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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23347/2023

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l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i domicili digitali pec dei quali , e elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di società consortile a r.l.

Polo della qualità, in persona dei curatori, rappresentati e difesi, giusta procura speciale redatta su foglio separato allegato al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il domicilio digitale del quale Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]-Vendita senza incanto-Beni in parte di terzi- Omesso versamento del prezzo-Conseguenze.RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore elettivamente si domiciliano -controricorrente- e nei confronti di s.p.a. doValue, nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] -intimate- per la cassazione deldecreto del 23 febbraio 2022 del tribunale di Napoli; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 15 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Fatti di causa Emerge dagli atti e da l decreto impugnato che il giudice delegato al fallimento della società consortile a r.l.Polo della Qualità dispose la vendita senza incanto, in via unitaria , di un compendio suddiviso in più lotti, composto da circa 800 unità immobiliari e da numerosi beni mobili.

Del compendio facevano parte alcuni cespiti, raggruppati nel lotto 2, di valore corrispondente al 13% di quello complessiv o, oggetto di un contratto di sale leaseback stipulato tra la società consortile in bonise [OSCURATO:SOCIETA] centrale, cui era subentrata [OSCURATO:SOCIETA], poi divenuta s.p.a. [OSCURATO:PERSONA],e s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], divenuta s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], cui era succeduta [OSCURATO:SOCIETA], ora [OSCURATO:SOCIETA] societàproprietarie di quegli immobili, si legge nel decreto, avevano raggiunto un accordo con i curatori, ai quali avevano conferito delega a venderli insieme con quelli appresi all’attivo fallimentare, in modo da alienare unitariamente l’intero complesso, con l’intesa che sarebbe stato loro retrocess a dal F allimento una somma pari al 13% dell’importo realizzato.RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] quindi l’offerta di acquisto della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per diecimilioni di euro, sulla base della quale il giudice delegato, previa modifica del programma di liquidazione,dispose la vendita competitiva, che non sortì, tuttavia, successo.

Il compendio fu , allora, aggiudicato il 25 maggio 2021 all’offerente, la quale, in base all’avviso di vendita e allo stesso decreto di aggiudicazione, avrebbe dovuto versare il saldo del prezzo entro i centottanta giornisuccessivi alla comunicazione del decreto.

L’aggiudicataria, tuttavia, non provvide al versamento del saldo, per l’incertezza a suo avviso sussistente sui poteri dei curatori di trasferire l’intero compendio immobiliaree sull’affermata assenza di documentazione che ne comprovasse la legittimazione a vendere, e ciò sebbene le proprietarie degli immobili del lotto 2 avessero garantito la loro partecipazione alrogito notarile.

Per conseguenza il giudice delegato dichiarò la decadenza dell’aggiudicataria e dispose l’incameramento della cauzioneche era stata versata. [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 23. 2.2022, ha respinto il reclamo ex art. 26 l. fall. propostoda s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del G.D. e ha altresì condannato la società per responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c.

A sosteg no della decisione ha fatto leva sull’omesso versamento del prezzo nei tempi stabiliti dall’avvisodi vendita e dal decreto di aggiudicazione, e ha aggiunto che comunque la legittimazione dei curatori a vendere anche gli immobili delle società di leasing r isultava dalla documentazione esibita, nonché dalle difese delle banche.

Tecnozeta immobiliare propone ricorso per ottenere la cassazione del decreto, che affida a quattro motivi e illustra con memoria.[OSCURATO:PERSONA] risponde con controricorso , pure corredato di memoria, mentre le banche, evocate in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] a fini di denuntiatio litis,non replicano.

Motivi della decisione RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 1.- Co l secondo motivo di ricorso , da esaminare preliminarmente, perché logicamente prodromico, parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1392, 1704 e 1722 c.c., nonché dell’art. 1256 c.c., perché il tribunale non avrebbe tenuto conto della carenza di legittimazione dei curatori a vendere e a incassare il corrispettivo, nonché dell’impossibilità per costoro di eseguire la prestazione, con riguardo alla cessione degli immobili di proprietà di terzi.

Come emerge anche dalla narrativa del ricorso, specificamente dalla pagina 11 di questo, a fronte dell’inadempimento dell’obbligo di versamento del saldo del prezzo la ricorrente ha addotto un’eccezione d’inadempimento, data dalla pretesa impossibilità per i curatori di trasferire l’intero compendio immobiliare, compresi, quindi, gli immobili raggruppati nel lotto 2 (oltre che di riceverne il prezzo) ; l’impossibilità sarebbe derivata dalla mancanza di procura ai curatori da parte delle società proprietarie di quegli immobili.

La parte ricorrente riferisce difatti che le procure a vendere sono state rilasciate aicuratori da s.p.a. doValue , quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (subentrate a s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]), nonché da [OSCURATO:SOCIETA](ora [OSCURATO:SOCIETA]) rispettivamente il 4 marzo 2021 e il 25 febbraio 2021, successivamente, quindi, alla data dell’ordinanza di vendita, risalente al 7 ottobre 2020;specifica poi che delle procure, ricevute soltanto il 27 dicembre2021, ossia dopo la decorrenza del termine assegnato per il versamento del saldo, era comunque prevista la scadenza al 31 luglio 2021, antecedente, dunque, alla data fissata dinanzi al notaio per il rogito. 1.1.- È , invece, rimasto confinato a un mero cenno nella narrativa del ricorso il profilo concernente l’asserita diminuzione di valore del compendio immobiliare perché oggetto di atti vandalici, peraltro privo di qualsivoglia specificazione.RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 2.- Il motivo è al co ntempo inammissibile e infondato.

Esso è inammissibile, perché la ricorrente non ha aggredito la statuizione del decreto, che ha fatto leva sulla condotta tenuta dalle banche, per ricavarne, implicitamente, ma inequivocabilmente, l’intervenuta ratifica dell’agire dei curator i .

E comunque il motivo è infondato, in base alla stessa prospettazione del ricorso.

Con esso difatti si riferisce che con comunicazion i scritte, rispettivamente del 23 novembre 2021 quanto alla s.p.a. doValue e del 24 novembre 2021 quanto alla [OSCURATO:SOCIETA] (trasmesse alla ricorrente in data 17 dicembre 2021), delle quali si riporta il contenuto, le società avevano dichiarato di ratificare l’agire de i curatori in relazione alla vendita degli immobili del lotto 2 e manifestato la disponibilità a presenziare personalmente al rogito, fissato entro la data del 23 dicembre successivo.

Le comunicazioni, peraltro allegate in copia al controricorso, hanno quindi e ffic acemente ratificato, in quanto munite del requisito della forma scritta, la condotta tenuta dai curator i; e poiché la ratifica ha effetto retroattivo, a norma dell’art. 1399, comma 2, c.c., esse hanno eliso ab origine l’inadempimento paventato già in relazione alla messa in vendita degli immobili di proprietà delle società terze e alle relative modalità. 2.1.- E ancora in base alla prospettazione del ricorso emerge anche per altro verso la rilevanza delle comunicazioni.

La società riferisce difatti (alle pagine 7-8del ricorso) di avere richiesto, con la missiva del 19 novembre 2021 rivolta ai curatori, «…di procurarsi quanto prima la procura alle vendite dei beni provenienti dal sales leasingback, affinché entro la data del 23.12.2021, data di scadenza del termine per il saldo, possa essere in grado almeno digarantire la trasferibilità dei beni» (grassetto in ricorso).RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore I curatori hanno appunto garantito tale trasferibilità a mezzo delle comunicazioni in questione, con le quali le proprietarie degli immobili del lotto 2 hanno ribadito, in modo chiaro e inequivocabile, la volontà di vendere in ragione degli accordi presi con la procedura fallimentare: il venditore di cosa parzialmente altrui adempie il proprio obbligo di procurarne il trasferimento se fa in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione(si vedano, al riguardo, Cass., sez. un., n. 11624/06; n. 26367/10; sulla medesima falsariga, n. 28856/21).

Residua soltanto, allora, l’inadempimento colpevole della ricorrente, debitrice eccipiente (in base ai principi fissati da Cass., sez. un., n. 13533/01). 3.- È c ircoscritto a un mero cenno, inammissibile perché privo del requisito di autosufficienza, il riferimento all’irrilevanza delle comunicazioni in questione in considerazione del termine di venti giorni prima del rogito entro il quale le banche avevano dichiarato di voler essere avvisate.

E ciò perché non è dedotto alcun elemento in base al quale ritenere che i curatori, ai quali le comunicazioni erano indirizzate, non vi abbiano provveduto.

E del tutto ininfluente è l’eccezione, appena adombrata (mediante l’impiego a pag. 19 del ricorso del l’espressione “ in disparte”), e perciò inammissibile, anche per genericità, circa la pretesa mancanza di prova della qualità di mandataria rivestita da s.p.a. doValue(peraltro contrastata in controricorso). 3.1.- Queste considerazioni sono assorbenti anche del profilo concernente la mancanza di procura a incassare il corrispettivo, posto che l'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come il pagamento; di modo che la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni (Cass. n. 11737/18).RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore Il motivo è respinto. 4.- La sequenza dei fatti ricostruita negli atti, e pacifica fra le parti, comportapoi l’inammissibilità, per carenza d’interesse ad agire, del primo motivo di ricorso , col quale si denuncia la violazione degli artt. 107 e 104-ter l. fall., nonché degli artt. 574 e 587 c.p.c., perché il tribunale avrebbe trascurato che, in relazione ai cespiti di proprietà di soggetti terzi, la vendita sarebbe dovuta avvenire mediante strumenti negoziali di diritto privato, di modo che non si sarebbe potuta pronunciare la decadenza dall’aggiudicazione, col conseguente incameramento della cauzione.

La vendita è difatti avvenuta in armonia con la disciplina negoziale.

L’accordo intercorso tra le società di leasing e la procedura fallimentare, difatti, volto alla vendita unitaria dell’intero compendio immobiliare(e mobiliare), si è tradotto nell’impegno delle società di vendere gli immobili di loro proprietà insieme con quelli appresi all’attivo fallimentare, ribadito con le comunicazioni di ratifica dinanzi indicate; e quest’impegno, trascendendo il fallimento, ha coinvolto direttamente l’interesse del terzo (sulla medesima falsariga, vedi Cass. n. 6919/97).

Già in base al ricorso, difatti,emerge chel’ordinanza di vendita senza incanto, in via unitaria, del complesso immobiliare del quale si discutespecificava che il lotto 2 comprendeva immobili di proprietà di terzi, dando conto del contratto di sale lease back;e in relazione a quell’ordinanzadi vendita, e agli elementi ivi indicati, la ricorrente ha formulato la propria proposta, che ha mantenuto ferma, al punto che la proposta ha conformato il successivo avviso di vendita competitiva, poi seguito dal decreto di aggiudicazione, che ha continuato a riferirsi anche all’assetto proprietario dellotto

2. Tra le condizioni di vendita indicate prima nell’ordinanza di vendita senza incanto e poi nell’avviso di vendita competitiva v’era anche quella sui tempi di versamento del prezzo, alla quale con la RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore presentazione dell’offerta, conforme a quelle condizioni, la ricorrente ha aderito; di modo che risulta inconcludente la contestazione, ribadita anche in memoria, che «non è invero stabilito da nessuna disposizione che il pagamento del saldo debba avvenire prima del trasferimento e non già contestualmente». 5.- N essuna situazione invalidante dunque si configura, neanche in rapporto alla procedura di vendita unitaria del compendio immobiliare, idone a a raggiungere il risultato complessivosuo proprio, che è pur sempre , quanto agli immobili appresi all’attivo del fallimento, il soddisfacimento dei creditori mediante il conseguimento del prezzo (Cass., sez. un., n. 11178/95). 6.- In questo contesto l’incameramento della cauzione, e pure per la parte relativa agli i mmobili non appres i all ’attivo fallimentare, risulta in linea con l’applicazione delle regole negoziali invocate in ricorso.

Emerge difatti dall’ordinanza di vendita senza incanto , riportata nei punti salienti in controricorso, al quale è comunque allegata per intero (né sul relativo contenuto vi sono contestazioni), che l’importo della cauzione sarebbe stato trattenuto a titolo di penale, in caso di omesso versamento del saldo prezzo nel termine fissato, o di mancata aggiudicazione, per fatto o colpa dell’aggiudicatario.

