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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01776/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12263/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimata- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.823/2023 depositata i l 13/11/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.228/2017 in data 6.11.2023 la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la pronuncia del Tribunale di Palmi in data 28.3.2017, dichiarava l’inefficacia ex art.2901 c.c. nei confronti della banca stessa dell’atto di compravendita stipulato in data 3.6.2008 tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., alienante, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti, avente ad oggetto alcuni beni immobili in Cittanova.

L’istituto bancario appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il Tribunale di Palmi aveva ritenuto la carenza di interesse alla revoca in capo alla banca poiché la stessa aveva già iscritto ipoteca sugli immobili ceduti nonché la carenza del presupposto dell’eventus damni poichè la cessione era stata destinata al soddisfacimento di altri debiti scaduti.

I convenuti stipulanti la compravendita ed appellati, costituendosi, avevano invece ribadito l’assenza di alcun pregiudizio derivante dall’atto alla banca potendo la stessa godere della garanzia costituita dalla preesistente ipoteca e avevano rilevato che, nel caso, non potevano neppure ravvisarsi i presupposti del consilium fraudise dell’eventus damni all’atto della stipula.

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], già incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non si è difesa.

Sul ricorso è stata formulata una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. Civ..

Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380- bis,4° c. c.p.c..

Fissata l’odierna adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria ex art.380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente lamenta la « violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cpc e 2901 comma 1 c.c. eventus damni (in relazione al motivo di cui all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc), perché la Corte non ha attribuito alcun rilievo all’assorbente circostanza che la Banca, titolare di due ipoteche giudiziali di primo grado gravanti sul compendio immobiliare oggetto di vendita, entrambe espressamente riportate in atto, aveva, preliminarmente all’azione pauliana, dato avvio ad azione esecutiva diretta sui beni oggetto di rogito in danno del terzo proprietario, ai sensi dell’art. 602 cpc, successivamente estinta per volontà unilaterale della stessa Banca, ed alla ulteriore circostanza che non vi era alcun nesso di causalità tra il rogito di vendita e la pregiudizialità verso la Banca dalla stessa lamentata, conseguenza quest’ultima semmai di diverse condotte riconducibili direttamente alla stessa Banca: pretesa erronea iscrizione ipotecaria (ancora comunque da accertare nel merito) ed abbandono dell’avviata procedura esecutiva».

Il motivo è inammissibile.

Esso attiene all’interpretazione del disposto di cui all’art.2901 c.c. con riferimento alla fattispecie concreta.

Deve rilevarsi che la banca creditrice aveva costituito ipoteca su distinti immobili, tutti oggetto della contestata compravendita, già a far data dal 4.3.2008 e dal 10.4.2008 in forza di precedenti decreti ingiuntivi divenuti esecutivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s..

L’atto di compravendita dei medesimi beni era poi stato stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e trascritto in data 8.6.2008.

L’atto, quindi, era successivo alla costituzione della garanzia reale sugli immobili.

La corte di merito ha nell’impugnata sentenza affermato che «qualsiasi operazione che modifichi sia pur solo la qualità del patrimonio del debitore può essere considerata lesiva e configurante l’eventus damni: da ultimo [OSCURATO:PERSONA]. 3 -, Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023 “In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore.”.

Ed anche [OSCURATO:PERSONA]. 3 - , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021 “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore…..

In forza di tale principio, a maggior ragione la trasformazione in denaro del patrimonio immobiliare del debitore, sia pur condotta con il dichiarato intento di liquidare il creditore, è sospetta e potenzialmente pericolosa: solo ove il dichiarato intento vada a buon fine può ritenersi esente da censura; mentre laddove la vendita non conduca alla soddisfazione del creditore, deve ritenersi la dannosità dell’operazione per le ragioni del creditore» La c orte di merito ha pertanto fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte.

Nella specie, infatti, premessa l’esistenza del credito della banca, non v’è dubbio che l’atto di compravendita era potenzialmente idoneo a ridurre la garanzia patrimoniale del creditore atteso l’effetto traslativo dei beni immobili da esso derivante.

Alla data della stipula sussisteva pertanto sia il presupposto della titolarità del credito della banca (credito peraltro accertato in forza dei decreti ingiuntivi emessi) sia la natura potenzialmente dannosa dell’atto dispositivo.

