CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 33786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 28286/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] Faravelli22 - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 2464 /202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 5 maggio2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Napoliha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso lapronuncia con cui il Tribunale di Napoli aveva parzialmente accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere il riconoscimento dell’ indennità di agente unico per le giornate di lavoro effettuate nel periodo dal gennaio 2007 al 31.12.2011; 2. la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, l’indennità di agente unico «remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante; è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti,non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove –ipotesi – siano mutate le condizioni economiche aziendali». In virtù di tali principi, incontestato lo svolgimento delle precedenti mansioni di agente unico – e cioè di autista e di cd. messaggere –anche dopo il 31.12.1997, senza che le pur concordate modifiche organizzative avessero avuto su dette mansioni il benché minimo riflesso, è stata disattesa la posizione assunta dalla società, secondo cui, in esito alla riorganizzazione del servizioconseguente agli accordi sindacali del 2010 e del 2011, la figura dell’agente unico sarebbe confluita in quella di “operatore dei trasporti”, con mansioni ordinarie di autistae com piti collaterali di carico e scarico ; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motiv i di censura; 4. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ. , ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;6. la società ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione del principio tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di pronunziare in merito alla sussistenza o meno del diritto dell’indennità di agente unico per il periodo anteriore al gennaio 2011, avendo la sentenza motivato unicamente in ordine al periodo successivo agli accordi 2010/2011, nonostante il primo motivo di appello riguardasse espressamente la questione della scadenza dell’indennità in questione, avente natura incentivante, al 31.12.1997; 2. con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c od. civ. in relazione all’interpretazione dell’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’accordo regionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del successivo verbale di incontro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in ordine alla riorganizzazione del servizio di trasporto e superamento della precedente configurazione, che aveva dato luogo all’indennità in questione; 3. con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2099 cod. civ., dell’art. 36 Cost., dell’art.1362 cod. civ. in relazione all’interpretazione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, n. 3,cod. proc. civ., per aver e la Corte d’appello erroneamente riconosciuto natura retributiva all’indennità oggetto di causa; 4. il primo motivo – a prescindere dal rilievo che la censura è stata articolata sia in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., sia con riferimento all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., mentre, secondo l’interpretazione resa da questa Corte, cui occorre dare continuità, la differenza fra i due vizi «si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente unadomanda od un’ eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l ’ eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia» (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539) – è infondato sol che si consideri come dalla lettura della sentenza impugnata emerga chiaramente che l’appello dell’odierna ricorrente è stato esaminato e disatteso anche sul punto relativo al riconoscimento dell’indennità in questione per il periodo anteriore al 2011. In particolare: il motivo di appello relativo alla censura della natura dell’indennità, da assumere come temporanea ed incentivante, con termine finale di erogazione al 31.12.1997, è espressamente indicato e riportato sinteticamente a p.2 della sentenza; la questione della natura retributiva dell’indennità, introdotta in sede di accordo sindacale ed a fronte dell’assegnazione agli autisti di ulteriori prestazioni lavorative, consistenti nelle operazioni di scambio degli effetti postali, con funzione corrispettiva e tipicamente retributiva, nonché la questione del rinvio ad una rivisitazione della problematica per il periodo successivo al 31.12.1997 sono pure espressamente affrontate alle pp. 2-3 della sentenza; il rilievo che l’attività svolta dal 1996 di agente unico, con il cumulo delle mansioni di autista e di messaggere, è rimasta immutata anche dopo gli accordi del 2010, è contenuto a p. 4 della sentenza, così come trovasi espressamente ribadito che «nel caso di specie è incontestato che il dipendente abbia continuato a svolgere anche dopo il 31.12.1997 le precedenti mansioni di agente unico» (p. 5 sentenza), in tal modo esplicitando che il presupposto lavorativo per il riconoscimento dell’indennità era rimasto inalterato anche per il periodo successivo al 1997. Infine, è stato richiamato e condiviso l’orientamento di questa Corte, secondo