La clausola d’incameramento, quindi, in rapporto agli immobili di proprietà delle società terzeè intesa a conformare una versione negoziale della tutela predisposta ex lege, con l'art. 587 c.p.c., per il caso di «inadempienza dell'aggiudicatario», apportando dei correttivi alla rigidità propria di questa norma, secondo la quale l’incameramento avviene «a titolo di multa». 6.1.- Al riguardo, questa Corte (Cass. n. 30200/19) ha già avuto occasione di affermare la validità, sul piano negoziale, di una clausola così congegnata, in quel caso inserita in un avviso di RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore vendita competitiva, giustappunto valorizzandone la disti n zione rispetto alle previsioni dell’art. 587 c.p.c.

Per un verso, difatti, l'incameramento della cauzione avviene solo nel caso di un inadempimento «per fatto o colpa» dell'aggiudicatario: il ricorso aquesta forma di autotutela è legittimo e risponde alle dinamiche negoziali proprio perché scaturisce dall'imputabilità dell'inadempimento,che, nel caso in esame , è ormai acclarato a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Per altro verso, la circostanza che l'incameramento sia operato «a titolo di penale» comporta, in linea con l’art. 1384 c.c., e diversamente daquanto stabilito dall’art. 587 c.p.c., la possibilità di riduzione «per eccessività» della sommache ne è oggetto e, quindi, l’applicabilità su questo versante del corredo disciplinare di diritto privato.

La clausola è dunque valida sul piano negoziale ed è stata legittimamente osservata , al co spetto dell’inadempimento dell’offerente, ad essa imputabile. 7.- Ne risulta assorbito il terzo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione degli artt. 25 e 107 l. fall., in quanto il tribunale non avrebbe considerato la carenza di poteri sin dall’origine del giudice delegato. 8.- In ammissibile è, infine, il quarto motivo di ricorso , col quale si deduce la violazione dell’art. 96 c.p.c., in combinazione con gli artt. 1175 c.c. e 2 Cost., perché nessuna responsabilità aggravata è configurabile al cospetto di una mera impugnazione del provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione.

Col motivo s’intende difatti inammissibilmente censurare il giudizio di temerarietà processuale svolto dal giudice di merito in esito alla valutazione delle condotte riportate in narrativa, ritenute presupposto di applicazione della norma, perché espressione di coscienza dell'infondatezza della posizione assunta, peraltro riscontrata anche in questa sede.RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 9.- Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in euro20.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i domicili digitali pec dei quali , e elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di società consortile a r.l. Polo della qualità, in persona dei curatori, rappresentati e difesi, giusta procura speciale redatta su foglio separato allegato al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il domicilio digitale del quale Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]-Vendita senza incanto-Beni in parte di terzi- Omesso versamento del prezzo-Conseguenze.RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore elettivamente si domiciliano -controricorrente- e nei confronti di s.p.a. doValue, nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] -intimate- per la cassazione deldecreto del 23 febbraio 2022 del tribunale di Napoli; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 15 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dagli atti e da l decreto impugnato che il giudice delegato al fallimento della società consortile a r.l.Polo della Qualità dispose la vendita senza incanto, in via unitaria , di un compendio suddiviso in più lotti, composto da circa 800 unità immobiliari e da numerosi beni mobili. Del compendio facevano parte alcuni cespiti, raggruppati nel lotto 2, di valore corrispondente al 13% di quello complessiv o, oggetto di un contratto di sale leaseback stipulato tra la società consortile in bonise [OSCURATO:SOCIETA] centrale, cui era subentrata [OSCURATO:SOCIETA], poi divenuta s.p.a. [OSCURATO:PERSONA],e s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], divenuta s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], cui era succeduta [OSCURATO:SOCIETA], ora [OSCURATO:SOCIETA] societàproprietarie di quegli immobili, si legge nel decreto, avevano raggiunto un accordo con i curatori, ai quali avevano conferito delega a venderli insieme con quelli appresi all’attivo fallimentare, in modo da alienare unitariamente l’intero complesso, con l’intesa che sarebbe stato loro retrocess a dal F allimento una somma pari al 13% dell’importo realizzato.RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] quindi l’offerta di acquisto della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per diecimilioni di euro, sulla base della quale il giudice delegato, previa modifica del programma di liquidazione,dispose la vendita competitiva, che non sortì, tuttavia, successo. Il compendio fu , allora, aggiudicato il 25 maggio 2021 all’offerente, la quale, in base all’avviso di vendita e allo stesso decreto di aggiudicazione, avrebbe dovuto versare il saldo del prezzo entro i centottanta giornisuccessivi alla comunicazione del decreto. L’aggiudicataria, tuttavia, non provvide al versamento del saldo, per l’incertezza a suo avviso sussistente sui poteri dei curatori di trasferire l’intero compendio immobiliaree sull’affermata assenza di documentazione che ne comprovasse la legittimazione a vendere, e ciò sebbene le proprietarie degli immobili del lotto 2 avessero garantito la loro partecipazione alrogito notarile. Per conseguenza il giudice delegato dichiarò la decadenza dell’aggiudicataria e dispose l’incameramento della cauzioneche era stata versata. [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 23. 2.2022, ha respinto il reclamo ex art. 26 l. fall. propostoda s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del G.D. e ha altresì condannato la società per responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. A sosteg no della decisione ha fatto leva sull’omesso versamento del prezzo nei tempi stabiliti dall’avvisodi vendita e dal decreto di aggiudicazione, e ha aggiunto che comunque la legittimazione dei curatori a vendere anche gli immobili delle società di leasing r isultava dalla documentazione esibita, nonché dalle difese delle banche. Tecnozeta immobiliare propone ricorso per ottenere la cassazione del decreto, che affida a quattro motivi e illustra con memoria.[OSCURATO:PERSONA] risponde con controricorso , pure corredato di memoria, mentre le banche, evocate in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] a fini di denuntiatio litis,non replicano. Motivi della decisione RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 1.- Co l secondo motivo di ricorso , da esaminare preliminarmente, perché logicamente prodromico, parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1392, 1704 e 1722 c.c., nonché dell’art. 1256 c.c., perché il tribunale non avrebbe tenuto conto della carenza di legittimazione dei curatori a vendere e a incassare il corrispettivo, nonché dell’impossibilità per costoro di eseguire la prestazione, con riguardo alla cessione degli immobili di proprietà di terzi. Come emerge anche dalla narrativa del ricorso, specificamente dalla pagina 11 di questo, a fronte dell’inadempimento dell’obbligo di versamento del saldo del prezzo la ricorrente ha addotto un’eccezione d’inadempimento, data dalla pretesa impossibilità per i curatori di trasferire l’intero compendio immobiliare, compresi, quindi, gli immobili raggruppati nel lotto 2 (oltre che di riceverne il prezzo) ; l’impossibilità sarebbe derivata dalla mancanza di procura ai curatori da parte delle società proprietarie di quegli immobili. La parte ricorrente riferisce difatti che le procure a vendere sono state rilasciate aicuratori da s.p.a. doValue , quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (subentrate a s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]), nonché da [OSCURATO:SOCIETA](ora [OSCURATO:SOCIETA]) rispettivamente il 4 marzo 2021 e il 25 febbraio 2021, successivamente, quindi, alla data dell’ordinanza di vendita, risalente al 7 ottobre 2020;specifica poi che delle procure, ricevute soltanto il 27 dicembre2021, ossia dopo la decorrenza del termine assegnato per il versamento del saldo, era comunque prevista la scadenza al 31 luglio 2021, antecedente, dunque, alla data fissata dinanzi al notaio per il rogito. 1.1.- È , invece, rimasto confinato a un mero cenno nella narrativa del ricorso il profilo concernente l’asserita diminuzione di valore del compendio immobiliare perché oggetto di atti vandalici, peraltro privo di qualsivoglia specificazione.RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 2.- Il motivo è al co ntempo inammissibile e infondato. Esso è inammissibile, perché la ricorrente non ha aggredito la statuizione del decreto, che ha fatto leva sulla condotta tenuta dalle banche, per ricavarne, implicitamente, ma inequivocabilmente, l’intervenuta ratifica dell’agire dei curator i . E comunque il motivo è infondato, in base alla stessa prospettazione del ricorso. Con esso difatti si riferisce che con comunicazion i scritte, rispettivamente del 23 novembre 2021 quanto alla s.p.a. doValue e del 24 novembre 2021 quanto alla [OSCURATO:SOCIETA] (trasmesse alla ricorrente in data 17 dicembre 2021), delle quali si riporta il contenuto, le società avevano dichiarato di ratificare l’agire de i curatori in relazione alla vendita degli immobili del lotto 2 e manifestato la disponibilità a presenziare personalmente al rogito, fissato entro la data del 23 dicembre successivo. Le comunicazioni, peraltro allegate in copia al controricorso, hanno quindi e ffic acemente ratificato, in quanto munite del requisito della forma scritta, la condotta tenuta dai curator i; e poiché la ratifica ha effetto retroattivo, a norma dell’art. 1399, comma 2, c.c., esse hanno eliso ab origine l’inadempimento paventato già in relazione alla messa in vendita degli immobili di proprietà delle società terze e alle relative modalità. 2.1.- E ancora in base alla prospettazione del ricorso emerge anche per altro verso la rilevanza delle comunicazioni. La società riferisce difatti (alle pagine 7-8del ricorso) di avere richiesto, con la missiva del 19 novembre 2021 rivolta ai curatori, «…di procurarsi quanto prima la procura alle vendite dei beni provenienti dal sales leasingback, affinché entro la data del 23.12.2021, data di scadenza del termine per il saldo, possa essere in grado almeno digarantire la trasferibilità dei beni» (grassetto in ricorso).RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore I curatori hanno appunto garantito tale trasferibilità a mezzo delle comunicazioni in questione, con le quali le proprietarie degli immobili del lotto 2 hanno ribadito, in modo chiaro e inequivocabile, la volontà di vendere in ragione degli accordi presi con la procedura fallimentare: il venditore di cosa parzialmente altrui adempie il proprio obbligo di procurarne il trasferimento se fa in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione(si vedano, al riguardo, Cass., sez. un., n. 11624/06; n. 26367/10; sulla medesima falsariga, n. 28856/21). Residua soltanto, allora, l’inadempimento colpevole della ricorrente, debitrice eccipiente (in base ai principi fissati da Cass., sez. un., n. 13533/01). 3.- È c ircoscritto a un mero cenno, inammissibile perché privo del requisito di autosufficienza, il riferimento all’irrilevanza delle comunicazioni in questione in considerazione del termine di venti giorni prima del rogito entro il quale le banche avevano dichiarato di voler essere avvisate. E ciò perché non è dedotto alcun elemento in base al quale ritenere che i curatori, ai quali le comunicazioni erano indirizzate, non vi abbiano provveduto. E del tutto ininfluente è l’eccezione, appena adombrata (mediante l’impiego a pag. 19 del ricorso del l’espressione “ in disparte”), e perciò inammissibile, anche per genericità, circa la pretesa mancanza di prova della qualità di mandataria rivestita da s.p.a. doValue(peraltro contrastata in controricorso). 3.1.- Queste considerazioni sono assorbenti anche del profilo concernente la mancanza di procura a incassare il corrispettivo, posto che l'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come il pagamento; di modo che la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni (Cass. n. 11737/18).RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore Il motivo è respinto. 4.- La sequenza dei fatti ricostruita negli atti, e pacifica fra le parti, comportapoi l’inammissibilità, per carenza d’interesse ad agire, del primo motivo di ricorso , col quale si denuncia la violazione degli artt. 107 e 104-ter l. fall., nonché degli artt. 574 e 587 c.p.c., perché il tribunale avrebbe trascurato che, in relazione ai cespiti di proprietà di soggetti terzi, la vendita sarebbe dovuta avvenire mediante strumenti negoziali di diritto privato, di modo che non si sarebbe potuta pronunciare la decadenza dall’aggiudicazione, col conseguente incameramento della cauzione. La vendita è difatti avvenuta in armonia con la disciplina negoziale. L’accordo intercorso tra le società di leasing e la procedura fallimentare, difatti, volto alla vendita unitaria dell’intero compendio immobiliare(e mobiliare), si è tradotto nell’impegno delle società di vendere gli immobili di loro proprietà insieme con quelli appresi all’attivo fallimentare, ribadito con le comunicazioni di ratifica dinanzi indicate; e quest’impegno, trascendendo il fallimento, ha coinvolto direttamente l’interesse del terzo (sulla medesima falsariga, vedi Cass. n. 6919/97). Già in base al ricorso, difatti,emerge chel’ordinanza di vendita senza incanto, in via unitaria, del complesso immobiliare del quale si discutespecificava che il lotto 2 comprendeva immobili di proprietà di terzi, dando conto del contratto di sale lease back;e in relazione a quell’ordinanzadi vendita, e agli elementi ivi indicati, la ricorrente ha formulato la propria proposta, che ha mantenuto ferma, al punto che la proposta ha conformato il successivo avviso di vendita competitiva, poi seguito dal decreto di aggiudicazione, che ha continuato a riferirsi anche all’assetto proprietario dellotto 2. Tra le condizioni di vendita indicate prima nell’ordinanza di vendita senza incanto e poi nell’avviso di vendita competitiva v’era anche quella sui tempi di versamento del prezzo, alla quale con la RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore presentazione dell’offerta, conforme a quelle condizioni, la ricorrente ha aderito; di modo che risulta inconcludente la contestazione, ribadita anche in memoria, che «non è invero stabilito da nessuna disposizione che il pagamento del saldo debba avvenire prima del trasferimento e non già contestualmente». 5.- N essuna situazione invalidante dunque si configura, neanche in rapporto alla procedura di vendita unitaria del compendio immobiliare, idone a a raggiungere il risultato complessivosuo proprio, che è pur sempre , quanto agli immobili appresi all’attivo del fallimento, il soddisfacimento dei creditori mediante il conseguimento del prezzo (Cass., sez. un., n. 11178/95). 6.- In questo contesto l’incameramento della cauzione, e pure per la parte relativa agli i mmobili non appres i all ’attivo fallimentare, risulta in linea con l’applicazione delle regole negoziali invocate in ricorso. Emerge difatti dall’ordinanza di vendita senza incanto , riportata nei punti salienti in controricorso, al quale è comunque allegata per intero (né sul relativo contenuto vi sono contestazioni), che l’importo della cauzione sarebbe stato trattenuto a titolo di penale, in caso di omesso versamento del saldo prezzo nel termine fissato, o di mancata aggiudicazione, per fatto o colpa dell’aggiudicatario. La clausola d’incameramento, quindi, in rapporto agli immobili di proprietà delle società terzeè intesa a conformare una versione negoziale della tutela predisposta ex lege, con l'art. 587 c.p.c., per il caso di «inadempienza dell'aggiudicatario», apportando dei correttivi alla rigidità propria di questa norma, secondo la quale l’incameramento avviene «a titolo di multa». 6.1.- Al riguardo, questa Corte (Cass. n. 30200/19) ha già avuto occasione di affermare la validità, sul piano negoziale, di una clausola così congegnata, in quel caso inserita in un avviso di RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore vendita competitiva, giustappunto valorizzandone la disti n zione rispetto alle previsioni dell’art. 587 c.p.c. Per un verso, difatti, l'incameramento della cauzione avviene solo nel caso di un inadempimento «per fatto o colpa» dell'aggiudicatario: il ricorso aquesta forma di autotutela è legittimo e risponde alle dinamiche negoziali proprio perché scaturisce dall'imputabilità dell'inadempimento,che, nel caso in esame , è ormai acclarato a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso, la circostanza che l'incameramento sia operato «a titolo di penale» comporta, in linea con l’art. 1384 c.c., e diversamente daquanto stabilito dall’art. 587 c.p.c., la possibilità di riduzione «per eccessività» della sommache ne è oggetto e, quindi, l’applicabilità su questo versante del corredo disciplinare di diritto privato. La clausola è dunque valida sul piano negoziale ed è stata legittimamente osservata , al co spetto dell’inadempimento dell’offerente, ad essa imputabile. 7.- Ne risulta assorbito il terzo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione degli artt. 25 e 107 l. fall., in quanto il tribunale non avrebbe considerato la carenza di poteri sin dall’origine del giudice delegato. 8.- In ammissibile è, infine, il quarto motivo di ricorso , col quale si deduce la violazione dell’art. 96 c.p.c., in combinazione con gli artt. 1175 c.c. e 2 Cost., perché nessuna responsabilità aggravata è configurabile al cospetto di una mera impugnazione del provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione. Col motivo s’intende difatti inammissibilmente censurare il giudizio di temerarietà processuale svolto dal giudice di merito in esito alla valutazione delle condotte riportate in narrativa, ritenute presupposto di applicazione della norma, perché espressione di coscienza dell'infondatezza della posizione assunta, peraltro riscontrata anche in questa sede.RG n. 11175/22 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 9.- Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in euro20.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovu