CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 14075/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA/1 tcwvviso alle p1; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente con un unico motivo deduce la violazione della legge penale per non essere stata ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO