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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08425/2026

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omiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. prof.

Ettorepresso lo studio legale BDL;- controricorrente-[OSCURATO:PERSONA]-intimata-Avverso la sentenza n. 247/2020 pronunciata dalla Corte d'appello diPerugia il 19/5/2020, pubblicata il 29/05/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA], premesso che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era deceduto ilpadre, lasciando a succedergli i tre figli, ossia lo stesso [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio, davanti al [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi, chiedendo, in via principale, che venisseaccertata la simulazione relativa dell'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], col quale ilpadre aveva trasferito al figlio [OSCURATO:PERSONA] la proprietà dell'aziendacommerciale denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, in quanto avvenutaa titolo di donazione per non essere stato mai realmente corrisposto ilprezzo indicato nell'atto come corrispettivo, e la nullità del negozio didonazione dissimulato per difetto di forma solenne, con conseguentedeclaratoria dell'appartenenza della farmacia alla comunione ereditaria trale parti in causa, e che venisse disposto lo scioglimento della comunione ela successiva divisione dei beni.

In via concorrente e alternativa, chiesealtresì, in qualità di erede legittimo del padre, che, sulla base delladedotta simulazione relativa dell'atto, venisse disposta la riduzione delladonazione della farmacia in quanto lesiva della propria quota di legittima,oltre alla collazione della stessa ex art. 737 c.c., e, infine, che venisseordinato al convenuto il rendimento del conto relativo all'azienda a partiredal [OSCURATO:DATA_NASCITA].Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì, preliminarmente, lanullità dell'atto di citazione per incertezza sull'oggetto della domanda,stante l'incompatibilità di quella di nullità dell'atto di cessione rispetto aquella di riduzione; dedusse il carattere oneroso del contratto impugnato,dovendosi aggiungere al corrispettivo pattuito quello previsto in una coevapattuizione, tramite scrittura privata, con cui egli si era accollato alcunidebiti del padre cedente e obbligato a corrispondere a quest'ultimo lasomma mensile di lire 500.000, poi aumentata a lire 700.000; chiese,pertanto, il rigetto delle domande o, in subordine, in caso di accoglimentoNumero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, l'assegnazionea lui della farmacia.[OSCURATO:PERSONA] rimase, invece, contumace.Con sentenza del 12/08/2014, il Tribunale di Spoleto dichiarò MicheleMaria [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA]; rigettò la domanda di simulazione delcontratto stipulato con l'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché la domandadi riduzione della donazione e condannò l’attore al pagamento delle spesedel giudizio.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], che propose appello incidentalesull’entità delle spese legali liquidate, con la sentenza n. 247/2020,pubblicata il 29/05/2020, con la quale la Corte d'appello di Perugia rigettòl’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, riformòparzialmente la sentenza, condannando l’appellante alla rifusione, infavore dell’appellato, delle spese del primo grado nella misura di euro15.000; confermò per il resto la sentenza appellata e condannòl'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, ponendo a suocarico anche la totalità delle spese di c.t.u.2.

Contro la sentenza d’appello propone ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a cinque motivi, illustrati anche con memoria.Resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, Claudio MariaAmici, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 112 e342 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d'appello, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere i giudici di merito omesso dipronunciarsi sui motivi d'appello di cui ai nn. 1), 2) e 3) del profilo volitivo(ossia rispettivamente sulla illogicità del ragionamento giuridico delTribunale nella parte in cui aveva ritenuto che l'attore avesse dato provasufficiente della simulazione dell'atto di alienazione per poi affermare cheNumero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026la simulazione non sussisteva, avendo lo stesso natura onerosa, sulla noncondivisibilità della sentenza, nella parte in cui affermava che quantopagato dal convenuto sulla base dell'accordo accessorio al contratto dicessione integrava il prezzo dell'avvenuta alienazione della farmacia esulla non condivisibilità dell’operata valutazione degli atti costitutivi direndita vitalizia e di impresa familiare in termini di integrazione dellacompravendita, anziché di elementi presuntivi della simulazione, oltre allanullità della rendita vitalizia per difetto dell'alea sulla quale il Tribunalenon si era pronunciato) e di cui al n. 1) di quello argomentativo (ossiasulla mancata valutazione della prova della donazione data dalla letteradel 22/04/2003, a firma del padre, con cui quest’ultimo gli aveva rivelatola natura donativa dell’atto dispositivo della farmacia).Su questi specifici punti i giudici di merito non si sarebbero pronunciati,mentre avrebbero ritenuto esistente un patto di famiglia, istituto che,all’epoca della stipula, non ancora previsto nel nostro ordinamento.1.1.

Il motivo è infondato.L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, così come l'omessapronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta ingiudizio, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, allorché la domanda sia ovviamente ammissibile, nonconseguendo in tal caso l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito(Cass., Sez. 5, 16/7/2021, n. 20363), integra un difetto di attività delgiudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrenteovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360, n.4, del codice di rito.Come questa Corte ha avuto modo di affermare, non viola il principio deltantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi lapropria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante neisuoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte oNumero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione conquelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nelthema decidendum del giudizio (Cass., Sez.

L, 03/04/2017, n. 8604, cit.).Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicendanel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi imargini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizioneimpugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza dicontestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effettosostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quellesvolte nei motivi d'impugnazione (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202).Orbene, i giudici di merito hanno preso posizione sulle questioni afferentiall’intervenuto pagamento del prezzo, valorizzando, all’uopo, gliaccertamenti compiuti dal c.t.u. in ordine al valore dell’azienda ceduta e alcorrispettivo corrisposto, alla dimostrazione del prezzo pagato nellamisura di euro 298.639,50, somma data dal corrispettivo indicato nelrogito notarile e dagli importi versati in adempimento della scritturaprivata collegata, alla valenza probatoria attribuibile alla costituzionedell’impresa familiare, nella quale il padre figurava come collaboratore condivisione degli utili al 50 per cento, siccome indicativa della effettività dellacompravendita, e alla insussistenza sia di una sproporzione significativatra valore dell’azienda e prezzo indicato nel contratto sia dell’animusdonandi.In sostanza, le dedotte omissioni, più che costituire specifiche domande, sirisolvono in una sostanziale rilettura del compendio probatorio, diversa daquella operata dai giudici di merito, attraverso la valorizzazione dielementi che si pongono in antitesi con le diverse ragioni poste, invece, afondamento della decisione.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt.230-bis, 1872 e 2560 c.c., con riferimento all’art. 1470 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevanoNumero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026ritenuto che la costituzione dell’impresa familiare tra padre e figlio, conquale sarebbe stato il lasso temporale in cui il primo avrebbe potutoprestare la sua collaborazione e il secondo avrebbe dovuto erogargli larendita fossero indicativi dell’onerosità dell’acquisto e della sua parzialealeatorietà.Infatti, ad avviso del ricorrente, nessuna delle due circostanze avrebbepotuto condurre a ritenere effettiva la compravendita della farmacia,dell’impresa familiare, avvenuta, tra l’altro, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque,prima della vendita, costituiva il diritto spettante al lavoratore nell’impresae non certo il prezzo della vendita e che l’obbligo assunto con la renditavitalizia coincideva con quello agli alimenti già gravante sul cessionario (esulla moglie) per legge in favore di una persona all’epoca settantenne.Infine, i giudici non avrebbero potuto pronunciarsi sulla non irrisorietà delprezzo pagato, in quanto non era stata impugnata la parte della sentenzadi primo grado nella quale il Tribunale aveva dichiarato la natura simulatadel prezzo della compravendita, passata, dunque, in giudicato.2.1.

Il motivo è infondato.Va innanzitutto detto che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto odi diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se noncensurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unitàsuscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua lasequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico,ossia la statuizione che afferma l'esistenza di un fatto sussumibile sottouna norma che a esso ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass., Sez.

L,04/02/2016, n. 2217), non potendosi il giudicato interno formare, nelgiudizio di merito, se non sulla statuizione avente a oggetto,congiuntamente, le decisioni sull'esistenza di un fatto, l'esistenza di unanorma e l'idoneità del fatto a produrre, in base alla norma, l'effetto daNumero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026questa previsto e non sul fatto opposto a quello accertato dal giudice(Cass., Sez.

L, 20/12/2006, n. 27196).È, dunque, evidente che il gravame, rimettendo in discussione le questioniafferenti alla reputata insussistenza della dedotta simulazione delcontratto di cessione della farmacia, non poteva che travolgere l’interapronuncia sul punto e, dunque, anche la parte della sentenza nella qualeera stato detto che il prezzo della vendita era simulato.Ciò detto, si evidenzia che le questioni prospettate con la censura nullahanno a che vedere con le norme asseritamente violate, ma attengono piùpropriamente all’aspetto valutativo del compendio probatorio.Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa che è esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaperciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del14/01/2019).La censura proposta, che sollecita una nuova lettura della documentazionesopra ricordata, per addivenire a un diverso apprezzamento dellafattispecie concreta, deve, pertanto, ritenersi fuori del perimetrodelimitante il sindacato del giudice di legittimità (Cass., Sez. 1,27/3/2024, n. 8272; Cass., Sez. 3, 4/3/2022, n. 7187).3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l'omesso in esame di fattidecisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per avere i giudici di meritoomesso di esaminare sia la sentenza di primo grado sia l’atto pubblico del[OSCURATO:DATA_NASCITA], sia la scrittura coeva del 09/09/1980.Se i giudici avessero esaminato le circostanze descritte nella sentenza diprimo grado non avrebbero potuto affermare che il prezzo non irrisorio erastato pagato, posto che, quanto all'atto pubblico, l'assunzione diobbligazioni era insita nel trasferimento di azienda e, quanto alla scritturaNumero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026coeva, mancava qualunque legame tra le obbligazioni contenute nellastessa, che trovavano fonte autonoma nella legge e nellaregolamentazione di rapporti familiari (ripartizione degli utili nell’impresafamiliare e obbligo alimentare), e il prezzo determinato nell’atto, con laconseguenza che la sentenza mancava del minimo c.d. costituzionale.3.1.

Il motivo è inammissibile.Il ricorrente, infatti, benché in presenza di una c.d.

«doppia conforme»,non ha provveduto a indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, cosìcontravvenendo alle prescrizioni contenute a pena di inammissibilitànell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (per tutte, Cass., Sez. 5,18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez.1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez.

L., 06/08/2019, n. 20994).4.

Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi del giudizio oggetto didiscussione tra le parti in relazione all'ipotesi del negotium mixtum cumdonatione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., perché igiudici di merito avevano ritenuto insussistente quest'ultimo istituto inquanto mancava la sproporzione di significativa entità tra le prestazionidelle parti e la consapevolezza di essa e della volontaria accettazione incapo all'alienante indotto al trasferimento della farmacia con animusdonandi.4.1.

Il motivo è infondato.Richiamate le considerazioni svolte nel precedente punto 3 con riguardo aiprincipi relativi alla c.d. doppia conforme, quanto alla censura sussuntasotto la fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., va dettoche non sussiste neppure il lamentato difetto di motivazione.Numero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026La Corte osserva, al riguardo, che, fermi i limiti di rilevanza dell’omessamotivazione su di un fatto decisivo stabiliti dalle Sezioni Unite di questaCorte nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, più volte confermati inseguito, nella specie i giudici di merito hanno adeguatamente motivatosulle ragioni per le quali hanno ritenuto insussistente il negotium mixtumcum donatione, ritenendo che non vi fosse la prova della sussistenza diuna significativa sproporzione tra il valore dell’azienda e il prezzocorrisposto o che sarebbe stato da corrispondere in caso di sopravvivenzadel padre e della consapevolezza del cedente di pattuire un prezzonotevolmente più basso, così conformandosi ai principi espressi da questaCorte in ordine all’istituto in esame.La Corte di merito, in tal modo, ha anche fatto buon governo del principioenunciato da questa Corte – al quale va data ulteriore continuità –secondo cui la compravendita a un prezzo inferiore a quello effettivo nonintegra, di per sé stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo,all'uopo, necessaria non solo la sussistenza di una sproporzione traprestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre allaindispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienzadel corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionaleall'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valorereale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto (Cass., Sez. 2,23/05/2016, n. 10614).Infatti, nel cosiddetto negotium mixtun cum donatione, la causa delcontratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato daicontraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso lavoluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa eulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento,per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve laprestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto inessere una fattispecie di donazione indiretta.Numero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026Né la motivazione può dirsi mancante con riguardo ai contrasti esistentitra la c.t.u. e la c.t.p., rispetto ai quali la Corte di merito si è espressa,sostenendo che le indagini espletate dal c.t.u. fossero accurate e leargomentazioni esposte logiche e che le osservazioni svolte dal c.t.p. nonconsentissero di superare tale logicità, né la ragionevolezza dellevalutazioni compiute, considerata anche l’assenza di documenti contabilisignificativi come bilanci o altri dati di riferimento di natura economico-patrimoniale (v. da ultimo, in ordine alla motivazione che recepisca leargomentazioni del c.t.u., l’ordinanza 16 novembre 2022, n. 33742).5.

Con il quinto motivo, si lamenta, infine, la violazione del d.m. n.55/2014, con riguardo all’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito liquidato le spese delgiudizio di primo grado nella misura di euro 15.000 e quelle del gradod'appello nella misura di euro 22.000, ponendosi al di fuori dei parametridi cui alla norma citata.5.1.

Il motivo è infondato.A tal riguardo occorre partire dall’art. 5 (“Determinazione del valore dellacontroversia”), comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, il quale, nel disporreche “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo alvalore corrispondente all'entità della domanda.

Si ha riguardo al valoreeffettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso daquello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”, èstato interpretato da questa Corte nel senso che «il valore della causa sidetermina in base alle norme del Codice di procedura civile concernenti lacompetenza per valore, avendo riguardo all'oggetto della domandaconsiderata al momento iniziale della lite» (Cass., Sez. 2, 27/12/2022, n.37824), benché sussista sempre la possibilità di concreto adeguamentodegli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove siaravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivantedall'applicazione delle norme del codice di rito.Numero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026Il giudice di merito, dovendo adeguare la misura dell'onorario all'effettivaimportanza della prestazione in relazione alla concreta valenza economicadella controversia (Cass., Sez. 6-2, 18/3/2019, n. 7627; Cass., Sez. 2,12/7/2018, n. 18507; Cass., Sez. 2, 14/7/2015, n. 14691; Cass., Sez. 6-2, 28/3/2013, n. 7807; Cass., Sez. 2, 21/12/2012, n. 23809; Cass., Sez.2, 8/2/2012, n. 1805; Cass., Sez. 2, 19/2/2010, n. 3996), è tenuto averificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare tenutoconto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importooggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimentoidoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispettoall'effettivo valore della controversia, «come nel caso in cui il legale abbiaesagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesaazionata in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito allaparte assistita, giacché, in tali casi il compenso preteso alla stregua dellarelativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazioneespletata stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto alla attivitàsvolta» (Cass., Sez. 2, 12/7/2018, n. 18507; Cass., Sez. 2, 31/5/2010, n.13229).Come più volte affermato da questa Corte, l'esercizio del poterediscrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non èsoggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre aparametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosaallorquando il giudice medesimo abbia deciso di aumentare o diminuireulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso,che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" ditariffa, sia le ragioni che ne giustificano la misura (Cass., Sez. 3,07/01/2021, n. 89; Sez.

L, 10/05/2019, n. 12537, Rv. 653760 - 01; Sez.6 - L, 31/01/2017, n. 2386, Rv. 642544 - 01; conf.

Sez. 6 - 3,09/11/2017, n. 26608, Rv. 646828 - 01; Sez.

L, 02/10/2017, n. 22991,Rv. 645613 - 01; Sez. 6 - 3, 11/12/2017, n. 29606, Rv. 647183 - 01).Numero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026Posto che, nella specie, il valore della causa è quello dato dal prezzopagato dal convenuto, che è stato quantificato dai giudici nella misura dieuro 298.639,50, come accertato dal c.t.u., lo scaglione applicabile nellaspecie è quello da euro 260.001 a euro 520.000, secondo le tariffe vigentinel periodo antecedente al 2022.In applicazione dei parametri sopra evidenziati, si ottiene che il compensoper il giudizio di primo grado sarebbe stato pari a euro 6.941,00 nellamisura minima, pari a euro 9.915,00 nella misura media e di euro19.830,00 nella misura massima, mentre il compenso per il giudizio disecondo grado sarebbe stato pari a euro 10.700,00 nella misura minima,pari a euro 19.160,00 nella misura media e pari a euro 35.608,00 nellamisura massima.Da ciò consegue che nessun errore hanno compiuti i giudici di merito nelliquidare la somma di euro 15.000 per il primo grado del giudizio e quelladi euro 22.000 per il grado d’appello, entrambe comprese entro le fascesuindicate.6.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. prof. Ettorepresso lo studio legale BDL;- controricorrente-[OSCURATO:PERSONA]-intimata-Avverso la sentenza n. 247/2020 pronunciata dalla Corte d'appello diPerugia il 19/5/2020, pubblicata il 29/05/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA], premesso che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era deceduto ilpadre, lasciando a succedergli i tre figli, ossia lo stesso [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio, davanti al [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi, chiedendo, in via principale, che venisseaccertata la simulazione relativa dell'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], col quale ilpadre aveva trasferito al figlio [OSCURATO:PERSONA] la proprietà dell'aziendacommerciale denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, in quanto avvenutaa titolo di donazione per non essere stato mai realmente corrisposto ilprezzo indicato nell'atto come corrispettivo, e la nullità del negozio didonazione dissimulato per difetto di forma solenne, con conseguentedeclaratoria dell'appartenenza della farmacia alla comunione ereditaria trale parti in causa, e che venisse disposto lo scioglimento della comunione ela successiva divisione dei beni. In via concorrente e alternativa, chiesealtresì, in qualità di erede legittimo del padre, che, sulla base delladedotta simulazione relativa dell'atto, venisse disposta la riduzione delladonazione della farmacia in quanto lesiva della propria quota di legittima,oltre alla collazione della stessa ex art. 737 c.c., e, infine, che venisseordinato al convenuto il rendimento del conto relativo all'azienda a partiredal [OSCURATO:DATA_NASCITA].Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì, preliminarmente, lanullità dell'atto di citazione per incertezza sull'oggetto della domanda,stante l'incompatibilità di quella di nullità dell'atto di cessione rispetto aquella di riduzione; dedusse il carattere oneroso del contratto impugnato,dovendosi aggiungere al corrispettivo pattuito quello previsto in una coevapattuizione, tramite scrittura privata, con cui egli si era accollato alcunidebiti del padre cedente e obbligato a corrispondere a quest'ultimo lasomma mensile di lire 500.000, poi aumentata a lire 700.000; chiese,pertanto, il rigetto delle domande o, in subordine, in caso di accoglimentoNumero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, l'assegnazionea lui della farmacia.[OSCURATO:PERSONA] rimase, invece, contumace.Con sentenza del 12/08/2014, il Tribunale di Spoleto dichiarò MicheleMaria [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA]; rigettò la domanda di simulazione delcontratto stipulato con l'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché la domandadi riduzione della donazione e condannò l’attore al pagamento delle spesedel giudizio.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], che propose appello incidentalesull’entità delle spese legali liquidate, con la sentenza n. 247/2020,pubblicata il 29/05/2020, con la quale la Corte d'appello di Perugia rigettòl’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, riformòparzialmente la sentenza, condannando l’appellante alla rifusione, infavore dell’appellato, delle spese del primo grado nella misura di euro15.000; confermò per il resto la sentenza appellata e condannòl'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, ponendo a suocarico anche la totalità delle spese di c.t.u.2. Contro la sentenza d’appello propone ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a cinque motivi, illustrati anche con memoria.Resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, Claudio MariaAmici, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 112 e342 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d'appello, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere i giudici di merito omesso dipronunciarsi sui motivi d'appello di cui ai nn. 1), 2) e 3) del profilo volitivo(ossia rispettivamente sulla illogicità del ragionamento giuridico delTribunale nella parte in cui aveva ritenuto che l'attore avesse dato provasufficiente della simulazione dell'atto di alienazione per poi affermare cheNumero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026la simulazione non sussisteva, avendo lo stesso natura onerosa, sulla noncondivisibilità della sentenza, nella parte in cui affermava che quantopagato dal convenuto sulla base dell'accordo accessorio al contratto dicessione integrava il prezzo dell'avvenuta alienazione della farmacia esulla non condivisibilità dell’operata valutazione degli atti costitutivi direndita vitalizia e di impresa familiare in termini di integrazione dellacompravendita, anziché di elementi presuntivi della simulazione, oltre allanullità della rendita vitalizia per difetto dell'alea sulla quale il Tribunalenon si era pronunciato) e di cui al n. 1) di quello argomentativo (ossiasulla mancata valutazione della prova della donazione data dalla letteradel 22/04/2003, a firma del padre, con cui quest’ultimo gli aveva rivelatola natura donativa dell’atto dispositivo della farmacia).Su questi specifici punti i giudici di merito non si sarebbero pronunciati,mentre avrebbero ritenuto esistente un patto di famiglia, istituto che,all’epoca della stipula, non ancora previsto nel nostro ordinamento.1.1. Il motivo è infondato.L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, così come l'omessapronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta ingiudizio, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, allorché la domanda sia ovviamente ammissibile, nonconseguendo in tal caso l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito(Cass., Sez. 5, 16/7/2021, n. 20363), integra un difetto di attività delgiudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrenteovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360, n.4, del codice di rito.Come questa Corte ha avuto modo di affermare, non viola il principio deltantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi lapropria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante neisuoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte oNumero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione conquelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nelthema decidendum del giudizio (Cass., Sez. L, 03/04/2017, n. 8604, cit.).Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicendanel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi imargini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizioneimpugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza dicontestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effettosostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quellesvolte nei motivi d'impugnazione (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202).Orbene, i giudici di merito hanno preso posizione sulle questioni afferentiall’intervenuto pagamento del prezzo, valorizzando, all’uopo, gliaccertamenti compiuti dal c.t.u. in ordine al valore dell’azienda ceduta e alcorrispettivo corrisposto, alla dimostrazione del prezzo pagato nellamisura di euro 298.639,50, somma data dal corrispettivo indicato nelrogito notarile e dagli importi versati in adempimento della scritturaprivata collegata, alla valenza probatoria attribuibile alla costituzionedell’impresa familiare, nella quale il padre figurava come collaboratore condivisione degli utili al 50 per cento, siccome indicativa della effettività dellacompravendita, e alla insussistenza sia di una sproporzione significativatra valore dell’azienda e prezzo indicato nel contratto sia dell’animusdonandi.In sostanza, le dedotte omissioni, più che costituire specifiche domande, sirisolvono in una sostanziale rilettura del compendio probatorio, diversa daquella operata dai giudici di merito, attraverso la valorizzazione dielementi che si pongono in antitesi con le diverse ragioni poste, invece, afondamento della decisione.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt.230-bis, 1872 e 2560 c.c., con riferimento all’art. 1470 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevanoNumero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026ritenuto che la costituzione dell’impresa familiare tra padre e figlio, conquale sarebbe stato il lasso temporale in cui il primo avrebbe potutoprestare la sua collaborazione e il secondo avrebbe dovuto erogargli larendita fossero indicativi dell’onerosità dell’acquisto e della sua parzialealeatorietà.Infatti, ad avviso del ricorrente, nessuna delle due circostanze avrebbepotuto condurre a ritenere effettiva la compravendita della farmacia,dell’impresa familiare, avvenuta, tra l’altro, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque,prima della vendita, costituiva il diritto spettante al lavoratore nell’impresae non certo il prezzo della vendita e che l’obbligo assunto con la renditavitalizia coincideva con quello agli alimenti già gravante sul cessionario (esulla moglie) per legge in favore di una persona all’epoca settantenne.Infine, i giudici non avrebbero potuto pronunciarsi sulla non irrisorietà delprezzo pagato, in quanto non era stata impugnata la parte della sentenzadi primo grado nella quale il Tribunale aveva dichiarato la natura simulatadel prezzo della compravendita, passata, dunque, in giudicato.2.1. Il motivo è infondato.Va innanzitutto detto che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto odi diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se noncensurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unitàsuscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua lasequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico,ossia la statuizione che afferma l'esistenza di un fatto sussumibile sottouna norma che a esso ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass., Sez. L,04/02/2016, n. 2217), non potendosi il giudicato interno formare, nelgiudizio di merito, se non sulla statuizione avente a oggetto,congiuntamente, le decisioni sull'esistenza di un fatto, l'esistenza di unanorma e l'idoneità del fatto a produrre, in base alla norma, l'effetto daNumero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026questa previsto e non sul fatto opposto a quello accertato dal giudice(Cass., Sez. L, 20/12/2006, n. 27196).È, dunque, evidente che il gravame, rimettendo in discussione le questioniafferenti alla reputata insussistenza della dedotta simulazione delcontratto di cessione della farmacia, non poteva che travolgere l’interapronuncia sul punto e, dunque, anche la parte della sentenza nella qualeera stato detto che il prezzo della vendita era simulato.Ciò detto, si evidenzia che le questioni prospettate con la censura nullahanno a che vedere con le norme asseritamente violate, ma attengono piùpropriamente all’aspetto valutativo del compendio probatorio.Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa che è esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaperciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del14/01/2019).La censura proposta, che sollecita una nuova lettura della documentazionesopra ricordata, per addivenire a un diverso apprezzamento dellafattispecie concreta, deve, pertanto, ritenersi fuori del perimetrodelimitante il sindacato del giudice di legittimità (Cass., Sez. 1,27/3/2024, n. 8272; Cass., Sez. 3, 4/3/2022, n. 7187).3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l'omesso in esame di fattidecisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per avere i giudici di meritoomesso di esaminare sia la sentenza di primo grado sia l’atto pubblico del[OSCURATO:DATA_NASCITA], sia la scrittura coeva del 09/09/1980.Se i giudici avessero esaminato le circostanze descritte nella sentenza diprimo grado non avrebbero potuto affermare che il prezzo non irrisorio erastato pagato, posto che, quanto all'atto pubblico, l'assunzione diobbligazioni era insita nel trasferimento di azienda e, quanto alla scritturaNumero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026coeva, mancava qualunque legame tra le obbligazioni contenute nellastessa, che trovavano fonte autonoma nella legge e nellaregolamentazione di rapporti familiari (ripartizione degli utili nell’impresafamiliare e obbligo alimentare), e il prezzo determinato nell’atto, con laconseguenza che la sentenza mancava del minimo c.d. costituzionale.3.1. Il motivo è inammissibile.Il ricorrente, infatti, benché in presenza di una c.d. «doppia conforme»,non ha provveduto a indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, cosìcontravvenendo alle prescrizioni contenute a pena di inammissibilitànell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (per tutte, Cass., Sez. 5,18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez.1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994).4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi del giudizio oggetto didiscussione tra le parti in relazione all'ipotesi del negotium mixtum cumdonatione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., perché igiudici di merito avevano ritenuto insussistente quest'ultimo istituto inquanto mancava la sproporzione di significativa entità tra le prestazionidelle parti e la consapevolezza di essa e della volontaria accettazione incapo all'alienante indotto al trasferimento della farmacia con animusdonandi.4.1. Il motivo è infondato.Richiamate le considerazioni svolte nel precedente punto 3 con riguardo aiprincipi relativi alla c.d. doppia conforme, quanto alla censura sussuntasotto la fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., va dettoche non sussiste neppure il lamentato difetto di motivazione.Numero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026La Corte osserva, al riguardo, che, fermi i limiti di rilevanza dell’omessamotivazione su di un fatto decisivo stabiliti dalle Sezioni Unite di questaCorte nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, più volte confermati inseguito, nella specie i giudici di merito hanno adeguatamente motivatosulle ragioni per le quali hanno ritenuto insussistente il negotium mixtumcum donatione, ritenendo che non vi fosse la prova della sussistenza diuna significativa sproporzione tra il valore dell’azienda e il prezzocorrisposto o che sarebbe stato da corrispondere in caso di sopravvivenzadel padre e della consapevolezza del cedente di pattuire un prezzonotevolmente più basso, così conformandosi ai principi espressi da questaCorte in ordine all’istituto in esame.La Corte di merito, in tal modo, ha anche fatto buon governo del principioenunciato da questa Corte – al quale va data ulteriore continuità –secondo cui la compravendita a un prezzo inferiore a quello effettivo nonintegra, di per sé stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo,all'uopo, necessaria non solo la sussistenza di una sproporzione traprestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre allaindispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienzadel corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionaleall'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valorereale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto (Cass., Sez. 2,23/05/2016, n. 10614).Infatti, nel cosiddetto negotium mixtun cum donatione, la causa delcontratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato daicontraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso lavoluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa eulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento,per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve laprestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto inessere una fattispecie di donazione indiretta.Numero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026Né la motivazione può dirsi mancante con riguardo ai contrasti esistentitra la c.t.u. e la c.t.p., rispetto ai quali la Corte di merito si è espressa,sostenendo che le indagini espletate dal c.t.u. fossero accurate e leargomentazioni esposte logiche e che le osservazioni svolte dal c.t.p. nonconsentissero di superare tale logicità, né la ragionevolezza dellevalutazioni compiute, considerata anche l’assenza di documenti contabilisignificativi come bilanci o altri dati di riferimento di natura economico-patrimoniale (v. da ultimo, in ordine alla motivazione che recepisca leargomentazioni del c.t.u., l’ordinanza 16 novembre 2022, n. 33742).5. Con il quinto motivo, si lamenta, infine, la violazione del d.m. n.55/2014, con riguardo all’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito liquidato le spese delgiudizio di primo grado nella misura di euro 15.000 e quelle del gradod'appello nella misura di euro 22.000, ponendosi al di fuori dei parametridi cui alla norma citata.5.1. Il motivo è infondato.A tal riguardo occorre partire dall’art. 5 (“Determinazione del valore dellacontroversia”), comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, il quale, nel disporreche “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo alvalore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valoreeffettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso daquello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”, èstato interpretato da questa Corte nel senso che «il valore della causa sidetermina in base alle norme del Codice di procedura civile concernenti lacompetenza per valore, avendo riguardo all'oggetto della domandaconsiderata al momento iniziale della lite» (Cass., Sez. 2, 27/12/2022, n.37824), benché sussista sempre la possibilità di concreto adeguamentodegli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove siaravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivantedall'applicazione delle norme del codice di rito.Numero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026Il giudice di merito, dovendo adeguare la misura dell'onorario all'effettivaimportanza della prestazione in relazione alla concreta valenza economicadella controversia (Cass., Sez. 6-2, 18/3/2019, n. 7627; Cass., Sez. 2,12/7/2018, n. 18507; Cass., Sez. 2, 14/7/2015, n. 14691; Cass., Sez. 6-2, 28/3/2013, n. 7807; Cass., Sez. 2, 21/12/2012, n. 23809; Cass., Sez.2, 8/2/2012, n. 1805; Cass., Sez. 2, 19/2/2010, n. 3996), è tenuto averificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare tenutoconto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importooggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimentoidoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispettoall'effettivo valore della controversia, «come nel caso in cui il legale abbiaesagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesaazionata in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito allaparte assistita, giacché, in tali casi il compenso preteso alla stregua dellarelativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazioneespletata stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto alla attivitàsvolta» (Cass., Sez. 2, 12/7/2018, n. 18507; Cass., Sez. 2, 31/5/2010, n.13229).Come più volte affermato da questa Corte, l'esercizio del poterediscrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non èsoggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre aparametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosaallorquando il giudice medesimo abbia deciso di aumentare o diminuireulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso,che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" ditariffa, sia le ragioni che ne giustificano la misura (Cass., Sez. 3,07/01/2021, n. 89; Sez. L, 10/05/2019, n. 12537, Rv. 653760 - 01; Sez.6 - L, 31/01/2017, n. 2386, Rv. 642544 - 01; conf. Sez. 6 - 3,09/11/2017, n. 26608, Rv. 646828 - 01; Sez. L, 02/10/2017, n. 22991,Rv. 645613 - 01; Sez. 6 - 3, 11/12/2017, n. 29606, Rv. 647183 - 01).Numero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026Posto che, nella specie, il valore della causa è quello dato dal prezzopagato dal convenuto, che è stato quantificato dai giudici nella misura dieuro 298.639,50, come accertato dal c.t.u., lo scaglione applicabile nellaspecie è quello da euro 260.001 a euro 520.000, secondo le tariffe vigentinel periodo antecedente al 2022.In applicazione dei parametri sopra evidenziati, si ottiene che il compensoper il giudizio di primo grado sarebbe stato pari a euro 6.941,00 nellamisura minima, pari a euro 9.915,00 nella misura media e di euro19.830,00 nella misura massima, mentre il compenso per il giudizio disecondo grado sarebbe stato pari a euro 10.700,00 nella misura minima,pari a euro 19.160,00 nella misura media e pari a euro 35.608,00 nellamisura massima.Da ciò consegue che nessun errore hanno compiuti i giudici di merito nelliquidare la somma di euro 15.000 per il primo grado del giudizio e quelladi euro 22.000 per il grado d’appello, entrambe comprese entro le fascesuindicate.6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 20842/2020Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8425/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08425/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris