CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07267/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9634/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 6549/2023depositata il 13/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/20261. La [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Roma, a seguito della rimozione di impiantipubblicitari eseguita ai sensi del Codice della Strada, domandando: 1)l’accertamento dell’illegittimità ed il conseguente annullamento deiprovvedimenti con i quali era stata disposta la rimozione di impiantipubblicitari di proprietà della stessa società, «eseguita d’ufficio nelperiodo dal 01.12.2003 – 31.12.2003 da [OSCURATO:PERSONA] comecomunicata con nota prot. 5351 del 01.03.2004 […] e, per l’effetto […]»,2) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al «risarcimento dei danni subiti esubendi» […] nella misura di €. 260.000,00 «oltre interessi erivalutazioni dalla data della rimozione».A tal fine, invocava: -) il presunto vizio di incompetenza del ServizioAffissioni e Pubblicità nell’emissione del provvedimento di rimozione; -)la violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 254/1995 delConsiglio Comunale; -) la violazione dell’art. 28 del Regolamento AA.PP;4) la violazione dell’art. 23, comma 13-quater, del d.lgs. n. 285/1992;5) la violazione dell’art. 24 del d.lgs. 507/1993; -) la violazione dell’art.24 del d.lgs. n. 507/1993; -) la violazione non solo di norme di diritto,ma anche delle regole di diligenza e prudenza, tale da costituire causa diresponsabilità dell’Amministrazione a sensi dell’art. 2043 cod. civ.; -) unpresunto difetto di istruttoria ed un presunto eccesso di potere inrelazione al fatto che gli impianti non avrebbero potuto essere rimossi.Si costituiva, resistendo, l’Amministrazione capitolina.2. Con sentenza n. 2642/2021 il Tribunale di Roma dichiarava privedi effetti le rimozioni degli impianti pubblicitari, di cui all’elenco allegatoalla nota del Comune di Roma n. 5351 del 1.03.2004 indirizzata allaSocietà [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente al periodo1.12.2003/31.12.2003, rigettando nel resto, ed in particolare in punto dirisarcimento del danno, la domanda attorea e compensando tra le partiNumero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026le spese processuali.3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello.Si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n. 6549/2023 la Corte di Appello di Roma rigettaval’appello proposto.5. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La società ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Illegittimità –difetto di motivazione – motivazione apparente Violazione delledisposizioni di cui agli 342 e 434 c.p.c. e art. 111 Costituzione inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”.Censura l’impugnata sentenza poiché ritiene che, nel motivare la suadecisione, la corte territoriale sia incorsa nella violazione di una serie dinorme sostanziali e processuali, indicate tutte nella rubrica del motivo,ed in particolare rileva l’erroneità della sentenza gravata nella parte oveafferma che la domanda risarcitoria è inammissibile ex art. 342 cod.proc. civ.Sostiene, in conclusione, che la corte territoriale avrebbe reso unamotivazione apodittica e meramente apparente.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Questa Corte ha affermato che sussiste l’apparente motivazionedella sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare suquali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando,pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disaminaNumero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale dapermettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suoragionamento (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016; Cass., n. 13977/2019;Cass., n. 6758/2022). Si è, inoltre, precisato che in sede di gravamedeve escludersi l’apparenza della decisione motivata per relationem,quando il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primogiudice, esprima in modo sintetico le ragioni della conferma dellestatuizioni impugnate, sì da consentire, attraverso la parte motiva dientrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato ecorretto. Altrettanto dicasi quando il rinvio alla motivazione dellasentenza impugnata sia operato, assicurando il controllo delprocedimento logico seguito nella pronuncia, dando conto delleargomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminatenella pronuncia impugnata.È invece riconosciuta l’apparenza quando nella sentenza il giudice sisia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado, senza che in alcunmodo emerga che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e lavalutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).La motivazione è apparente anche quando, ancorché graficamenteesistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astrattadelle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consentealcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio,così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiestodall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., n. 13248/2020; Cass., n.3819/2020; Cass., n. 20921/2019; Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).L’apparenza della motivazione, incidendo sul contenuto dellasentenza, la inficia, determinandone la nullità.1.3. Tuttavia, nel caso di specie nessuna delle ipotesi generalmentericonducibili al vizio processuale invocato trovano riscontro nellaNumero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026decisione assunta dalla corte territoriale.Dalla lettura dell’impugnata sentenza medesima risulta infatti che lamotivazione è stata resa, ed in maniera congrua e scevra da vizi logico-giuridici.La stringatezza dell’esposizione ed il richiamo a precedenti dilegittimità ovvero alle statuizioni già rese dal tribunale in prime cure nonsono idonei ad integrare l’ipotesi della motivazione apparente, dato che,nel caso di specie, il giudice di appello non si è limitato a meri richiamiper relationem, ma ha confermato le statuizioni impugnate esprimendoin modo sintetico le ragioni della loro conferma.La corte romana, oltre a rilevare la violazione dell’art. 342 cod. proc.civ. per genericità dei motivi di impugnazione, nel richiamare lasentenza del tribunale, ha deciso nel merito ed ha espresso ben duerationes decidendi, e cioè, in primo luogo, il rilievo per cui l’accertataillegittimità della condotta della p.a. non implica automaticamente la suailliceità, dato che ex art. 2043 cod. civ. grava interamente su colui cheassume essere stato danneggiato l’onere di fornire la prova di tutti glielementi costitutivi dell’illecito civile (cfr. Cass., n. 4690/2011), ed insecondo luogo il principio per cui, alla stregua del combinato dispostodegli articoli 2056 e 1223 cod. civ., anche l’eventuale accertamentodell’illiceità della condotta non comporta di per sé sola unaresponsabilità risarcitoria, presupponendo quest’ultima l’allegazione eprova di precisi e non irrisori pregiudizi che costituiscano conseguenzeimmediate e dirette dell’illecito medesimo (v. Cass., n. 15453/2011), edè pervenuta a confermare il rigetto, già pronunciato in prime cure, delladomanda risarcitoria della originaria parte attrice, stante il difetto diprova sia della illiceità della condotta della pubblica amministrazione siadel danno effettivamente risarcibile, quale diretta conseguenzadell’illecito.Come questa Suprema Corte ha infatti già avuto modo di affermare,Numero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026“In tema di responsabilità civile della p.a., l'ingiustizia del danno nonpuò considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell'esercizio dellafunzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, ilgiudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a)sussista un evento dannoso; b) l'accertato danno sia qualificabile comeingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante perl'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso comediritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilocausale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta dellaPA.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della PA., sullabase non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, maanche del requisito soggettivo del dolo o della colpa” (v. Cass., n.22508/2011; Cass., n. 16196/2018; Cass., n. 18395/2025; Cass., n.18539/2024).Pertanto, nell’escludere che l’ingiustizia del danno possa ravvisarsinella mera illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa e nelrilevare che l’allora parte attrice non aveva idoneamente provatol’esistenza di pregiudizi non irrisori che fossero conseguenze immediatee dirette dell’illecito asseritamente perpetrato, la corte territoriale si èpronunciata in scrupolosa conformità dei suindicati principi di diritto.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia “Illegittimità– difetto di motivazione – motivazione apparente Violazione delledisposizioni di cui all’art. 2043 C.C e art. 97 Costituzione in relazioneall’art. 360 c.p.c.”.La ricorrente rileva l’erroneità della sentenza gravata nella parte oveafferma che l’appello della ricorrente è infondato nel merito in quanto ladomanda di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana della P.A.non sarebbe stata provata.Lamenta, in particolare, che l’onere della prova gravante suldanneggiato è, anche secondo la giurisprudenza del giudiceNumero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026amministrativo, alleggerito se non addirittura invertito, per cui, per laconfigurabilità della colpa dell’Amministrazione, occorre la dimostrazioneche la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto un comportamentonegligente in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buonandamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.; la corteromana avrebbe trascurato di applicare questi principi ed avrebbepertanto omesso di considerare una serie di comportamenti che, a suodire, l’amministrazione comunale avrebbe adottato in violazione deiprincipi di cui all’art. 97 Cost., e che, se valutati, avrebbero portato lacorte di merito ad affermare la responsabilità della p.a.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Sotto la formale invocazione della violazione di legge, essosollecita un riesame del fatto e della prova, estraneo al giudizio dilegittimità.Come ripetutamente ricordato da questa Suprema Corte, infatti, èinammissibile il ricorso per cassazione con cui il ricorrente, purdenunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente econtraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiede inrealtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di merofatto non censurabili in questa sede, mostrando di anelare ad unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamentetanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fattiespresse dal giudice di appello - non condivise e per ciò solo censurateal fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprieaspettative (v. Cass., Sez. Un., n. 34476 del 27/12/2019: “Èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice diNumero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026merito”; Cass., n. 8758/2017; Cass., n. 21381/2006).3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia “Illegittimità –difetto di motivazione – motivazione apparente Violazione delledisposizioni di cui all’art. 1226 C.C in relazione all’art. 360 c.p.c.”.Si duole che la corte di merito non abbia fatto ricorso, nel liquidare ildanno risarcibile, al criterio equitativo di cui all’art. 1226 cod. civ.3.1. Il motivo è infondato.3.2. In disparte il pur non marginale rilievo per cui si limita adinvocare de plano una violazione dell’“art. 360” cod. proc. civ., senzaindicare a quale, tra i motivi di impugnazione ex art. 360 cod. proc. civ.,intende far specifico riferimento, la ricorrente, a fondamento delleproprie censure, evoca la natura “sussidiaria” della liquidazioneequitativa del danno (v. p. 24 del ricorso) e si duole che nel caso dispecie la corte territoriale non abbia ritenuto di farvi ricorso.L’illustrazione, in questi termini, del contenuto del motivo non sicorrela affatto con la motivazione dell’impugnata sentenza e del tuttotrascura di considerare il consolidato orientamento di legittimità,secondo cui la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. - richiamato,per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 cod. civ. -presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza edell'entità materiale del danno, per la parte interessata risultiobiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il dannonel suo esatto ammontare (v. tra le tante Cass., n. 31546/2018; Cass.,n. 9339/2019).E’ stato inoltre espressamente precisato che la liquidazioneequitativa del danno ha sì natura “sussidiaria”, in quanto presupponel'esistenza di un danno oggettivamente accertato, ma non sostitutiva,poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze odecadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo cheindefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 cod. civ. sono,Numero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltantoeventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevantedifficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioèpositivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole,ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere dellaprova (v. già Cass., n. 21607/2025).Pertanto, là dove la corte di merito ha affermato che nel caso dispecie non si poteva procedere a liquidazione equitativa non avendol’allora appellante, oggi ricorrente, fornito alcuna allegazione né alcunparametro di liquidazione, e si era limitato ad insistere perl’espletamento di una c.t.u., ritenuta inammissibile perché esplorativa, siè pronunciata in scrupolosa applicazione dell’orientamento suddetto,donde, per contro, la manifesta infondatezza del motivo in scrutinio.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:RESPONSABILITA'[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCIVILE P.A.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLAURA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9634/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 6549/2023depositata il 13/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/20261. La [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Roma, a seguito della rimozione di impiantipubblicitari eseguita ai sensi del Codice della Strada, domandando: 1)l’accertamento dell’illegittimità ed il conseguente annullamento deiprovvedimenti con i quali era stata disposta la rimozione di impiantipubblicitari di proprietà della stessa società, «eseguita d’ufficio nelperiodo dal 01.12.2003 – 31.12.2003 da [OSCURATO:PERSONA] comecomunicata con nota prot. 5351 del 01.03.2004 […] e, per l’effetto […]»,2) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al «risarcimento dei danni subiti esubendi» […] nella misura di €. 260.000,00 «oltre interessi erivalutazioni dalla data della rimozione».A tal fine, invocava: -) il presunto vizio di incompetenza del ServizioAffissioni e Pubblicità nell’emissione del provvedimento di rimozione; -)la violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 254/1995 delConsiglio Comunale; -) la violazione dell’art. 28 del Regolamento AA.PP;4) la violazione dell’art. 23, comma 13-quater, del d.lgs. n. 285/1992;5) la violazione dell’art. 24 del d.lgs. 507/1993; -) la violazione dell’art.24 del d.lgs. n. 507/1993; -) la violazione non solo di norme di diritto,ma anche delle regole di diligenza e prudenza, tale da costituire causa diresponsabilità dell’Amministrazione a sensi dell’art. 2043 cod. civ.; -) unpresunto difetto di istruttoria ed un presunto eccesso di potere inrelazione al fatto che gli impianti non avrebbero potuto essere rimossi.Si costituiva, resistendo, l’Amministrazione capitolina.2. Con sentenza n. 2642/2021 il Tribunale di Roma dichiarava privedi effetti le rimozioni degli impianti pubblicitari, di cui all’elenco allegatoalla nota del Comune di Roma n. 5351 del 1.03.2004 indirizzata allaSocietà [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente al periodo1.12.2003/31.12.2003, rigettando nel resto, ed in particolare in punto dirisarcimento del danno, la domanda attorea e compensando tra le partiNumero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026le spese processuali.3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello.Si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n. 6549/2023 la Corte di Appello di Roma rigettaval’appello proposto.5. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La società ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Illegittimità –difetto di motivazione – motivazione apparente Violazione delledisposizioni di cui agli 342 e 434 c.p.c. e art. 111 Costituzione inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”.Censura l’impugnata sentenza poiché ritiene che, nel motivare la suadecisione, la corte territoriale sia incorsa nella violazione di una serie dinorme sostanziali e processuali, indicate tutte nella rubrica del motivo,ed in particolare rileva l’erroneità della sentenza gravata nella parte oveafferma che la domanda risarcitoria è inammissibile ex art. 342 cod.proc. civ.Sostiene, in conclusione, che la corte territoriale avrebbe reso unamotivazione apodittica e meramente apparente.