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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 39010/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] (detto Carlos)(CUI 069SCHM), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] (detto Peulo o Miki)(CUI 05JASID), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/06/2025 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha confermato - per quanto in questa sede di interesse - l'ordinanza cautelare emessa il 30 aprile 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale è stata applicata la custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA] e ha parzialmente riformato la predetta decisione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostituendo la custodia in carcere con l'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti indagati con unico atto di ricorso, deducendo unico cumulativo motivo di errata applicazione dell'art. 73, comma 1 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 con riferimento alla ipotesi di cui al comma 5 della stessa disposizione; in relazione alla posizione del Suomare, errata applicazione dell'art. 80, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 309/90.

Inoltre, si deduce errata applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen.

La ordinanza impugnata ha omesso di considerare - in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - che i fatti si collocano in un arco temporale che va dal 15/6/2023 al 5/8/2023 per un totale di 90 cessioni che, alla luce delle circostanze e modalità e del presunto dato ponderale di ogni singola cessione, devono essere pacificamente ricondotte alla ipotesi lieve.

Inoltre, il ricorrente risulta essere stato già condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, condanne rispetto alle quali i fatti per cui si procede andranno posti in continuazione, non potendosi prevedere l'irrogazione di una pena superiore ai tre anni di reclusione.

Inoltre, deve tenersi conto dell'assenza di ulteriori episodi criminosi in pendenza della istanza dell'indagato di istanza di misura alternativa alla detenzione.

In ogni caso, il pericolo criminoso sarebbe adeguatamente tutelato da misura meno afflittiva - quale il divieto di dimora nella provincia di Torino - essendo gli acquirenti della sostanza radicati in tale territorio.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare risulta sproporzionata rispetto alla rilevata occasionalità della sua partecipazione e al lungo intervallo di tempo trascorso dai fatti.

3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.2.

Quanto alle censure mosse in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], esse sono genericamente proposte per ragioni in fatto con riguardo alla esclusione della ipotesi lieve, rispetto alla valutazione espressa dalla ordinanza in ordine alla notevole ed incessante attività criminosa svolta utilizzando l'appartamento in cui, contestualmente, si svolgeva la prostituzione offerta ai medesimi clienti abbinando il consumo di stupefacente, in conformità all'autorevole orientamento di legittimità espresso da SII Murolo che richiede una valutazione complessiva delle circostanze.

Manca, infine, qualsiasi argomento alla censura sull'aggravante, in relazione alla quale - peraltro - la ordinanza ha rilevato l'inammissibilità del relativo motivo (v. pg. 8). 3.Quanto alle censure mosse in ordine alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura carceraria, la deduzione è genericamente proposta in fatto, rispetto alla incensurabile valutazione sullo spessore del pericolo cautelare secondo la quale, in ragione dei plurimi precedenti specifici e recenti, rispetto ai quali inincidente era la mancanza di segnalazioni dal 18.5.2024, e sulla esclusiva adeguatezza della misura carceraria rispetto alla cogente necessità di garantire la cesura di contatti e la mancanza di disponibilità di altro luogo idoneo.

4. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la censura è manifestamente generica rispetto al rilevato rapporto fiduciario con il principale attore dei fatti criminosi, l'elevato numero di cessioni attribuitegli (106) e i precedenti a carico, di cui uno analogo.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] (detto Carlos)(CUI 069SCHM), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] (detto Peulo o Miki)(CUI 05JASID), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/06/2025 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha confermato - per quanto in questa sede di interesse - l'ordinanza cautelare emessa il 30 aprile 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale è stata applicata la custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA] e ha parzialmente riformato la predetta decisione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostituendo la custodia in carcere con l'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti indagati con unico atto di ricorso, deducendo unico cumulativo motivo di errata applicazione dell'art. 73, comma 1 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 con riferimento alla ipotesi di cui al comma 5 della stessa disposizione; in relazione alla posizione del Suomare, errata applicazione dell'art. 80, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 309/90. Inoltre, si deduce errata applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. La ordinanza impugnata ha omesso di considerare - in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - che i fatti si collocano in un arco temporale che va dal 15/6/2023 al 5/8/2023 per un totale di 90 cessioni che, alla luce delle circostanze e modalità e del presunto dato ponderale di ogni singola cessione, devono essere pacificamente ricondotte alla ipotesi lieve. Inoltre, il ricorrente risulta essere stato già condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, condanne rispetto alle quali i fatti per cui si procede andranno posti in continuazione, non potendosi prevedere l'irrogazione di una pena superiore ai tre anni di reclusione. Inoltre, deve tenersi conto dell'assenza di ulteriori episodi criminosi in pendenza della istanza dell'indagato di istanza di misura alternativa alla detenzione. In ogni caso, il pericolo criminoso sarebbe adeguatamente tutelato da misura meno afflittiva - quale il divieto di dimora nella provincia di Torino - essendo gli acquirenti della sostanza radicati in tale territorio. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare risulta sproporzionata rispetto alla rilevata occasionalità della sua partecipazione e al lungo intervallo di tempo trascorso dai fatti. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili.2. Quanto alle censure mosse in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], esse sono genericamente proposte per ragioni in fatto con riguardo alla esclusione della ipotesi lieve, rispetto alla valutazione espressa dalla ordinanza in ordine alla notevole ed incessante attività criminosa svolta utilizzando l'appartamento in cui, contestualmente, si svolgeva la prostituzione offerta ai medesimi clienti abbinando il consumo di stupefacente, in conformità all'autorevole orientamento di legittimità espresso da SII Murolo che richiede una valutazione complessiva delle circostanze. Manca, infine, qualsiasi argomento alla censura sull'aggravante, in relazione alla quale - peraltro - la ordinanza ha rilevato l'inammissibilità del relativo motivo (v. pg. 8). 3.Quanto alle censure mosse in ordine alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura carceraria, la deduzione è genericamente proposta in fatto, rispetto alla incensurabile valutazione sullo spessore del pericolo cautelare secondo la quale, in ragione dei plurimi precedenti specifici e recenti, rispetto ai quali inincidente era la mancanza di segnalazioni dal 18.5.2024, e sulla esclusiva adeguatezza della misura carceraria rispetto alla cogente necessità di garantire la cesura di contatti e la mancanza di disponibilità di altro luogo idoneo. 4. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la censura è manifestamente generica rispetto al rilevato rapporto fiduciario con il principale attore dei fatti criminosi, l'elevato numero di cessioni attribuitegli (106) e i precedenti a carico, di cui uno analogo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
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