Assumono i ricorrenti che, tuttavia, la banca non poteva agire giudizialmente perché, alla data della compravendita, essa era titolare di garanzia reale, la citata ipoteca, che le consentiva di agire esecutivamente anche nei confronti del terzo acquirente in forza dello ius sequelae.

Infatti ‘qualora il soggetto che esercita l'azione revocatoria ordinaria vanti un credito garantito da ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell'atto dispositivo revocando, la declaratoria di inefficacia si palesa come mezzo eccedente lo scopo in quanto la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'"eventus damni" (Cass.n.12121/20, Cass. n.7876/2023) Tale principio trae fondamento dalla opportunità di impedire al creditore di esperire un rimedio a sua disposizione particolarmente invasivo sul sistema di circolazione dei beni e sull'autonomia privata (Cass. n.9970/2018) laddove egli possa ottenere diversamente soddisfacimento del proprio credito.

Il principio, dunque, attiene all’interesse che deve assistere il creditore che agisce in revocatoria, interesse che si lega strettamente con la nozione di pregiudizio.

Infatti, il creditore, laddove possiede una garanzia reale sul bene oggetto di possibile azione revocatoria e che gli consente di agire esecutivamente per il soddisfacimento delle sue ragioni di credito, non può dirsi che abbia un concreto pregiudizio dall’atto di disposizione relativo a quel bene.

Tuttavia, il pregiudizio, quale pericolo che il creditore non trovi soddisfacimento del proprio credito a causa dell’atto di disposizione posto in essere dal suo debitore, come ben ha rilevato la Corte d’Appello, sussiste ogni qualvolta il debitore si spogli di parte del suo patrimonio o comunque ne modifichi qualitativamente la composizione in modo tale da rendere effettivamente più difficile tale soddisfacimento.

Ne consegue che il pericolo di danno nasce per il solo atto di disposizione traslativo di uno o più beni del debitore che, alla data dell’atto stesso, riduca la garanzia patrimoniale senza chiara possibilità di soddisfacimento del credito.

Nella specie, si rileva che la creditrice non avendo nel tempo ottenuto il pagamento del proprio credito aveva promosso procedura esecutiva pignorando i beni ipotecati; tuttavia, proposta opposizione all’esecuzione da parte degli acquirenti Nasso e Paolillo, il Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. aveva ravvisato gravi e plurime contraddizioni relative ai dati identificativi degli immobili sottoposti ad ipoteca tali da pregiudicare, con alta probabilità, la validità della relativa iscrizione ed aveva disposto la sospensione dell’esecuzione.

Ed allora nel momento in cui la banca ha agito in giudizio per ottenere la revoca dell’atto di compravendita, sussistendo il pregiudizio -per come sopra esposto- alle ragioni di credito della stessa, incontestate, l’azione ex art.2901 c.c. non poteva configurarsi come ‘mezzo eccedente lo scopo’ essendo quanto meno dubbia la possibilità di soddisfarsi esecutivamente sui beni pignorati e, anzi, gravemente compromessa.

Correttamente, infatti, la Corte d’Appello ha rilevato che la banca non aveva alcuna seria prospettiva di poter azionare legittimamente la garanzia attese le argomentazioni svolte dal Tribunale in sede di reclamo in merito ai vizi dell’iscrizione ipotecaria e ciò è sufficiente per confermare il nesso di causalità tra l’atto dispositivo ed il pregiudizio subito.

Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la decisione per «violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 comma 1 n.ri 1 e 2 c.c. (in relazione al motivo di cui all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc), perché la Corte ha errato nell’individuare il duplice profilo soggettivo, della volontà del debitore di agire in danno del creditore (scientia damni) e della consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio che l’atto avrebbe potuto arrecare alla Banca (consilium fraudis)» Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] dell’impugnazione ha dedicato ben due paragrafi della decisione (pagg.7 e 8) alla valutazione degli elementi istruttori in atti idonei a fondare la scientia damni del debitore e del terzo e, nonostante ciò, i ricorrenti lamentano che la decisione impugnata non ha messo in luce adeguatamente gli elementi di prova di segno differente.

Tuttavia, in questa sede vale ricordare che ‘deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a unnuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.’ Nell’ambito del sindacato di legittimità infatti ‘non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/2024, Cass. n.32505/2023).

Infine, con il terzo motivo parte ricorrente deduce il vizio della sentenza per «violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 comma 3 c.c. (in relazione al motivo di cui all’art. 360 comma 1 n.3 cpc), perché la Corte anche qui ribaltando sul punto quanto viceversa dedotto dal Tribunale – non ha considerato l’inammissibilità della spiegata azione verso un atto notarile avente come unico scopo l’adempimento di debiti precedentemente scaduti».

Anche tale motivo è inammissibile.

Ed infatti la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] sul punto ha spiegato che «né giova l’aver sostenuto che parte del prezzo della vendita fosse stato versato per pagare debiti scaduti di altro creditore (circostanza per vero non chiaramente provata)..» e che «non giova agli appellanti l’ultimo inciso dell’art 2901 cc, a mente del quale non sarebbe soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

Nella specie l’argomento non potrebbe giustificare, a monte, la mobilizzazione del patrimonio immobiliare oggetto dell’atto di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che non è affatto dimostrato (ed era onere del debitore fornire la prova) che ove rimasto a disposizione di tutti i creditori, non sarebbe stato sufficiente ad onorare tutti i debiti.» Dunque, il giudice dell’impugnazione, a prescindere da ogni valutazione in merito alla necessaria o meno osservanza della par condicio tra i creditori destinatari del pagamento, escludendo prioritariamente che di esso sia stata fornita adeguata prova in atti, ha dato chiara argomentazione al profilo dedotto.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di Cassazione liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di somme ex art. 96 c.3° e c.4° c.p.c.,sussistendone i relativi presupposti di legge.

P.Q.M La Corte d ichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente : delle spese del giudizio di c assazione , che liquida in complessivi euro 12.200,00 ( di cui euro 12.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge; dell’ammontare di euro 12.000 ,00 ex art. 96 c.3°.

Condanna parte ricorrente al pagamento di euro 4.000,00 ex art. 96, 4° co., c.p.c., in favore della Cassa delle ammende.

Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12263/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimata- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.823/2023 depositata i l 13/11/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.228/2017 in data 6.11.2023 la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la pronuncia del Tribunale di Palmi in data 28.3.2017, dichiarava l’inefficacia ex art.2901 c.c. nei confronti della banca stessa dell’atto di compravendita stipulato in data 3.6.2008 tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., alienante, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti, avente ad oggetto alcuni beni immobili in Cittanova. L’istituto bancario appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il Tribunale di Palmi aveva ritenuto la carenza di interesse alla revoca in capo alla banca poiché la stessa aveva già iscritto ipoteca sugli immobili ceduti nonché la carenza del presupposto dell’eventus damni poichè la cessione era stata destinata al soddisfacimento di altri debiti scaduti. I convenuti stipulanti la compravendita ed appellati, costituendosi, avevano invece ribadito l’assenza di alcun pregiudizio derivante dall’atto alla banca potendo la stessa godere della garanzia costituita dalla preesistente ipoteca e avevano rilevato che, nel caso, non potevano neppure ravvisarsi i presupposti del consilium fraudise dell’eventus damni all’atto della stipula. Avverso la pronuncia della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], già incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non si è difesa. Sul ricorso è stata formulata una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. Civ.. Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380- bis,4° c. c.p.c.. Fissata l’odierna adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria ex art.380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente lamenta la « violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cpc e 2901 comma 1 c.c. eventus damni (in relazione al motivo di cui all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc), perché la Corte non ha attribuito alcun rilievo all’assorbente circostanza che la Banca, titolare di due ipoteche giudiziali di primo grado gravanti sul compendio immobiliare oggetto di vendita, entrambe espressamente riportate in atto, aveva, preliminarmente all’azione pauliana, dato avvio ad azione esecutiva diretta sui beni oggetto di rogito in danno del terzo proprietario, ai sensi dell’art. 602 cpc, successivamente estinta per volontà unilaterale della stessa Banca, ed alla ulteriore circostanza che non vi era alcun nesso di causalità tra il rogito di vendita e la pregiudizialità verso la Banca dalla stessa lamentata, conseguenza quest’ultima semmai di diverse condotte riconducibili direttamente alla stessa Banca: pretesa erronea iscrizione ipotecaria (ancora comunque da accertare nel merito) ed abbandono dell’avviata procedura esecutiva». Il motivo è inammissibile. Esso attiene all’interpretazione del disposto di cui all’art.2901 c.c. con riferimento alla fattispecie concreta. Deve rilevarsi che la banca creditrice aveva costituito ipoteca su distinti immobili, tutti oggetto della contestata compravendita, già a far data dal 4.3.2008 e dal 10.4.2008 in forza di precedenti decreti ingiuntivi divenuti esecutivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.. L’atto di compravendita dei medesimi beni era poi stato stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e trascritto in data 8.6.2008. L’atto, quindi, era successivo alla costituzione della garanzia reale sugli immobili. La corte di merito ha nell’impugnata sentenza affermato che «qualsiasi operazione che modifichi sia pur solo la qualità del patrimonio del debitore può essere considerata lesiva e configurante l’eventus damni: da ultimo [OSCURATO:PERSONA]. 3 -, Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023 “In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore.”. Ed anche [OSCURATO:PERSONA]. 3 - , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021 “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore….. In forza di tale principio, a maggior ragione la trasformazione in denaro del patrimonio immobiliare del debitore, sia pur condotta con il dichiarato intento di liquidare il creditore, è sospetta e potenzialmente pericolosa: solo ove il dichiarato intento vada a buon fine può ritenersi esente da censura; mentre laddove la vendita non conduca alla soddisfazione del creditore, deve ritenersi la dannosità dell’operazione per le ragioni del creditore» La c orte di merito ha pertanto fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte. Nella specie, infatti, premessa l’esistenza del credito della banca, non v’è dubbio che l’atto di compravendita era potenzialmente idoneo a ridurre la garanzia patrimoniale del creditore atteso l’effetto traslativo dei beni immobili da esso derivante. Alla data della stipula sussisteva pertanto sia il presupposto della titolarità del credito della banca (credito peraltro accertato in forza dei decreti ingiuntivi emessi) sia la natura potenzialmente dannosa dell’atto dispositivo. Assumono i ricorrenti che, tuttavia, la banca non poteva agire giudizialmente perché, alla data della compravendita, essa era titolare di garanzia reale, la citata ipoteca, che le consentiva di agire esecutivamente anche nei confronti del terzo acquirente in forza dello ius sequelae. Infatti ‘qualora il soggetto che esercita l'azione revocatoria ordinaria vanti un credito garantito da ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell'atto dispositivo revocando, la declaratoria di inefficacia si palesa come mezzo eccedente lo scopo in quanto la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'"eventus damni" (Cass.n.12121/20, Cass. n.7876/2023) Tale principio trae fondamento dalla opportunità di impedire al creditore di esperire un rimedio a sua disposizione particolarmente invasivo sul sistema di circolazione dei beni e sull'autonomia privata (Cass. n.9970/2018) laddove egli possa ottenere diversamente soddisfacimento del proprio credito. Il principio, dunque, attiene all’interesse che deve assistere il creditore che agisce in revocatoria, interesse che si lega strettamente con la nozione di pregiudizio. Infatti, il creditore, laddove possiede una garanzia reale sul bene oggetto di possibile azione revocatoria e che gli consente di agire esecutivamente per il soddisfacimento delle sue ragioni di credito, non può dirsi che abbia un concreto pregiudizio dall’atto di disposizione relativo a quel bene. Tuttavia, il pregiudizio, quale pericolo che il creditore non trovi soddisfacimento del proprio credito a causa dell’atto di disposizione posto in essere dal suo debitore, come ben ha rilevato la Corte d’Appello, sussiste ogni qualvolta il debitore si spogli di parte del suo patrimonio o comunque ne modifichi qualitativamente la composizione in modo tale da rendere effettivamente più difficile tale soddisfacimento. Ne consegue che il pericolo di danno nasce per il solo atto di disposizione traslativo di uno o più beni del debitore che, alla data dell’atto stesso, riduca la garanzia patrimoniale senza chiara possibilità di soddisfacimento del credito. Nella specie, si rileva che la creditrice non avendo nel tempo ottenuto il pagamento del proprio credito aveva promosso procedura esecutiva pignorando i beni ipotecati; tuttavia, proposta opposizione all’esecuzione da parte degli acquirenti Nasso e Paolillo, il Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. aveva ravvisato gravi e plurime contraddizioni relative ai dati identificativi degli immobili sottoposti ad ipoteca tali da pregiudicare, con alta probabilità, la validità della relativa iscrizione ed aveva disposto la sospensione dell’esecuzione. Ed allora nel momento in cui la banca ha agito in giudizio per ottenere la revoca dell’atto di compravendita, sussistendo il pregiudizio -per come sopra esposto- alle ragioni di credito della stessa, incontestate, l’azione ex art.2901 c.c. non poteva configurarsi come ‘mezzo eccedente lo scopo’ essendo quanto meno dubbia la possibilità di soddisfarsi esecutivamente sui beni pignorati e, anzi, gravemente compromessa. Correttamente, infatti, la Corte d’Appello ha rilevato che la banca non aveva alcuna seria prospettiva di poter azionare legittimamente la garanzia attese le argomentazioni svolte dal Tribunale in sede di reclamo in merito ai vizi dell’iscrizione ipotecaria e ciò è sufficiente per confermare il nesso di causalità tra l’atto dispositivo ed il pregiudizio subito. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la decisione per «violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 comma 1 n.ri 1 e 2 c.c. (in relazione al motivo di cui all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc), perché la Corte ha errato nell’individuare il duplice profilo soggettivo, della volontà del debitore di agire in danno del creditore (scientia damni) e della consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio che l’atto avrebbe potuto arrecare alla Banca (consilium fraudis)» Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] dell’impugnazione ha dedicato ben due paragrafi della decisione (pagg.7 e 8) alla valutazione degli elementi istruttori in atti idonei a fondare la scientia damni del debitore e del terzo e, nonostante ciò, i ricorrenti lamentano che la decisione impugnata non ha messo in luce adeguatamente gli elementi di prova di segno differente. Tuttavia, in questa sede vale ricordare che ‘deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a unnuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.’ Nell’ambito del sindacato di legittimità infatti ‘non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/2024, Cass. n.32505/2023). Infine, con il terzo motivo parte ricorrente deduce il vizio della sentenza per «violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 comma 3 c.c. (in relazione al motivo di cui all’art. 360 comma 1 n.3 cpc), perché la Corte anche qui ribaltando sul punto quanto viceversa dedotto dal Tribunale – non ha considerato l’inammissibilità della spiegata azione verso un atto notarile avente come unico scopo l’adempimento di debiti precedentemente scaduti». Anche tale motivo è inammissibile. Ed infatti la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] sul punto ha spiegato che «né giova l’aver sostenuto che parte del prezzo della vendita fosse stato versato per pagare debiti scaduti di altro creditore (circostanza per vero non chiaramente provata)..» e che «non giova agli appellanti l’ultimo inciso dell’art 2901 cc, a mente del quale non sarebbe soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. Nella specie l’argomento non potrebbe giustificare, a monte, la mobilizzazione del patrimonio immobiliare oggetto dell’atto di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che non è affatto dimostrato (ed era onere del debitore fornire la prova) che ove rimasto a disposizione di tutti i creditori, non sarebbe stato sufficiente ad onorare tutti i debiti.» Dunque, il giudice dell’impugnazione, a prescindere da ogni valutazione in merito alla necessaria o meno osservanza della par condicio tra i creditori destinatari del pagamento, escludendo prioritariamente che di esso sia stata fornita adeguata prova in atti, ha dato chiara argomentazione al profilo dedotto. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di Cassazione liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di somme ex art. 96 c.3° e c.4° c.p.c.,sussistendone i relativi presupposti di legge. P.Q.M La Corte d ichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente : delle spese del giudizio di c assazione , che liquida in complessivi euro 12.200,00 ( di cui euro 12.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge; dell’ammontare di euro 12.000 ,00 ex art. 96 c.3°. Condanna parte ricorrente al pagamento di euro 4.000,00 ex art. 96, 4° co., c.p.c., in favore della Cassa delle ammende. Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte de