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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00780/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14527-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 1558/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 15/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il contribuente acquistava in data 28 giugno 2011 un immobile sottoposto a vincolo storico artistico - e pertanto l'acquisto era sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione - chiedendo l'agevolazione prima casa per abitazioni non di lusso; con atto dell'Il gennaio 2012 i contraenti attestavano il mancato esercizio della prelazione; in data 9 dicembre 2014 venivano notificati i relativi avvisi di liquidazione con i quali l'Agenzia delle entrate contestava che l'acquisto potesse godere dell'agevolazione richiesta in quanto l'immobile aveva una superficie complessiva superiore ai 240 mq, soglia superata la quale si perde il diritto a tale agevolazione; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso del contribuente rilevando la decadenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva per il decorso del termine triennale; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso del contribuente rilevando la decadenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva per il decorso del termine triennale e citando in tal senso Cass. n. 23060 del 2015; Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; il Ric. 2018 n. 14527 sez.

MT - ud. 20-10-2021 -2- contribuente ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 10630 depositata in cancelleria il 16 aprile 2019 veniva disposta la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 76 e dell'art. 27, comma 1 e 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, degli artt. 1360, 2935 e 2946 cod. civ., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che il dies a quo del termine decadenziale per la notifica di un avviso di liquidazione per l'accertamento delle maggiori imposte in ipotesi di contestata insussistenza della fattispecie agevolativa "prima casa" di un contratto di compravendita soggetto a condizione sospensiva sia quello della registrazione dell'atto e non quello dell'avveramento della condizione, dovendosi pertanto andare di contrario avviso rispetto a Cass. n. 8054 del 2017 che si è pronunciata conformemente a quanto deciso dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene di aderire, in tema di avviso di accertamento di maggior valore ai fini INVIM, a cui è applicabile la disciplina dell'imposta di registro, il termine di decadenza decorre sempre dalla data dell'avvenuta registrazione, perché è quello il momento a cominciare dal quale l'Amministrazione è resa edotta dell'esistenza dell'atto e della dichiarazione di valore operata dal contribuente.

Ne consegue che, in caso di vendita Ric. 2018 n. 14527 sez.

MT - ud. 20-10-2021 -3- d'immobile di particolare interesse storico, non opera alcun differimento del "dies a quo" di tale termine in ragione della condizione sospensiva legata al diritto di prelazione dello Stato, che attiene solo all'identificazione dell'acquirente ed è, pertanto, irrilevante ai fini del presupposto impositivo (Cass.12 maggio 2021, n. 12461; Cass. 29 marzo 2017, n. 8054; Cass. 11 novembre 2015, n. 23060): nella specie dunque, poiché il dies a quo decorreva dalla registrazione dell'atto sottoposto a condizione sospensiva (ossia il 28 giugno 2011), il potere impositivo dell'Ufficio, esercitato il 9 dicembre 2014 e dunque oltre il termine triennale di decadenza, era ormai consumato.

Il ricorso va pertanto respinto; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.800, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 01~o DEPOSJ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14527-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 1558/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 15/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il contribuente acquistava in data 28 giugno 2011 un immobile sottoposto a vincolo storico artistico - e pertanto l'acquisto era sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione - chiedendo l'agevolazione prima casa per abitazioni non di lusso; con atto dell'Il gennaio 2012 i contraenti attestavano il mancato esercizio della prelazione; in data 9 dicembre 2014 venivano notificati i relativi avvisi di liquidazione con i quali l'Agenzia delle entrate contestava che l'acquisto potesse godere dell'agevolazione richiesta in quanto l'immobile aveva una superficie complessiva superiore ai 240 mq, soglia superata la quale si perde il diritto a tale agevolazione; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso del contribuente rilevando la decadenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva per il decorso del termine triennale; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso del contribuente rilevando la decadenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva per il decorso del termine triennale e citando in tal senso Cass. n. 23060 del 2015; Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; il Ric. 2018 n. 14527 sez. MT - ud. 20-10-2021 -2- contribuente ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 10630 depositata in cancelleria il 16 aprile 2019 veniva disposta la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 76 e dell'art. 27, comma 1 e 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, degli artt. 1360, 2935 e 2946 cod. civ., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che il dies a quo del termine decadenziale per la notifica di un avviso di liquidazione per l'accertamento delle maggiori imposte in ipotesi di contestata insussistenza della fattispecie agevolativa "prima casa" di un contratto di compravendita soggetto a condizione sospensiva sia quello della registrazione dell'atto e non quello dell'avveramento della condizione, dovendosi pertanto andare di contrario avviso rispetto a Cass. n. 8054 del 2017 che si è pronunciata conformemente a quanto deciso dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene di aderire, in tema di avviso di accertamento di maggior valore ai fini INVIM, a cui è applicabile la disciplina dell'imposta di registro, il termine di decadenza decorre sempre dalla data dell'avvenuta registrazione, perché è quello il momento a cominciare dal quale l'Amministrazione è resa edotta dell'esistenza dell'atto e della dichiarazione di valore operata dal contribuente. Ne consegue che, in caso di vendita Ric. 2018 n. 14527 sez. MT - ud. 20-10-2021 -3- d'immobile di particolare interesse storico, non opera alcun differimento del "dies a quo" di tale termine in ragione della condizione sospensiva legata al diritto di prelazione dello Stato, che attiene solo all'identificazione dell'acquirente ed è, pertanto, irrilevante ai fini del presupposto impositivo (Cass.12 maggio 2021, n. 12461; Cass. 29 marzo 2017, n. 8054; Cass. 11 novembre 2015, n. 23060): nella specie dunque, poiché il dies a quo decorreva dalla registrazione dell'atto sottoposto a condizione sospensiva (ossia il 28 giugno 2011), il potere impositivo dell'Ufficio, esercitato il 9 dicembre 2014 e dunque oltre il termine triennale di decadenza, era ormai consumato. Il ricorso va pertanto respinto; la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.800, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 01~o DEPOSJ
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