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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23226/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 36627/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di re- sponsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 del Dpr. 115/02 e all'omessa valutazione dell'ipotesi di proscioglimento ex art. 131bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono volti a prefi- gurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Si tratta, peraltro, di doglianze manifestamente infondate, in quanto si dedu- cono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la let- tura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori e si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno eviden- ziato che, all'esito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, era stato appurato che nel 2018 il Della Porta avesse percepito redditi di lavoro dipendente per un importo pari a 7.794,00 euro e la sua familiare, [OSCURATO:PERSONA], redditi di analoga natura per un importo pari a C 13.325,00 euro.

Pertanto, l'odierno impu- tato, all'epoca fatti non aveva diritto ad accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato posto che il suo nucleo familiare aveva percepito redditi superiori alla soglia di 12.576,73 euro anche nel 2019 (in tale annualità, la famiglia del Della Porta aveva percepito redditi per 19.825,00 euro).

Inoltre, come documentato dalla sentenza emessa dal G.U.P. di Taranto all'esito dei giudizio n. 4399/2019 R.G.

G.I.P., il Della Porta, in passato, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato a seguito di presentazione di un'istanza in cui egli aveva dichiarato il valore dell'ISEE (pari a 8.150 euro), documentato da attestazione rilasciatagli N. 36627/2022 R.G. dall'INPS, e non ai redditi effettivamente conseguiti dal suo nucleo familiare, rive- latisi ex post pari a 21.62 1,00 euro; a lume di tanto, il Tribunale di Taranto aveva poi disposto la revoca del beneficio.

Pertanto, nel dicembre 2019, all'epoca della presentazione dell'istanza in questione, il Della Porta aveva già avuto consapevo- lezza di quali e quanti redditi dovessero effettivamente attestati in un'istanza pre- sentata ai sensi degli articoli 76 e 79 del D.P.R. 115/2002.

Dunque, coerente appare il rilievo della Corte territoriale che la dedotta ca- renza dell'elemento psicologico, per come ritenuto dalla difesa, è rimasta una mera affermazione difensiva che non si è affatto confrontata con le precise indicazioni riportate nella sentenza di primo grado a confutazione di tale obiezione.

E che non può parlarsi di errore indotto dall'ISEE allegato all'istanza di ammissione al bene- ficio in questione avendo, già all'epoca, il Della Porta contezza dell'effettivo oggetto che avrebbe dovuto avere la dichiarazione dei redditi percepiti.

4. Manifestamente infondato è anche il profilo di doglianza relativo alla man- cata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manife- stamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richie- sta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il rilievo che non si tratta di danno trascurabile e che l'imputato è stato condannato per tre volte per truffa, delitto analogo a quello in esame oltre che per numerosissimi altri reati la gran parte contro il patrimonio.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo- P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 36627/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di re- sponsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 del Dpr. 115/02 e all'omessa valutazione dell'ipotesi di proscioglimento ex art. 131bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono volti a prefi- gurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Si tratta, peraltro, di doglianze manifestamente infondate, in quanto si dedu- cono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la let- tura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori e si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno eviden- ziato che, all'esito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, era stato appurato che nel 2018 il Della Porta avesse percepito redditi di lavoro dipendente per un importo pari a 7.794,00 euro e la sua familiare, [OSCURATO:PERSONA], redditi di analoga natura per un importo pari a C 13.325,00 euro. Pertanto, l'odierno impu- tato, all'epoca fatti non aveva diritto ad accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato posto che il suo nucleo familiare aveva percepito redditi superiori alla soglia di 12.576,73 euro anche nel 2019 (in tale annualità, la famiglia del Della Porta aveva percepito redditi per 19.825,00 euro). Inoltre, come documentato dalla sentenza emessa dal G.U.P. di Taranto all'esito dei giudizio n. 4399/2019 R.G. G.I.P., il Della Porta, in passato, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato a seguito di presentazione di un'istanza in cui egli aveva dichiarato il valore dell'ISEE (pari a 8.150 euro), documentato da attestazione rilasciatagli N. 36627/2022 R.G. dall'INPS, e non ai redditi effettivamente conseguiti dal suo nucleo familiare, rive- latisi ex post pari a 21.62 1,00 euro; a lume di tanto, il Tribunale di Taranto aveva poi disposto la revoca del beneficio. Pertanto, nel dicembre 2019, all'epoca della presentazione dell'istanza in questione, il Della Porta aveva già avuto consapevo- lezza di quali e quanti redditi dovessero effettivamente attestati in un'istanza pre- sentata ai sensi degli articoli 76 e 79 del D.P.R. 115/2002. Dunque, coerente appare il rilievo della Corte territoriale che la dedotta ca- renza dell'elemento psicologico, per come ritenuto dalla difesa, è rimasta una mera affermazione difensiva che non si è affatto confrontata con le precise indicazioni riportate nella sentenza di primo grado a confutazione di tale obiezione. E che non può parlarsi di errore indotto dall'ISEE allegato all'istanza di ammissione al bene- ficio in questione avendo, già all'epoca, il Della Porta contezza dell'effettivo oggetto che avrebbe dovuto avere la dichiarazione dei redditi percepiti. 4. Manifestamente infondato è anche il profilo di doglianza relativo alla man- cata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manife- stamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richie- sta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il rilievo che non si tratta di danno trascurabile e che l'imputato è stato condannato per tre volte per truffa, delitto analogo a quello in esame oltre che per numerosissimi altri reati la gran parte contro il patrimonio. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- me
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