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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 14063/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2016/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso da sé stesso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di NAPOLI n. 4494 depositata il02/11/2017.

R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con ricorso affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 4494 del 2/11/2017, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli, sez ione distaccata di Ischia , del 22/02/2017, accogliendo l’opposizione a precetto formulata da [OSCURATO:PERSONA] e per l’effettoha dichiarato insussistente il diritto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata in danno della Castaldi in forza del precetto notificato il 14/08/2015 e del titolo esecutivo in esso indicato, con condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorsosono i seguenti.

Il primomezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.474, 336, 615, 112, 113, 115 cod. proc. civ., nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 3cod. proc. civ. – error in iudicando : nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – per avere attribuito valore di titolo esecutivo solo alla sentenza di appello che confermava la sentenza di primo grado in cui erano quantificate le spese.

Il secondo motivo pone censura di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per error in iudicando nella parte in cui la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse riformato ed annullato quella di primo grado, con la conseguenza che il ricorrente non fosse più antistatario.

R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. [OSCURATO:PERSONA] terzo motivo deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.per omesso esame di un fatto discusso tra le parti in relazione all’art. 618 cod. proc. civ. , riguardo alla inammissibilità dell’appello sulla rideterminazione delle spese costituenti l’opposizione agli atti esecutivi, in quanto la rideterminazione degli onorari ed il diritto del procuratore antistatario costituiscono materia di opposizione agli atti esecutivi sulla qualela Corte d’appello non avrebbe dovuto pronunciarsi, ma avrebbe dovuto dichiararel’inammissibilità del gravame.

Il quartomotivo afferma violazione e falsa applicazione dell’art.93 cod. proc. civ., nullità della sentenza a norma dell’art. 360, comma 1, n n . 3 e 5 cod. proc. civ. riguardo la legittimazione processuale del procuratore antistatario e violazione del contraddittorio per mancata notifica dell’opposizione al precetto alla parte legittimata.

Infine il quinto mezzo pone censura di violazione e fal sa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ. nonché dell’art. 360 , comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame della condotta del ricorrente e della vicenda processuale, riguardo alla condanna alla refusione delle spese immotivata.

È opportuno premettere che, c ome risulta dall a sentenza impugnata, la vicenda trae le mosse da una sentenza di primo grado, del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia , favorevole agli assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della dante causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con liquidazione delle spese in complessivi euro cinquemila novecento, in favore di entrambi gli attori.

La sentenza del Tribunale di Napoli venneconfermata in appello dalla Corte territoriale con sentenza n. 301 del 2012, per il solo R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. [OSCURATO:PERSONA], e riformata, invece per il Telese, con liquidazione delle spese in euro duemila cinquecento. [OSCURATO:PERSONA], antistatario sin dal primo grado, notificò, in data 14/08/2015 (anche) alla [OSCURATO:PERSONA] un precetto che faceva riferimento a entrambe le sentenze, quella di primo e quella di secondo grado, sommando gli importi delle spese liquidate in ciascuna di esse. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione, a vverso detto precetto,che venne rigettata dal Tribunale di Napoli.

Su appello della stessa Castaldi la Corte territoriale, con sentenza n. 4494 del 2017, ha riformato la sentenza del Tribunale e ha affermato testualmente che «l’importo liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA] non può che essere riferito ad entrambi i gradi di giudizio; diversamente, quest’ultimo si approprierebbe anche della parte di compensi liquidati, nella sentenza di primo grado, in favore del Telese.

In realtà, proprio perché nella sentenza di primo grado il compenso per entrambi gli attori era stato determinato in un unico importo, in considerazione dell’unicità del difensore, la Corte d’Appello ha dovuto provvedere, pur a seguito del rigetto dell’impugnazione proposta nei confronti del Pilato, alla rideterminazione delle spese dovute a quest’ultimo per entrambi i gradi di giudizi.

Ciò appare chiaro anche alla luce della composizione del complessivo importo di Euro 3.900,00 riconosciuto in suo favore; la Corte d’Appello ha infatti precisato che Euro 2.500,00 sono per compensi professionali, con la conseguenza che i restanti 1.400,00 Euro sono per spese vive, che non potrebbero giustificarsi in relazione al solo secondo grado di giudizio in cui il Pilato era appellato, posizione che non comporta particolari esborsi.

L’importo appare invece corretto ove si tenga presente che, nel giudizio di primo grado le spese (comprensive di quelle di CTU), ammontavano a complessivi Euro 2.400,00, con la R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. Valle conseguenza che la quota spettante al Pilato era pari a Euro 1.200,00.

Dunque la statuizione sulle spese relativa alla posizione del Pilato contenuta nella sentenza di secondo grado si sostituisce in toto a quella della sentenza di primo grado anche in ordine alla distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che non è più prevista.

Quest’ultimo quindi non può pretendere nulla nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]».

I primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la lettura del dispositivo e della motivazione della richiamata sentenza palesino, inequivocabilmente, che la Corte d’appello ha ritenuto che le spese liquidate nella sentenza n. 301 del 2012 si rifessero a entrambi i gradi del giudizio e, pertanto, il precetto notificato in data 14/08/2015 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era nullo, in considerazione dell’avere il detto legale proceduto, illegittimamente, a sommare gli importi delle spese liquidati nella sentenza del Tribunale di Napoli e della Corte d’appello della stessa sede.

La motivazione della Corte territoriale nella sentenza,in questa sede impugnata, è superiore al cd. minimo cost ituzionale di cui all’art.111 Costituzione (Sez.

U n. 8053 del 07/04/2014 e successive in termini, e da ultimo Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120 - 01) , in relazione alle censure mosse ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ed e sp l i c a, con adeguato supporto argomentativo, le ragioni per le quali la somma liquidata con la sentenza n. 301 del 2012 era riferita a entrambi i gradi di merito, e non alla sola fase d’appello, in quanto diversamente opinando l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe visto riconoscere anche i compensi liquidati, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza di R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. Valle primo grado, che, invece, con riferimento al solo Telese, era stata riformata.

La Corte territoriale individua, altresì, nella circostanza che in primo grado i compensi erano stati liquidati congiuntamene in favore del Pilato e del Telese un argomento adeguato a che anche in fase d’appello la liquidazione dei compensi riguardasse entrambe le fasi del giudizio e non solo la fase d’impugnazione.

In ordine al terzo motivo ritiene il Collegio che debba darsi seguito all’indirizzo secondo cui (da ultimo Cass. n. 8394 del 23/03/2023 Rv. 667122 - 01) i n materia di esecuzione forzata, ha natura di opposizione all'esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod.proc. civ. la domanda concui l'opponente sostiene che la somma di cui è intimato il pagamento è superiore a quella dovuta.

L’interpretazione del titolo esecutivo da parte della Corte territoriale è, nel caso in esame, rispettosa dei canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (di cui a Cass. n. 22457 del 27/09/2017 Rv. 645770 – 01 ) ai quali il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, pur nell’ottica risultante dalla giurisprudenza nomofilattica intervenuta in materia e di recente ribaditi (Cass. n. 1942 del 23/01/2023 Rv. 666694 - 01) : In definitiva, né alla stregua dell’orientamento inaugurato dalla richiamata Sez.

U, n. 11066 del 20 12, né del successivo intervento di Sez.

U n. 5633 del 21/02/2022 Rv. 664034 - 01 , è consentita un’integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l’idoneo gravame avverso il medesimo.».

Il quarto mezzo è del tutto inammissibile, posto che la qualità di parte in giudizio nella specie deriva dal fatto che essendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] distrattario ed avendo egli intimato il precetto R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. Valle alla Castaldi veniva necessariamente ad assumere la qualità di parte processuale; la questione, peraltro, non risulta essere stata sottoposta al giudice del merito ed è stata sollevata, a quanto consta, per la prima volta in questa sede di legittimità, con conseguente sua inammissibilità.

Il quinto motivo è infondato in quanto sotto il profilo della mancata compensazione delle spese la sentenza della Corte territoriale è del pari conforme a diritto, atteso che (Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 - 0 1) il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare.

La soluzione interpretativa offerta dalla sentenza impugnatain punto di interpretazione del titolo esecutivo e di conseguente regolazione delle spese di lite è, in conclusione,conforme a diritto.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di legge, ai sensi dell’art. 93, comma 1,cod. proc. civ.

Il rigetto del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. Valle P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2016/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso da sé stesso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di NAPOLI n. 4494 depositata il02/11/2017. R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con ricorso affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 4494 del 2/11/2017, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli, sez ione distaccata di Ischia , del 22/02/2017, accogliendo l’opposizione a precetto formulata da [OSCURATO:PERSONA] e per l’effettoha dichiarato insussistente il diritto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata in danno della Castaldi in forza del precetto notificato il 14/08/2015 e del titolo esecutivo in esso indicato, con condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorsosono i seguenti. Il primomezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.474, 336, 615, 112, 113, 115 cod. proc. civ., nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 3cod. proc. civ. – error in iudicando : nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – per avere attribuito valore di titolo esecutivo solo alla sentenza di appello che confermava la sentenza di primo grado in cui erano quantificate le spese. Il secondo motivo pone censura di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per error in iudicando nella parte in cui la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse riformato ed annullato quella di primo grado, con la conseguenza che il ricorrente non fosse più antistatario. R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. [OSCURATO:PERSONA] terzo motivo deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.per omesso esame di un fatto discusso tra le parti in relazione all’art. 618 cod. proc. civ. , riguardo alla inammissibilità dell’appello sulla rideterminazione delle spese costituenti l’opposizione agli atti esecutivi, in quanto la rideterminazione degli onorari ed il diritto del procuratore antistatario costituiscono materia di opposizione agli atti esecutivi sulla qualela Corte d’appello non avrebbe dovuto pronunciarsi, ma avrebbe dovuto dichiararel’inammissibilità del gravame. Il quartomotivo afferma violazione e falsa applicazione dell’art.93 cod. proc. civ., nullità della sentenza a norma dell’art. 360, comma 1, n n . 3 e 5 cod. proc. civ. riguardo la legittimazione processuale del procuratore antistatario e violazione del contraddittorio per mancata notifica dell’opposizione al precetto alla parte legittimata. Infine il quinto mezzo pone censura di violazione e fal sa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ. nonché dell’art. 360 , comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame della condotta del ricorrente e della vicenda processuale, riguardo alla condanna alla refusione delle spese immotivata. È opportuno premettere che, c ome risulta dall a sentenza impugnata, la vicenda trae le mosse da una sentenza di primo grado, del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia , favorevole agli assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della dante causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con liquidazione delle spese in complessivi euro cinquemila novecento, in favore di entrambi gli attori. La sentenza del Tribunale di Napoli venneconfermata in appello dalla Corte territoriale con sentenza n. 301 del 2012, per il solo R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. [OSCURATO:PERSONA], e riformata, invece per il Telese, con liquidazione delle spese in euro duemila cinquecento. [OSCURATO:PERSONA], antistatario sin dal primo grado, notificò, in data 14/08/2015 (anche) alla [OSCURATO:PERSONA] un precetto che faceva riferimento a entrambe le sentenze, quella di primo e quella di secondo grado, sommando gli importi delle spese liquidate in ciascuna di esse. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione, a vverso detto precetto,che venne rigettata dal Tribunale di Napoli. Su appello della stessa Castaldi la Corte territoriale, con sentenza n. 4494 del 2017, ha riformato la sentenza del Tribunale e ha affermato testualmente che «l’importo liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA] non può che essere riferito ad entrambi i gradi di giudizio; diversamente, quest’ultimo si approprierebbe anche della parte di compensi liquidati, nella sentenza di primo grado, in favore del Telese. In realtà, proprio perché nella sentenza di primo grado il compenso per entrambi gli attori era stato determinato in un unico importo, in considerazione dell’unicità del difensore, la Corte d’Appello ha dovuto provvedere, pur a seguito del rigetto dell’impugnazione proposta nei confronti del Pilato, alla rideterminazione delle spese dovute a quest’ultimo per entrambi i gradi di giudizi. Ciò appare chiaro anche alla luce della composizione del complessivo importo di Euro 3.900,00 riconosciuto in suo favore; la Corte d’Appello ha infatti precisato che Euro 2.500,00 sono per compensi professionali, con la conseguenza che i restanti 1.400,00 Euro sono per spese vive, che non potrebbero giustificarsi in relazione al solo secondo grado di giudizio in cui il Pilato era appellato, posizione che non comporta particolari esborsi. L’importo appare invece corretto ove si tenga presente che, nel giudizio di primo grado le spese (comprensive di quelle di CTU), ammontavano a complessivi Euro 2.400,00, con la R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. Valle conseguenza che la quota spettante al Pilato era pari a Euro 1.200,00. Dunque la statuizione sulle spese relativa alla posizione del Pilato contenuta nella sentenza di secondo grado si sostituisce in toto a quella della sentenza di primo grado anche in ordine alla distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che non è più prevista. Quest’ultimo quindi non può pretendere nulla nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]». I primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la lettura del dispositivo e della motivazione della richiamata sentenza palesino, inequivocabilmente, che la Corte d’appello ha ritenuto che le spese liquidate nella sentenza n. 301 del 2012 si rifessero a entrambi i gradi del giudizio e, pertanto, il precetto notificato in data 14/08/2015 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era nullo, in considerazione dell’avere il detto legale proceduto, illegittimamente, a sommare gli importi delle spese liquidati nella sentenza del Tribunale di Napoli e della Corte d’appello della stessa sede. La motivazione della Corte territoriale nella sentenza,in questa sede impugnata, è superiore al cd. minimo cost ituzionale di cui all’art.111 Costituzione (Sez. U n. 8053 del 07/04/2014 e successive in termini, e da ultimo Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120 - 01) , in relazione alle censure mosse ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ed e sp l i c a, con adeguato supporto argomentativo, le ragioni per le quali la somma liquidata con la sentenza n. 301 del 2012 era riferita a entrambi i gradi di merito, e non alla sola fase d’appello, in quanto diversamente opinando l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe visto riconoscere anche i compensi liquidati, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza di R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. Valle primo grado, che, invece, con riferimento al solo Telese, era stata riformata. La Corte territoriale individua, altresì, nella circostanza che in primo grado i compensi erano stati liquidati congiuntamene in favore del Pilato e del Telese un argomento adeguato a che anche in fase d’appello la liquidazione dei compensi riguardasse entrambe le fasi del giudizio e non solo la fase d’impugnazione. In ordine al terzo motivo ritiene il Collegio che debba darsi seguito all’indirizzo secondo cui (da ultimo Cass. n. 8394 del 23/03/2023 Rv. 667122 - 01) i n materia di esecuzione forzata, ha natura di opposizione all'esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod.proc. civ. la domanda concui l'opponente sostiene che la somma di cui è intimato il pagamento è superiore a quella dovuta. L’interpretazione del titolo esecutivo da parte della Corte territoriale è, nel caso in esame, rispettosa dei canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (di cui a Cass. n. 22457 del 27/09/2017 Rv. 645770 – 01 ) ai quali il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, pur nell’ottica risultante dalla giurisprudenza nomofilattica intervenuta in materia e di recente ribaditi (Cass. n. 1942 del 23/01/2023 Rv. 666694 - 01) : In definitiva, né alla stregua dell’orientamento inaugurato dalla richiamata Sez. U, n. 11066 del 20 12, né del successivo intervento di Sez. U n. 5633 del 21/02/2022 Rv. 664034 - 01 , è consentita un’integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l’idoneo gravame avverso il medesimo.». Il quarto mezzo è del tutto inammissibile, posto che la qualità di parte in giudizio nella specie deriva dal fatto che essendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] distrattario ed avendo egli intimato il precetto R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. Valle alla Castaldi veniva necessariamente ad assumere la qualità di parte processuale; la questione, peraltro, non risulta essere stata sottoposta al giudice del merito ed è stata sollevata, a quanto consta, per la prima volta in questa sede di legittimità, con conseguente sua inammissibilità. Il quinto motivo è infondato in quanto sotto il profilo della mancata compensazione delle spese la sentenza della Corte territoriale è del pari conforme a diritto, atteso che (Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 - 0 1) il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare. La soluzione interpretativa offerta dalla sentenza impugnatain punto di interpretazione del titolo esecutivo e di conseguente regolazione delle spese di lite è, in conclusione,conforme a diritto. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di legge, ai sensi dell’art. 93, comma 1,cod. proc. civ. Il rigetto del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. R.g. n. 2016/2018 Ad. 3/05/2023; relatore: C. Valle P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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