CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 settembre 1965 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli - sezione del riesame del 12 novembre 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 20 aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza, emessa il 12 novembre 2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione per un anno in relazione ai reati di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e trasferimento fraudolento di valori. Secondo il Tribunale del riesame e il Giudice per le indagini preliminari, l'indagato aveva diretto le articolate operazioni di intestazioni fittizie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., svolgendo un ruolo di primo piano nella consumazione dei plurimi reati tributari, realizzati dal sodalizio. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen.. Premesso che, per aversi concorso nel reato, occorrono sia un comportamento che quanto meno agevoli la commissione del reato sia la coscienza e volontà di partecipare alla realizzazione del fatto altrui, il ricorrente ha dedotto che, nel caso in esame, né il Giudice per le indagini preliminari né il Tribunale del riesame avrebbero fatto corretta applicazione dei principi in tema di concorso di persone, avendo attribuito all'indagato un ruolo di primo piano nelle condotte illecite della famiglia Barretta, benché dalle risultanze investigative e dalle dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia fosse emerso in maniera evidente che gli atti, dallo stesso compiuti, rientravano nel normale esercizio dell'attività professionale. Secondo il ricorrente, i membri della famiglia Barretta, che operano da quasi vent'anni oltre i confini campani, sarebbero estremamente competenti circa i meccanismi di frode fiscale, tanto da essere gli assoluti protagonisti delle decisioni da adottare e degli escamotage da predisporre per il raggiungimento delle finalità illecite. Dalle conversazioni intercettate emergerebbe che i Barretta avevano utilizzato l'indagato nelle loro attività come mero esecutore delle loro direttive, peraltro solo negli ultimi anni e con riferimento a due società, per le quali avrebbe ricevuto incarico dopo aver conosciuto alcuni membri della famiglia Barretta per la comune passione delle corse in bici; 2) vizi della motivazione, per essere stato attribuito all'indagato un ruolo di rilievo, perché nell'esercizio dei suoi compiti non avrebbe utilizzato quella minima diligenza che gli avrebbe consentito di capire chi fossero realmente i Barretta, pur rientrando le prestazioni a lui richieste nell'ordinaria attività di ogni commercialista. Sarebbe apparente la motivazione sulle esigenze cautelari, non essendo state indicate circostanze di fatto da cui desumere il rischio di recidiva e il giudizio di personalità trasgressiva e spregiudicata, riservato all'indagato. In data 31 marzo sono pervenuti motivi aggiunti nell'interesse del ricorrente, con cui si è dedotto che il rinvio a giudizio, disposto nei confronti del ricorrente, imporrebbe una verifica circa l'adeguatezza e la proporzionalità della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Deve premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze, esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'8.10.2008, Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'8.3.2012, Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle censure sollevate dal ricorrente nel primo motivo del ricorso. Il Tribunale del riesame ha innanzitutto ricostruito analiticamente l'articolato sistema di frode riconducibile ai membri della famiglia Barretta, finalizzato alla vendita in evasione di imposta di ingenti quantitativi di alcool a società estere, aventi sede in paesi dell'Unione europea, ove vige un'aliquota di accisa molto più elevata rispetto a quella italiana, ricorrendo all'interposizione di società fittizie e a vettori italiani, deputati ad eseguire i trasporti con documentazione fittizia ovvero in completa assenza della stessa. Il menzionato Tribunale ha poi rilevato che la tesi del ricorrente, secondo cui egli si sarebbe limitato a prestare un servizio di consulenza fiscale nell'assoluta inconsapevolezza del passato criminale dei Barretta, era smentita dalle evidenze fattuali, rivelatrici di un agire criminoso improntato all'intenzionale e sistematica inosservanza dei propri doveri professionali. In particolare, secondo il Tribunale, la piena consapevolezza del progetto criminale dei Barretta, l'adesione ad esso, la coscienza e la volontà di prestare un contributo essenziale alla sua piena realizzazione erano provate da plurimi elementi, tra cui: - l'esistenza di un legame fiduciario con i Barretta, che trascende il rapporto personale e investe l'attività professionale dell'indagato, al quale essi si rivolgono per ottenere prestazioni funzionali ai propri obiettivi criminali; - la competenza tecnica circa il compimento di operazioni fondamentali per l'attuazione degli obiettivi criminali del gruppo; - l'attuazione materiale di esse ovvero la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la nomina degli amministratori formali; la compravendita delle quote sociali da parte di Tropeano, avvenuta presso lo studio del ricorrente in assenza delle parti con procedura telematica e utilizzo delle smart card, intestate a Tropeano e D'Occhio in suo possesso; la variazione formale delle sedi delle società nella consapevolezza della loro inesistenza; la cessione delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in capo alle mogli dei Barretta, non percettrici di redditi; la valutazione dell'affare sulla base dell'esame della contabilità; i suggerimenti sul prestanome, cui affidare il ruolo di amministratore; l'assunzione fittizia delle mogli dei Barretta; la gestione dei dipendenti; la predisposizione e redazione delle delibere assembleari delle società; la pluralità di atti illeciti compiuti nel lasso temporale oggetto di intercettazione; la piena consapevolezza delle indagini in corso. Siffatta motivazione, in quanto immune da errori di diritto e vizi logici, sfugge al sindacato di legittimità mentre le censure del ricorrente sono tese ad ottenere una non consentita rivisitazione della valutazione effettuata dal Giudice del riesame. 1.3 Le censure relative alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sono prive di specificità, attese le argomentazioni - immuni da vizi, sindacabili in questa sede - con cui il giudice del riesame ha considerato esistente il pericolo di recidivanza, desunto dalla gravità delle condotte, poste in essere dal sodalizio, finalizzate alla sistematica e continuativa acquisizione di illeciti profitti mediante un articolato sistema fraudolento, basato sulla creazione di organismi societari deputati a celare, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la commercializzazione in evasione di imposta di ingenti quantitativi di prodotti alcolici e il trasferimento degli illeciti profitti per il successivo reimpiego in ulteriori attività commerciali. Il Tribunale del riesame ha evidenziato poi l'elevata trasgressività e spregiudicatezza, manifestata dall'indagato, la condivisione di moduli operativi organizzati, lo stretto legame fiduciario con il gruppo Barretta, quali fattori decisamente influenti sull'apprezzamento della concretezza e attualità del rischio di recidiva specifica. Con tali argomentazioni - con cui la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato è stata affermata rimarcando la gravità delle condotte e la capacità delinquenziale dell'indagato - il Tribunale del riesame si è conformato all'orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (Sez. VI, n. 8211 dell'11.2.2016, Rv 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18.12.2015, Rv 266485 in motivaz.; Sez. VI, n. 2996 del 30.7.1992, Rv 191656), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (Sez. 2, n. 44946 del 13.9.2016, Rv 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31.3.2016, Rv 267264). Quanto all'adeguatezza della misura, posta in discussione anche nei motivi aggiunti, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame ha affermato che "in considerazione del grado di intensità del pericolo di reiterazione criminosa, la misura in esecuzione è appena adeguata, per la sua temporaneità, ad assicurare il distacco del prevenuto dall'ambiente criminale in cui sono maturate le vicende e a impedire lo svolgimento di attività o impieghi tramite cui continuare ad attuare o escogitare nuove strategie criminali, funzionali all'evasione fiscale". Trattasi anche in tal caso di motivazione immune da vizi, rilevabili in questa sede. 1.4 Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camera