CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 47551/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA ‘ìft, kPo sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eQ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna di primo grado resa nei confronti del ricorrente, assolvendolo dal delitto di cui al capo B) dell'imputazione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, mediante il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi con i quali ha formulato le seguenti doglianze: a) la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, laddove aveva confermato la sua condanna, degli effetti della dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni; b) non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale; c) non aveva istigato la condotta del TROISE, che aveva agito autonomamente a fronte di una mera richiesta telefonica di esso ricorrente verso il quale non nutriva alcun timore riverenziale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto: infatti, dall'esame degli atti del fascicolo risulta che la sentenza impugnata è stata pronunciata all'udienza del 22 novembre 2022, nella quale il ricorrente risultava presente a mezzo del difensore e la Corte d'appello ha previsto novanta giorni per il deposito della motivazione, deposito che è poi stato effettuato tempestivamente il 16 gennaio 2023. Pertanto il termine di novanta giorni indicato in sentenza è scaduto in data 20 febbraio 2023 talché, a propria volta, il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione ex art. 585 cod. proc. pen. è decorso in data 6 aprile 2023, antecedeTe a quella del 13 aprile 2023, nella quale è avvenuto il deposito telematico del ricorso in esame. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]