CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 02Q1231... nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di VENEZIA con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO in data 12/02/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 02Q1231_, confermava la condanna in relazione ai reati di cui ai cui A e B (tentato furto aggravato e ricettazione) e rideterminava la pena a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato sub C. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all'omessa disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., all'entità della pena inflitta, alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, privi di qualsiasi specificazione. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è infatti anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle apodittiche censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA].10ELLER