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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 25570/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 14066-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 28/s, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 248/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/02/2022; Ric. 2022 n. 14066 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell’anno 2015 [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di Palermo la [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto definito di “prenotazione di acquisto” e di un successivo contratto preliminare di compravendita con il quale la società aveva promesso il trasferimento all'attore di un immobile che si accingeva a costruire in [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Roccella per indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto o la declaratoria di nullità parziale per la presenza di alcune clausole vessatorie in esso contenute .

In subordine chiedeva accertarsi l’intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento grave di parte promittente venditrice, con conseguente condanna della stessa a corrispondergli una somma pari al doppio della caparra versata oppure in subordine una somma pari alla caparra confirmatoria ricevuta, oltre al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] proponeva identica domanda nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della società convenuta.

2. Con sentenza n. 3655/2018 il Tribunale di Palermo respingeva tutte le domande attoree.

In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. accertava il diritto di questa trattenere la caparra ricevuta.

Dichiarava inoltre il difetto di legittimazione passiva dell’amministratrice della società convenuta.

3. Avverso tale decisione proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 14066 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -3-

4. Nella resistenza della società appellata, con sentenza n. 248/2022 la Corte di Appello di Palermo accoglieva parzialmente i motivi di gravame, ritenendo fondata la censura rivolta alla sentenza di primo grado, laddove la stessa aveva accertato il diritto della società promittente venditrice a trattenere la caparra ricevuta in ragione dell'inadempimento del promittente compratore, che non aveva provveduto al versamento delle somme così come era contrattualmente obbligato.

Deduceva in particolare l'appellante che i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati sulla base di richieste scritte da avanzarsi a stato di avanzamento dei lavori dalla società promittente venditrice, di fatto mai pervenute.

Il motivo veniva accolto dalla Corte distrettuale, che non rilevava agli atti alcuna richiesta di pagamento ed evidenziava altresì la mancata contestazione della circostanza fatta valere dall'appellante a sostegno dello specifico motivo di gravame.

L’originaria domanda riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento del proprio diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta veniva pertanto rigettata, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per soccombenza reciproca.

5. Nei confronti della decisione di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

6. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede.

7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 14066 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -4- 1.- Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente si duole, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., della violazione dell'art. 112 c.p.c. per il vizio di ultrapetizione in relazione al capo di motivazione in cui la Corte di Appello di Palermo ha qualificato come domanda riconvenzionale la mera eccezione difensiva formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA], relativa al mancato pagamento del promissario acquirente delle somme dovute a titolo di saldo prezzo dell'immobile e ha ritenuto di dovere rigettare la domanda (qualificata come domanda riconvenzionale) di riconoscimento del diritto della promittente venditrice a ritenere la caparra ricevuta.

Sostiene la ricorrente che nello specificare le proprie difese sia in primo grado che in secondo grado si è limitata a contestare le avverse deduzioni ed eccezioni, inerenti tra l'altro al presunto inadempimento della parte promittente venditrice circa le caratteristiche essenziali che avrebbe dovuto avere l'immobile promesso in venditae che la richiesta di ritenzione della caparra avanzata in sede di conclusioni sia una mera conseguenza del rigetto delle domande dell’attore.

La Corte di Appello di Palermo ha invece illegittimamente ampliato il thema decidendum, posto che tutto ciò checoncerne il pagamento da parte del promissario acquirente non è mai stato fatto oggetto del giudizio mediante proposizione di apposita domanda riconvenzionale e su di esso non si è mai instaurato il contraddittorio tra le parti. 2.-Il motivo è infondato.

La censura della ricorrente, che fa leva sulla erronea qualificazione in termini di domanda riconvenzionale dell’eccezione difensiva formulata dalla ricorrente relativa al diritto di trattenere la caparra ricevuta, non coglie la ratio Ric. 2022 n. 14066 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -5- decidendi della sentenza impugnata.

La quale, investita del motivo di gravame dell’appellante, che ha contestato il suo riconosciuto inadempimento per non avere provveduto al versamento delle somme di cui si era contrattualmente obbligato, ha verificato la fondatezza di tale difesa, riconoscendo che i pagamenti da parte del Bondì “ avrebbero dovuto essere effettuati sulla base di richieste scritte da avanzarsi di volta in volta dalla società promittente venditrice in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di fatto mai pervenute”; circostanza –si legge in motivazione – che la [OSCURATO:PERSONA] non ha “minimanente contestato” e che ora, con il ricorso, invece afferma non avere mai formato oggetto di contradditorio tra le parti.

Non è dunque questione di ultrapetizione della pronuncia impugnata, con conseguente ampliamento del thema decidendum,ma di conseguente rigetto , a fronte del dichiarato non inadempimento del promissario acquirente, della conclusione della ricorrente, riportata in ricorso (pag. 4 in fine ) ed emergente anche dall’esame diretto degli atti ( consentito a questa Corte in quantoviene dedotto un error in procedendo ) , la qualeaveva richiesto all’atto della sua costituzione in giudizio la dichiarazione del suo diritto a “trattenere la somma di euro 30.000,00,ricevuta a titolo di caparra confirmatoria ”.

La Corte distrettuale è dunque approdata corretta mente all’esitosul quale poggia la sentenza , posto che la riscontrata esclusione dell’inadempimento della parte promissaria acquirente (che non viene peraltro contestata nel motivo di ricorso) travolge la legittimità della “intervenuta, ancorchè non dichiarata, risoluzione del contratto preliminare per recesso ex Ric. 2022 n. 14066 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -6- art. 1385 c.c.” (pag. 4 della sentenza), con conseguente esclusione del diritto a ritenere la caparra. 3.-In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi è ragione di regolamentare le spese di lite, stante l’assenza di difese da parte dell’intimato. 4.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 14066-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 28/s, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 248/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/02/2022; Ric. 2022 n. 14066 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’anno 2015 [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di Palermo la [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto definito di “prenotazione di acquisto” e di un successivo contratto preliminare di compravendita con il quale la società aveva promesso il trasferimento all'attore di un immobile che si accingeva a costruire in [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Roccella per indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto o la declaratoria di nullità parziale per la presenza di alcune clausole vessatorie in esso contenute . In subordine chiedeva accertarsi l’intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento grave di parte promittente venditrice, con conseguente condanna della stessa a corrispondergli una somma pari al doppio della caparra versata oppure in subordine una somma pari alla caparra confirmatoria ricevuta, oltre al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] proponeva identica domanda nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della società convenuta. 2. Con sentenza n. 3655/2018 il Tribunale di Palermo respingeva tutte le domande attoree. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. accertava il diritto di questa trattenere la caparra ricevuta. Dichiarava inoltre il difetto di legittimazione passiva dell’amministratrice della società convenuta. 3. Avverso tale decisione proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 14066 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -3- 4. Nella resistenza della società appellata, con sentenza n. 248/2022 la Corte di Appello di Palermo accoglieva parzialmente i motivi di gravame, ritenendo fondata la censura rivolta alla sentenza di primo grado, laddove la stessa aveva accertato il diritto della società promittente venditrice a trattenere la caparra ricevuta in ragione dell'inadempimento del promittente compratore, che non aveva provveduto al versamento delle somme così come era contrattualmente obbligato. Deduceva in particolare l'appellante che i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati sulla base di richieste scritte da avanzarsi a stato di avanzamento dei lavori dalla società promittente venditrice, di fatto mai pervenute. Il motivo veniva accolto dalla Corte distrettuale, che non rilevava agli atti alcuna richiesta di pagamento ed evidenziava altresì la mancata contestazione della circostanza fatta valere dall'appellante a sostegno dello specifico motivo di gravame. L’originaria domanda riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento del proprio diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta veniva pertanto rigettata, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per soccombenza reciproca. 5. Nei confronti della decisione di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 6. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 14066 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -4- 1.- Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente si duole, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., della violazione dell'art. 112 c.p.c. per il vizio di ultrapetizione in relazione al capo di motivazione in cui la Corte di Appello di Palermo ha qualificato come domanda riconvenzionale la mera eccezione difensiva formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA], relativa al mancato pagamento del promissario acquirente delle somme dovute a titolo di saldo prezzo dell'immobile e ha ritenuto di dovere rigettare la domanda (qualificata come domanda riconvenzionale) di riconoscimento del diritto della promittente venditrice a ritenere la caparra ricevuta. Sostiene la ricorrente che nello specificare le proprie difese sia in primo grado che in secondo grado si è limitata a contestare le avverse deduzioni ed eccezioni, inerenti tra l'altro al presunto inadempimento della parte promittente venditrice circa le caratteristiche essenziali che avrebbe dovuto avere l'immobile promesso in venditae che la richiesta di ritenzione della caparra avanzata in sede di conclusioni sia una mera conseguenza del rigetto delle domande dell’attore. La Corte di Appello di Palermo ha invece illegittimamente ampliato il thema decidendum, posto che tutto ciò checoncerne il pagamento da parte del promissario acquirente non è mai stato fatto oggetto del giudizio mediante proposizione di apposita domanda riconvenzionale e su di esso non si è mai instaurato il contraddittorio tra le parti. 2.-Il motivo è infondato. La censura della ricorrente, che fa leva sulla erronea qualificazione in termini di domanda riconvenzionale dell’eccezione difensiva formulata dalla ricorrente relativa al diritto di trattenere la caparra ricevuta, non coglie la ratio Ric. 2022 n. 14066 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -5- decidendi della sentenza impugnata. La quale, investita del motivo di gravame dell’appellante, che ha contestato il suo riconosciuto inadempimento per non avere provveduto al versamento delle somme di cui si era contrattualmente obbligato, ha verificato la fondatezza di tale difesa, riconoscendo che i pagamenti da parte del Bondì “ avrebbero dovuto essere effettuati sulla base di richieste scritte da avanzarsi di volta in volta dalla società promittente venditrice in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di fatto mai pervenute”; circostanza –si legge in motivazione – che la [OSCURATO:PERSONA] non ha “minimanente contestato” e che ora, con il ricorso, invece afferma non avere mai formato oggetto di contradditorio tra le parti. Non è dunque questione di ultrapetizione della pronuncia impugnata, con conseguente ampliamento del thema decidendum,ma di conseguente rigetto , a fronte del dichiarato non inadempimento del promissario acquirente, della conclusione della ricorrente, riportata in ricorso (pag. 4 in fine ) ed emergente anche dall’esame diretto degli atti ( consentito a questa Corte in quantoviene dedotto un error in procedendo ) , la qualeaveva richiesto all’atto della sua costituzione in giudizio la dichiarazione del suo diritto a “trattenere la somma di euro 30.000,00,ricevuta a titolo di caparra confirmatoria ”. La Corte distrettuale è dunque approdata corretta mente all’esitosul quale poggia la sentenza , posto che la riscontrata esclusione dell’inadempimento della parte promissaria acquirente (che non viene peraltro contestata nel motivo di ricorso) travolge la legittimità della “intervenuta, ancorchè non dichiarata, risoluzione del contratto preliminare per recesso ex Ric. 2022 n. 14066 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -6- art. 1385 c.c.” (pag. 4 della sentenza), con conseguente esclusione del diritto a ritenere la caparra. 3.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Non vi è ragione di regolamentare le spese di lite, stante l’assenza di difese da parte dell’intimato. 4.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
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