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Questa Corte ha affermato che sussiste l’apparente motivazionedella sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare suquali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando,pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disaminaNumero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale dapermettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suoragionamento (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016; Cass., n. 13977/2019;Cass., n. 6758/2022). Si è, inoltre, precisato che in sede di gravamedeve escludersi l’apparenza della decisione motivata per relationem,quando il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primogiudice, esprima in modo sintetico le ragioni della conferma dellestatuizioni impugnate, sì da consentire, attraverso la parte motiva dientrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato ecorretto. Altrettanto dicasi quando il rinvio alla motivazione dellasentenza impugnata sia operato, assicurando il controllo delprocedimento logico seguito nella pronuncia, dando conto delleargomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminatenella pronuncia impugnata.È invece riconosciuta l’apparenza quando nella sentenza il giudice sisia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado, senza che in alcunmodo emerga che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e lavalutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).La motivazione è apparente anche quando, ancorché graficamenteesistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astrattadelle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consentealcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio,così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiestodall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., n. 13248/2020; Cass., n.3819/2020; Cass., n. 20921/2019; Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).L’apparenza della motivazione, incidendo sul contenuto dellasentenza, la inficia, determinandone la nullità.1.3. Tuttavia, nel caso di specie nessuna delle ipotesi generalmentericonducibili al vizio processuale invocato trovano riscontro nellaNumero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026decisione assunta dalla corte territoriale.Dalla lettura dell’impugnata sentenza medesima risulta infatti che lamotivazione è stata resa, ed in maniera congrua e scevra da vizi logico-giuridici.La stringatezza dell’esposizione ed il richiamo a precedenti dilegittimità ovvero alle statuizioni già rese dal tribunale in prime cure nonsono idonei ad integrare l’ipotesi della motivazione apparente, dato che,nel caso di specie, il giudice di appello non si è limitato a meri richiamiper relationem, ma ha confermato le statuizioni impugnate esprimendoin modo sintetico le ragioni della loro conferma.La corte romana, oltre a rilevare la violazione dell’art. 342 cod. proc.civ. per genericità dei motivi di impugnazione, nel richiamare lasentenza del tribunale, ha deciso nel merito ed ha espresso ben duerationes decidendi, e cioè, in primo luogo, il rilievo per cui l’accertataillegittimità della condotta della p.a. non implica automaticamente la suailliceità, dato che ex art. 2043 cod. civ. grava interamente su colui cheassume essere stato danneggiato l’onere di fornire la prova di tutti glielementi costitutivi dell’illecito civile (cfr. Cass., n. 4690/2011), ed insecondo luogo il principio per cui, alla stregua del combinato dispostodegli articoli 2056 e 1223 cod. civ., anche l’eventuale accertamentodell’illiceità della condotta non comporta di per sé sola unaresponsabilità risarcitoria, presupponendo quest’ultima l’allegazione eprova di precisi e non irrisori pregiudizi che costituiscano conseguenzeimmediate e dirette dell’illecito medesimo (v. Cass., n. 15453/2011), edè pervenuta a confermare il rigetto, già pronunciato in prime cure, delladomanda risarcitoria della originaria parte attrice, stante il difetto diprova sia della illiceità della condotta della pubblica amministrazione siadel danno effettivamente risarcibile, quale diretta conseguenzadell’illecito.Come questa Suprema Corte ha infatti già avuto modo di affermare,Numero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026“In tema di responsabilità civile della p.a., l'ingiustizia del danno nonpuò considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell'esercizio dellafunzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, ilgiudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a)sussista un evento dannoso; b) l'accertato danno sia qualificabile comeingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante perl'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso comediritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilocausale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta dellaPA.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della PA., sullabase non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, maanche del requisito soggettivo del dolo o della colpa” (v. Cass., n.22508/2011; Cass., n. 16196/2018; Cass., n. 18395/2025; Cass., n.18539/2024).Pertanto, nell’escludere che l’ingiustizia del danno possa ravvisarsinella mera illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa e nelrilevare che l’allora parte attrice non aveva idoneamente provatol’esistenza di pregiudizi non irrisori che fossero conseguenze immediatee dirette dell’illecito asseritamente perpetrato, la corte territoriale si èpronunciata in scrupolosa conformità dei suindicati principi di diritto.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia “Illegittimità– difetto di motivazione – motivazione apparente Violazione delledisposizioni di cui all’art. 2043 C.C e art. 97 Costituzione in relazioneall’art. 360 c.p.c.”.La ricorrente rileva l’erroneità della sentenza gravata nella parte oveafferma che l’appello della ricorrente è infondato nel merito in quanto ladomanda di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana della P.A.non sarebbe stata provata.Lamenta, in particolare, che l’onere della prova gravante suldanneggiato è, anche secondo la giurisprudenza del giudiceNumero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026amministrativo, alleggerito se non addirittura invertito, per cui, per laconfigurabilità della colpa dell’Amministrazione, occorre la dimostrazioneche la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto un comportamentonegligente in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buonandamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.; la corteromana avrebbe trascurato di applicare questi principi ed avrebbepertanto omesso di considerare una serie di comportamenti che, a suodire, l’amministrazione comunale avrebbe adottato in violazione deiprincipi di cui all’art. 97 Cost., e che, se valutati, avrebbero portato lacorte di merito ad affermare la responsabilità della p.a.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Sotto la formale invocazione della violazione di legge, essosollecita un riesame del fatto e della prova, estraneo al giudizio dilegittimità.Come ripetutamente ricordato da questa Suprema Corte, infatti, èinammissibile il ricorso per cassazione con cui il ricorrente, purdenunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente econtraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiede inrealtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di merofatto non censurabili in questa sede, mostrando di anelare ad unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamentetanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fattiespresse dal giudice di appello - non condivise e per ciò solo censurateal fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprieaspettative (v. Cass., Sez. Un., n. 34476 del 27/12/2019: “Èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice diNumero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026merito”; Cass., n. 8758/2017; Cass., n. 21381/2006).3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia “Illegittimità –difetto di motivazione – motivazione apparente Violazione delledisposizioni di cui all’art. 1226 C.C in relazione all’art. 360 c.p.c.”.Si duole che la corte di merito non abbia fatto ricorso, nel liquidare ildanno risarcibile, al criterio equitativo di cui all’art. 1226 cod. civ.3.1. Il motivo è infondato.3.2. In disparte il pur non marginale rilievo per cui si limita adinvocare de plano una violazione dell’“art. 360” cod. proc. civ., senzaindicare a quale, tra i motivi di impugnazione ex art. 360 cod. proc. civ.,intende far specifico riferimento, la ricorrente, a fondamento delleproprie censure, evoca la natura “sussidiaria” della liquidazioneequitativa del danno (v. p. 24 del ricorso) e si duole che nel caso dispecie la corte territoriale non abbia ritenuto di farvi ricorso.L’illustrazione, in questi termini, del contenuto del motivo non sicorrela affatto con la motivazione dell’impugnata sentenza e del tuttotrascura di considerare il consolidato orientamento di legittimità,secondo cui la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. - richiamato,per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 cod. civ. -presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza edell'entità materiale del danno, per la parte interessata risultiobiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il dannonel suo esatto ammontare (v. tra le tante Cass., n. 31546/2018; Cass.,n. 9339/2019).E’ stato inoltre espressamente precisato che la liquidazioneequitativa del danno ha sì natura “sussidiaria”, in quanto presupponel'esistenza di un danno oggettivamente accertato, ma non sostitutiva,poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze odecadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo cheindefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 cod. civ. sono,Numero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltantoeventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevantedifficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioèpositivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole,ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere dellaprova (v. già Cass., n. 21607/2025).Pertanto, là dove la corte di merito ha affermato che nel caso dispecie non si poteva procedere a liquidazione equitativa non avendol’allora appellante, oggi ricorrente, fornito alcuna allegazione né alcunparametro di liquidazione, e si era limitato ad insistere perl’espletamento di una c.t.u., ritenuta inammissibile perché esplorativa, siè pronunciata in scrupolosa applicazione dell’orientamento suddetto,donde, per contro, la manifesta infondatezza del motivo in scrutinio.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella società ricorrente, al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 18 dicembre2025.Il PresidenteLINA RUBINOP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella società ricorrente, al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 9634/2024Numero sezionale 4935/2025Numero di raccolta generale 7267/2026Data pubblicazione 26/03/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 18 dicembre2025.Il PresidenteLINA RUBINO