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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31153/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6782/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), da cui sono rappresentati e difesi -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MACRI’ ELVIRA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 849/2022 depositata l’8 febbraio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Per quanto qui interessa, il Comune di Tivoli conveniva davanti al Tribunale di Tivoli un gruppo di persone che, direttamente o quali eredi, erano state coinvolte in un preteso pregiudizio inflitto al Comune - per cui era stato celebrato anche un giudizio penale - allo scopo di ottenerne il risarcimento dei conseguenti danni.

Il Tribunale, con sentenza del 18 febbraio 2015, accoglieva la pretesa, condannando in solido tutti i convenuti a risarcire l’attore nella misura di euro 346.406,59.

Proponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA] (che decedeva nelle more), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti e tre eredi di [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale [OSCURATO:PERSONA]; proponevano ulteriore appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’8 febbraio 2022, rigettava tutti i gravami.

Hanno presentato ricorso, basato su quattro motivi, Alfredo e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA].

Si è difeso con controricorso il Comune di Tivoli.

Sia i ricorrenti, sia il controricorrente hanno depositato memoria.

Ritenuto che: Il litisconsorzio processuale derivante dal ricorso non trova fondamento nella notifica del ricorso stesso (cfr. in particolare, a proposito della necessità di produzione dell’avviso di ricevimento della occorrente raccomandata, S.U. 10012/2021 e Cass. ord. 36900/2022), in quanto, mentre questa è giunta a buon fine per quanto concerne il Comune di Tivoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non vi è pervenuta quella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (non essendo stata completata la sequenza di cui all’articolo 149 c.p.c.) e di [OSCURATO:PERSONA] (qui in relazione all’articolo 143 c.p.c.), né risulta validamente effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (non emergendo adeguate ricerche per designare luogo di notifica il paese di nascita e la Fontana rimanendo comunque irreperibile –cfr.

Cass. ord.14705/2024 - ), né risulta effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue la necessità di rinnovare le notificazioni nei confronti di questi ulteriori intimati, nel termine statuito in dispositivo.

P.Q.M Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine di 90 giorni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia la causa a nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6782/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), da cui sono rappresentati e difesi -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MACRI’ ELVIRA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 849/2022 depositata l’8 febbraio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Per quanto qui interessa, il Comune di Tivoli conveniva davanti al Tribunale di Tivoli un gruppo di persone che, direttamente o quali eredi, erano state coinvolte in un preteso pregiudizio inflitto al Comune - per cui era stato celebrato anche un giudizio penale - allo scopo di ottenerne il risarcimento dei conseguenti danni. Il Tribunale, con sentenza del 18 febbraio 2015, accoglieva la pretesa, condannando in solido tutti i convenuti a risarcire l’attore nella misura di euro 346.406,59. Proponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA] (che decedeva nelle more), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti e tre eredi di [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale [OSCURATO:PERSONA]; proponevano ulteriore appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’8 febbraio 2022, rigettava tutti i gravami. Hanno presentato ricorso, basato su quattro motivi, Alfredo e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. Si è difeso con controricorso il Comune di Tivoli. Sia i ricorrenti, sia il controricorrente hanno depositato memoria. Ritenuto che: Il litisconsorzio processuale derivante dal ricorso non trova fondamento nella notifica del ricorso stesso (cfr. in particolare, a proposito della necessità di produzione dell’avviso di ricevimento della occorrente raccomandata, S.U. 10012/2021 e Cass. ord. 36900/2022), in quanto, mentre questa è giunta a buon fine per quanto concerne il Comune di Tivoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non vi è pervenuta quella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (non essendo stata completata la sequenza di cui all’articolo 149 c.p.c.) e di [OSCURATO:PERSONA] (qui in relazione all’articolo 143 c.p.c.), né risulta validamente effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (non emergendo adeguate ricerche per designare luogo di notifica il paese di nascita e la Fontana rimanendo comunque irreperibile –cfr. Cass. ord.14705/2024 - ), né risulta effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue la necessità di rinnovare le notificazioni nei confronti di questi ulteriori intimati, nel termine statuito in dispositivo. P.Q.M Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine di 90 giorni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia la causa a nuov
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