cui «l’indennità in questione remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante; è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta o abolita neppure ove - in ipotesi –siano mutate le condizioni economiche aziendali […] è stato, altresì, precisato: che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro dall’obbligo di retribuzione ex art. 2099 cod. civ., il cui ammontare ben può essere determinato dal giudice di merito ex art.36 Cost., comma 1, con riferimento all’importo già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo (Cass. SS.UU. n. 11325 del 2005); che non sarebbe, invero, plausibile configurare tale indennità sganciandola da un’attività lavorativa effettivamente prestata, poiché in tal modo la stessa si trasformerebbe da oggetto di un’obbligazione corrispettiva in elargizione graziosa; che va richiamato il noto principio di non riducibilità della retribuzione (ricavato dall’art. 2103 cod. civ. e 36 Cost.), esteso alla voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro, ivi compreso l’espletamento di compiti aggiuntivi (cfr., per tutte, Cass. n. 6046 del 2000), sicché è stato ritenuto che l’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo termine l ’ importo dell’indennità in questione fa sì che, alla scadenza di questo (non seguito da ulteriore accordo modificativo od abolitivo), l ’ indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, qualora il datore di lavoro ne abbia disdetto l’accordo istitutivo (cfr. Cassazione ord. n . 2790 del 2018, n. 13436 del 2018 […]»(pp. 4-5 sentenza); in tal modo, con l’affermata natura retributiva e non incentivante dell’indennità e la conseguente irriducibilità della retribuzione in virtù della mera scadenza dell’accordo, non seguita da ulteriore accordo modificativo o abolitivo, è stato all’evidenza respintoanche il fondamento del motivo di appello la cui valutazione si assume omessa; 5. ad analoga valutazione di infondatezza occorre pervenire anche in ordine al terzo motivo, considerato che la tesi aziendale della natura incentivante e a termine dell’indennità in questione secondo gli accordi del 1995 e del 1996,è stata espressamente disattesa nella sentenza impugnata, come già indicato al punto precedente, in conformità al costante indirizzo di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi; 6. va, infine, disatteso anche il secondo motivo, intesoa censurare il perdurante riconoscimento dell’indennità nonostante la riorganizzazione del servizio di trasporto conseguente agli accordi aziendali del 2010 e del 2011, essendosi il giudice di merito conformato al consolidato orientamento espresso d a questa Corte (cfr., di recente, Cass. Sez. 6-L, 03/05/2022, n. 13896 e numerosi precedenti conformi ivi citati , fra cui in particolare Cass. 6 - L, 06/02/2018, n. 2790 , Cass. 6 - L, 0 9 /0 7 /20 18, n. 18031 , alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.)e dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi; 7. infatti,secondo il richiamato indirizzo, anche con riguardo al periodo successivo all’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed al successivo verbale di incontro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in baseai quali l’attività di carico e scarico di oggetti postali è stata inclusa e ricompresa nell ’ ordinaria attività di “ operatore trasporti ” , va ribadito il principio della irriducibilità della retribuzione affermato proprio con riguardo all’indennità di agente unico, reputando infondata la tesi della società secondo cui i predetti accordi avrebbero comportato un decisivo cambiamento dellaprecedente organizzazione del lavoro da significare una implicita edassoluta abrogazione delle precedenti determinazioni pattizie; in questo senso, la posizione meramente contrappositiva assunta dalla società - secondo cui con i nuovi accordi la figura dell’agente unico sarebbe confluita in quella dell ’ operatore dei trasporti prevedente, oltreall’attività di autista, compiti solo collaterali di carico e scarico - non è stata ritenuta supportata da elementi concreti per dimostrare che tali previsionipattizie si fossero in effetti tradotte in modifiche organizzative tali dagiustificare il venir meno del diritto alla corresponsione di unaindennità che, per il sopra indicato principio della irriducibilità dellaretribuzione, era destinata ad essere conservata; ledifferenti letture dei verbali di incontro e degli accordi regionali sottoscritti al fine di imple mentare il nuovo modello organizzativo e la stessa individuazione delle attività collaterali da assegnare al personale addetto ai trasporti scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito; infine, non risultano utilmente richiamabili i precedenti di questa Corte costituiti da Cass. nn. 3183, 3381, 3474 del 2017 (richiamatidalla società ricorrente) atteso che in essi, pur dandosi atto degli interventi delle parti sociali intesi alla ridefinizione della figura dell ’ agente unico all ’ interno dell'area operativa, si fanno proprio salve leipotesi in cui per altra via rilevi il principio della irriducibilità dellaretribuzione;8. conclusivamente il ricorso deveessere respinto , con conseguente condanna – secondo la regola della soccombenza – de ll a società ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivoe con distrazione; 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel