1, n. 31809 del 9 luglio 2009; Sez. 1, n. 1501 del 12 marzo 1998). 2. L'ordinanza impugnata ha fondato quasi interamente il convincimento finale suiprecedenti penali e sulle pendenze giudiziarie annoverat e dal ricorrente, senza però considerare chei re ati per i quali sono intervenute le sentenze irrevocabili sono stati commessi in epoca lontana (dal 2015 al 2017, allorquandoil condannato era in serviziopresso la pubblica amministrazione ) e che i procedimenti ancora non definitisi riferiscono a fatti commessi fino al l ’ anno 2018 . La motivazione censurata ha, invece, considerato irrilevanti le informazioni , contenute nelle relazioni dell ’ [OSCURATO:PERSONA] nella nota d e i Carabinierie nelal documentazione sanitaria , sul positivo svolgimento dell ’ attività di volontariato, sulle precarie condizioni di salute, sull ’ assenza di v iolazioni d el l e prescrizioni nonché sulla stabili tà dei contatti con l ’UEPE , nonostante la loro oggettiva utilità ai fini dell ’ attualizzazione della prognosi s i a sulla pericolosità sociale delcondannato sia sulla l ’ adeguatezza della misura alternativa richiesta . Il Tribunale di sorveglianza non ha nemmenospiegato perché, nonostante la mancata acquisizione di elementi di valutazione più recenti di segno negativo , il lungo periodo di tempo esente da condanne non sia valutabile positivamente , come, peraltro,già avvenuto in sede di concessione della detenzione domicilia r e , per ritenere sussistente u n livello di pericolosità sociale fronteggiabil e con l’ammissioneal regime di affidamento in prova . La motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temipretermessi , ponendoli a raffronto con quelli valorizzati. Siè, invece, limitata , apoditticamente e sommariamente , a concludere che tutti gli elementi diversidai precedenti penali e dalle pendenze giudiziarie erano da ritenersi sub valenti rispetto a quelli favorevoli al ricorrente, ma non ha dispiegato le argomentazioni poste a fondamentodi tale conclusione, finendo per rendere monca la motivazione; quest'ultima ha fatto dei precedenti penali una considerazione assoluta, ponendoli da soli a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata. 3. L'ordinanza impugnata, per quanto sin qui argomentato , deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che, attenendosi ai principi richi am anti , colme rà le individuate lacune motivazionali. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorvegl