CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12503/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 commi 2 lett. c), d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per due distinti motivi: con il primo motivo lamenta violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186 C.d.S. e 379 d.P.R. n. 495/2002, in ordine all'asserita mancanza dell'onere della prova relativo alla omologazione e revisione periodica dell'etilometro. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordina alla mancata applicazione della invocata causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva entro i termini assegnati con la quale insiste nel ricorso. 3. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). In particolare, rispetto al primo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive, dirette essenzialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenenti affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi. La Corte territoriale, nel caso in esame, ha seguito l'orientamento in materia di questa Corte di legittimità ed ha dato atto del fatto che il verbale di accertamento indicava la debita omologazione e revisione dell'etilometro utilizzato. 3.1 con riferimento al secondo motivo di ricorso il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio laddove ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art..131-bis cod.pen. La Corte territoriale, infatti, ha richiamato concreti elementi di fatto che non consentono di ricondurre la condotta nell'alveo della particolare tenuità (v. p. 3 sentenza impugnata) e ha ritenuto che la condotta, per come è stata realizzata, avesse costituito un elevato pericolo per la regolarità della circolazione stradale e per i beni giuridici tutelati della vita e dell'integrità personale. 3.Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024