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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07603/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PAOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni dell'avv.

D. Tribuzio, che si è riportata alle conclusioni resse con il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice di pace di Paola ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen., per avere per colpa cagionato lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA], che veniva aggredito da un cane di razza rottweiler in proprietà del Cesareo.

2. Verso la menzionata sentenza il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto atto di impugnazione denominato "atto di appello e contestuali motivi".

Il Tribunale di Paola ha convertito l'atto di appello in ricorso per cassazione e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

Con un primo motivo l'esponente lamenta l'erronea valutazione delle prove testimoniali e l'inattendibilità dei testi Farina e Montereale, nonché della persona offesa Orsini.

Sostiene che il giudice di prime cure ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni della persona offesa e dei menzionati testi; eppure, la ricostruzione dei fatti quale emersa dagli atti di indagini preliminari non è stata confermata in dibattimento.

A tal proposito, l'esponente pone a confronto quanto dichiarato dalla persona offesa in sede di querela con quanto dalla medesima riferito all'udienza del 20 giugno 2017; e le dichiarazioni dei testi Farina e Montereale vengono richiamate dall'esponente per concludere che vi è una discrepanza tra quanto da loro riferito e quanto dichiarato dalla persona offesa, tant'è vero che l'imputato ne eccepiva l'inattendibilità già in sede di escussione dibattimentale.

L'esponente segnala che appare inverosimile che una figlia, accorrendo alle urla del proprio padre e trovandolo a terra sanguinante alla mercé di un grosso rottweiler, invece di aiutarlo afferri il proprio cane, un barboncino, e rientri in casa; allo stesso modo è inverosimile che i familiari intervenuti sul posto si siano interessati solo del cagnolino senza prestare attenzione a loro congiunto.

L'inattendibilità del testo Farina viene ravvisata anche laddove questi fa riferimento all'arrivo di un'autoambulanza, arrivo che non risulta confermato nei termini indicati dal predetto teste. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile, siccome introduce motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Esso, infatti, è articolato interamente attraverso censure alla valutazione della prova operata dal giudice di merito, senza che venga segnalato alcuno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

Invero, anche quando l'impugnazione venga erroneamente introdotto quale appello e venga pertanto convertita in ricorso per cassazione, il sindacato di questa Corte non muta natura, confermandosi quale verifica dell'esistenza di taluni dei vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. .7

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/11/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PAOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni dell'avv. D. Tribuzio, che si è riportata alle conclusioni resse con il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice di pace di Paola ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen., per avere per colpa cagionato lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA], che veniva aggredito da un cane di razza rottweiler in proprietà del Cesareo. 2. Verso la menzionata sentenza il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto atto di impugnazione denominato "atto di appello e contestuali motivi". Il Tribunale di Paola ha convertito l'atto di appello in ricorso per cassazione e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. Con un primo motivo l'esponente lamenta l'erronea valutazione delle prove testimoniali e l'inattendibilità dei testi Farina e Montereale, nonché della persona offesa Orsini. Sostiene che il giudice di prime cure ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni della persona offesa e dei menzionati testi; eppure, la ricostruzione dei fatti quale emersa dagli atti di indagini preliminari non è stata confermata in dibattimento. A tal proposito, l'esponente pone a confronto quanto dichiarato dalla persona offesa in sede di querela con quanto dalla medesima riferito all'udienza del 20 giugno 2017; e le dichiarazioni dei testi Farina e Montereale vengono richiamate dall'esponente per concludere che vi è una discrepanza tra quanto da loro riferito e quanto dichiarato dalla persona offesa, tant'è vero che l'imputato ne eccepiva l'inattendibilità già in sede di escussione dibattimentale. L'esponente segnala che appare inverosimile che una figlia, accorrendo alle urla del proprio padre e trovandolo a terra sanguinante alla mercé di un grosso rottweiler, invece di aiutarlo afferri il proprio cane, un barboncino, e rientri in casa; allo stesso modo è inverosimile che i familiari intervenuti sul posto si siano interessati solo del cagnolino senza prestare attenzione a loro congiunto. L'inattendibilità del testo Farina viene ravvisata anche laddove questi fa riferimento all'arrivo di un'autoambulanza, arrivo che non risulta confermato nei termini indicati dal predetto teste. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, siccome introduce motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. Esso, infatti, è articolato interamente attraverso censure alla valutazione della prova operata dal giudice di merito, senza che venga segnalato alcuno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Invero, anche quando l'impugnazione venga erroneamente introdotto quale appello e venga pertanto convertita in ricorso per cassazione, il sindacato di questa Corte non muta natura, confermandosi quale verifica dell'esistenza di taluni dei vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. .7 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/11/
Sentenza Cassazione n. 07603/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris