CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 37149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.925/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA presso la Corte di Cassazione,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]e, anche in forma disgiunta, da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1134/2021 depositata il25/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 25/10/2021 (n. 1134/2021), la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità parziale del contratto di locazione transitoria per uso di abitazione concluso tra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di locatore) e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di conduttrice), contestualmente stabilendone la durata in corrispondenza dell’ordinario termine quadriennale eventualmente rinnovabile per un periodo di pari durata, ai sensi della legge n. 431/98; a sostegno della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva disposto la parziale compensazione delle spese di lite, attesa la rilevanza, sul punto, dei profili di reciprocità della soccombenza evidenziatisi tra le parti, avendo il Malcotti, da un lato, infondatamente agito per l’accertamento della scadenza del contratto di locazione in corrispondenza del periodo transitorio invalidamente convenuto (salvo tempestivamente aderire alle conclusioni della controparte in ordine alla nullità parziale del contratto di natura transitoria sul punto), ed avendo la Scanu, dall’altro, infondatamente preteso di determinare la durata del contratto a partire dalla sentenza destinata ad essere pronunciata, anziché dall’originaria pattuizione delle parti; con la stessa decisione, la corte territoriale ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia della condanna del Malcotti al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c., nella specie infondatamente invocata dalla Scanu; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso; considerato che: il giudizio di cassazione dev’essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna adunanza in camera di consiglio) la ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto dal proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], munito dei corrispondenti poteri; si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione; non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.391 c.p.c.. P.Q.M. Dichiara estinto ilgiudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di co