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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2017

Cassazione n. 08357/2026

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zia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]) in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia n. 46/2017depositata il 12/01/2017.Il procedimento n. 16343/2017 R.G. è proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] principale-Numero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026controTeni Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia n. 47/2017depositata il 12/01/2017.Il procedimento n. 16350/2017 R.G. è proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Villani-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia n. 48/2017depositata il 12/01/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] sui tre procedimento summenzionati.Per quanto riguarda il proc. n. 15978/2017 R.G., giova rilevare che indata 17/09/2008 l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Leccenotificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) l’avviso di accertamenton.

TVM020300364/2009, con il quale accertava, per l’anno d’imposta2005, maggiori ricavi pari ad € 266.213,14 e minori costi per € 5.072,00,determinando più elevati importi dovuti a titolo di IRAP (€ 11.529,00) e diIVA (€ 54.258,00).

La società impugnava l’avviso di accertamento dinanzialla CTP di Lecce, contestando la metodologia utilizzata, la falsaapplicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973,Numero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026nonché il difetto di motivazione dell’atto.

La CTP di Lecce, con sentenza n.712 del 19/11/2010, depositata il 3/12/2010, accoglieva il ricorso dellacontribuente, ritenendo che “il ricorso all’accertamento induttivo èavvenuto in presenza di contabilità analitica regolarmente tenuta, per cuiil ricorso a quest’ultimo è consentito soltanto in presenza di unariscontrata puntuale inosservanza degli obblighi contabili ovvero dellamancata registrazione di operazioni idonee a fornire il quadro dellepresunzioni semplici previsto dall’art. 2729 c.c.”.

Avverso tale sentenzaproponeva appello l’Agenzia, evidenziando che, nel caso di specie, l’Ufficioaveva proceduto ad accertamento analitico-induttivo e non adaccertamento induttivo puro.

La CTR di Bari, sezione distaccata di Lecce,con sentenza n. 46/2017 del 12 ottobre 2017, depositata il 12 gennaio2017, rigettava l’appello dell’Agenzia, condannandola al pagamento dellespese di giudizio.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate èaffidato a tre motivi.

La contribuente resiste con controricorso e deposita,in data 12/02/2025, memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., chiedendo, aisensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018, l’estinzione del giudizio per intervenutadefinizione agevolata.Con riferimento al proc. n. 16343/2017 R.G., necessita evidenziare chel’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, sulla basedell’avviso di accertamento n.

TVM020300364/2009 già notificato allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., notificava ulteriore avviso di accertamento n.TVM010300371/2009, relativo all’anno d’imposta 2005, con il qualerettificava, ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, il reddito dapartecipazione imputato al socio [OSCURATO:PERSONA], rideterminato in €169.455,00.

In data 11 dicembre 2009 il socio impugnava l’avviso diaccertamento, evidenziando, in particolare, che il ricorso al metodoinduttivo da parte dell’Ufficio fosse avvenuto in palese violazione dell’art.39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973.

La CTP di Lecce, con sentenza n.713/03/2010 del 3 dicembre 2010, accoglieva il ricorso del contribuente,Numero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026rilevando che “il ricorso all’accertamento induttivo è avvenuto in presenzadi contabilità analitica regolarmente tenuta, per cui il ricorso aquest’ultimo è consentito soltanto in presenza di una riscontratapercentuale inosservanza degli obblighi contabili ovvero della mancataregistrazione di operazioni idonee a fornire il quadro di presunzionisemplici previsto dall’art. 2729 c.c.”.

L’Ufficio proponeva appello dinanzialla CTR di Bari, sezione distaccata di Lecce, sostenendo che la pronunciaaveva erroneamente ritenuto applicato un metodo induttivo puro anzichéun accertamento di tipo analitico-induttivo.

La CTR, con sentenza n.47/2017 del 12 gennaio 2017, rigettava l’appello dell’Ufficio e locondannava alle spese.

L’Agenzia affida il ricorso per cassazione a tremotivi.

Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorsoincidentale affidato ad un unico motivo.Con riferimento al proc. n. 16350/2017 R.G., mette in conto osservareche l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, sulla basedell’avviso di accertamento n.

TVM020300364/2009 già notificato allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., notificava ulteriore avviso di accertamento n.TVM010300372/2009, relativo all’anno d’imposta 2005, con il qualerettificava, ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, il reddito dapartecipazione imputato al socio [OSCURATO:PERSONA], rideterminatoin € 169.455,00.

In data 11 dicembre 2009 il socio impugnava l’avviso,evidenziando, in particolare, che il ricorso al metodo induttivo fosseavvenuto in palese violazione dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. n.600/1973.

La CTP di Lecce, con sentenza n. 714/03/2010 del 3 dicembre2010, accoglieva il ricorso del contribuente rilevando che “il ricorsoall’accertamento induttivo è avvenuto in presenza di contabilità analiticaregolarmente tenuta, per cui il ricorso a quest’ultimo è consentito soltantoin presenza di una riscontrata percentuale inosservanza degli obblighicontabili ovvero della mancata registrazione di operazioni idonee a fornireil quadro di presunzioni semplici previsto dall’art. 2729 c.c.”.

L’UfficioNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026proponeva appello dinanzi alla CTR di Bari, sezione distaccata di Lecce,ritenendo erronea la ricostruzione operata dal primo giudice.

La CTR, consentenza n. 48/2017 del 12 gennaio 2017, rigettava l’appello dell’Ufficio elo condannava alle spese.

L’Agenzia affida il proprio ricorso per cassazionea tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso, proponendo anchericorso incidentale affidato a un unico motivo.Con ordinanza interlocutoria n. 13028, emessa all’esito della camera diconsiglio del 13 marzo 2025, questa Corte disponeva, in via preliminare,la riunione dei procedimenti recanti i nn. 16343/2017 e 16350/2017 R.G.al proc. n. 15978/2017 R.G., alla luce della connessione postulatadall’oggetto della lite, nel cui perimetro rientra, tra l’altro, l’accertamentonei confronti di società di persone e dei conseguenti redditi dipartecipazione dei soci.

Tutti e tre i ricorsi presentano, d’altronde, motividel tutto sovrapponibili.

Con la medesima ordinanza veniva altresì dispostal’acquisizione, a cura della cancelleria, dei fascicoli dei giudizi d’appellorelativi ai tre procedimenti riuniti, in funzione della verifica dellatempestività della notifica dei gravami di merito.

La causa veniva quindiricalendarizzata per l’adunanza camerale del 28 gennaio 2026.

Icontroricorrenti-ricorrenti incidentali hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEOccorre preliminarmente riunire i procedimenti recanti i nn. 16343/2017 e16350/2017 R.G. al proc. n. 15978/2017 R.G., alla luce della connessionepostulata dall’oggetto della lite, nel cui perimetro rientra, tra l’altro,l’accertamento nei confronti di società di persone e dei conseguenti redditidi partecipazione dei soci.

Tutti e tre i ricorsi presentano, d’altronde, conogni evidenza motivi del tutto sovrapponibili.Nel proc. n. 15978/2017 R.G.:Con il primo motivo del ricorso principale si contesta la violazionedell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026aver la CTR emesso una pronuncia avente motivazione soltanto apparentenella quale viene esclusivamente confermata la decisione di primo grado enon è esplicitato l’iter logico seguito per approdare alla decisione.Con il secondo motivo del ricorso principale si censura la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per aver la CTR omesso divalutare tutti gli elementi raccolti dall’Amministrazione finanziaria atti adimostrare la ricostruzione dei ricavi attraverso il metodo analitico e laponderazione del ricarico medio sul costo del venduto.Con il terzo motivo del ricorso principale di ricorso si adombra laviolazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett.

D) DPR n.600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per aver laCTR ritenuto che la regolare tenuta delle scritture contabili fosse elementodi per sé sufficiente ad impedire il ricorso al metodo induttivo, senzaconsiderare che il ricorso a quest’ultimo è consentito anche laddove sianoindividuati gli elementi, le circostanze e gli indizi rivelatori di unoscostamento irragionevole e non altrimenti giustificato nelle percentuali diricarico.Con l’unico motivo di ricorso incidentale si contesta la violazione efalsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 38, co. 3, D.Lgs. n. 546 del1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in ragione dell’accertatatempestività della notifica e della ritenuta esistenza di motivi specifici diimpugnazione.Giova preliminarmente evidenziare che, all’esito dell’ordinanzainterlocutoria n. 13028/2025, con la quale questa Corte aveva dispostol’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli dei giudizi d’appellorelativi ai procedimenti ora riuniti, l’esame della documentazione cosìconfluita in atti ha consentito di accertare che l’impugnazione propostadall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Lecce n. 712/3/2010 — gravame oggetto del giudizio iscrittoNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026al n. 15978/2017 R.G. — risulta ritualmente notificata.

Dal prospettoriepilogativo delle notifiche degli atti di appello predisposto dall’Ufficio einserito nel fascicolo di merito emerge, infatti, che la spedizionedell’impugnazione è avvenuta in data inequivocabilmente anteriore allascadenza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo applicabileratione temporis, così da comprovarne la tempestività.

Dagli atti risultache la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce è statadepositata il 3 dicembre 2010 e che, pertanto, il termine lungo perproporre appello scadeva il 3 giugno 2011.

L’atto di appello risulta esserestato consegnato per la notifica in data 2 giugno 2011.Su queste premesse, il giudizio n. 15978/2017 R.G. va dichiarato estinto,sicché il ricorso dell’Agenzia e quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. nerisultano travolti.Accertata, infatti, la rituale proposizione dell’appello dell’Ufficio, occorreesaminare la sopravvenienza processuale evidenziata nella memoriaillustrativa depositata in data 12 febbraio 2025 dalla [OSCURATO:SOCIETA].,controricorrente nel giudizio recante il n. 15978/2017 R.G.

Con tale scrittodifensivo la società ha rappresentato di avere presentato, in data 27maggio 2019, per il tramite del proprio legale rappresentante AntonioTeni, la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria aisensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, depositando altresì laquietanza F24 attestante il versamento della prima rata dell’importodovuto.

La società ha, inoltre, documentato che l’istanza è stataformalmente acquisita dall’Amministrazione finanziaria nella medesimadata, come comprovato dal relativo protocollo.Alla luce della documentazione prodotta deve ritenersi che la procedura didefinizione agevolata si sia regolarmente perfezionata, integrando ipresupposti richiesti dall’art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018,secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione delladomanda e con il pagamento della prima rata entro il termine di legge.

IlNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026perfezionamento della definizione comporta, per espressa previsionenormativa, l’estinzione del giudizio, determinando il venir meno dellamateria del contendere.Nel proc. n. 16343/2017 R.G.:Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma n.4 c.p.c., per aver la CTR reso unapronuncia che in modo acritico recepisce la sentenza di primo grado senzavalutare i motivi addotti dall’Ufficio a sostegno delle proprie tesi, né ladocumentazione depositata.Il primo motivo del ricorso principale è fondato.Va previamente disattesa l’eccezione con cui il controricorrente deduce lanullità dell’avviso di accertamento per pretesa violazione dell’art. 8 CEDU,alla luce delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e altri c.

Italia (6 febbraio 2025), [OSCURATO:SOCIETA]. e altri c.

Italia (11 dicembre 2025) e Ferrieri e Bonassisa c.Italia (8 gennaio 2026).Le pronunce richiamate riguardano un diverso ambito applicativo,accessi, ispezioni e verifiche presso i locali aziendali ovvero procedaall’acquisizione coattiva o indiscriminata di documenti e dati bancari, inassenza di adeguate garanzie procedurali e senza controllo giurisdizionaleeffettivo, così determinando un’ingerenza nel diritto al rispetto della vitaprivata e del domicilio ai sensi dell’art. 8 CEDU.Nel caso in esame, per contro, la sentenza d’appello non riporta nél’effettuazione di accessi fisici esplorativi presso i locali della società, nédocumentazione secondo la disciplina di cui agli artt. 33 del d.P.R. n.600/1973 e 52 del d.P.R. n. 633/1972.

Dalla ricostruzione fattualecompiuta dai giudici di primo e secondo grado emerge che l’Ufficio haNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026proceduto ad una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi, fondatasull’esame dei dati contabili e sull’applicazione di percentuali di ricarico,senza che risulti eseguita alcuna attività riconducibile alle fattispecieoggetto delle citate pronunce convenzionali.La stessa parte contribuente — che pure avrebbe avuto l’onere di allegaree dimostrare la riconducibilità del proprio caso all’ambito operativo delledecisioni CEDU invocate — non indica alcun verbale di accesso, né precisa,secondo un canone di sufficiente specificità, circostanze di fatto dalle qualipossa desumersi l’effettuazione di ispezioni nei locali dell’impresa ovverol’adozione di misure di perquisizione e sequestro, limitandosi a richiamarein modo generico il processo verbale di constatazione della Guardia diIn assenza del presupposto fattuale della “ingerenza” tutelata dall’art. 8CEDU, difetta il nesso di rilevanza tra le sentenze richiamate e la presentecontroversia, la quale concerne esclusivamente la correttezzadell’accertamento analitico-induttivo e la sufficienza motivazionale dellasentenza della CTR.Ne consegue che l’eccezione deve essere disattesa, non sussistendo alcuncontrasto tra la normativa interna applicata nel caso e i principi espressidalla Corte EDU nelle pronunce richiamateVa parimenti disattesa la richiesta, formulata in via subordinata dalcontroricorrente, di rimettere alla Corte costituzionale la questione dilegittimità degli artt. 35 della legge n. 4 del 1929, 51 e 52 del d.P.R. n. 633del 1972, nonché 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 13-bis deld.l. n. 84 del 2025, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., per ilpreteso contrasto con i principi affermati dalla Corte EDU nelle sentenzeItalgomme, Agrisud e Ferrieri e Bonassisa.

La questione è manifestamenteirrilevante nel presente giudizio.

Come già evidenziato, l’accertamentooggetto di causa non trae origine da accessi, ispezioni o acquisizionicoattive di documentazione presso i locali aziendali, né da attivitàNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026riconducibili ai poteri istruttori disciplinati dalle norme denunciate.

L’attoimpositivo si fonda invece su una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavielaborata sulla base dei dati contabili e delle percentuali di ricarico.Nessuna delle disposizioni indicate ha dunque trovato concretaapplicazione nella fattispecie.

Secondo la giurisprudenza consolidata dellaCorte costituzionale, la rilevanza presuppone che la norma sospettata diillegittimità sia effettivamente destinata a operare nel giudizio a quo e chela sua eventuale caducazione sia idonea a modificare il quadro normativoche il giudice deve applicare.

La Corte ha chiarito, sin da decisioni risalenti(v. sent. n. 241 del 1990 e sent. n. 90 del 1968), che il giudice puòsollevare la questione soltanto quando la norma censurata debbanecessariamente essere presa in considerazione ai fini della decisione,mentre la questione è irrilevante quando investe disposizioni che nongovernano la fattispecie, neppure in via mediata.La giurisprudenza più recente ribadisce che non possono essere esaminatequestioni puramente eventuali o ipotetiche, prive di incidenza sul giudizioprincipale (ord. n. 169 del 2013), né può farsi ricorso all’incidente dicostituzionalità per ottenere dalla Corte un intervento di orientamentointerpretativo o un riscontro sistematico, trattandosi di un uso impropriodello strumento (ord. n. 161 del 2015).

È stato inoltre affermato che laquestione è inammissibile quando la norma denunciata non rappresenti laregola del decidere nel giudizio principale (sent. n. 213 del 2014).

Applicatiquesti principi al caso in esame, appare evidente che la soluzione dellacontroversia non dipende dall’applicazione delle disposizioni evocate dalcontroricorrente, atteso che la fattispecie non coinvolge alcuna attivitàistruttoria riconducibile alla disciplina degli accessi fiscali.

Difetta pertantoquel rapporto effettivo di strumentalità tra la questione di costituzionalitàe la definizione del giudizio, che la Corte costituzionale ha individuatocome requisito essenziale dell’incidente (ord. n. 282 del 1998).

Ne derival’assenza non solo della rilevanza, ma anche della non manifestaNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026infondatezza, poiché la questione non si radica in un contesto fattuale incui le norme denunciate abbiano avuto incidenza o possano incideresull’esito del giudizio.

Pertanto, la richiesta di rimessione alla Cortecostituzionale deve essere rigettata.Ciò detto, la motivazione della CTR si risolve, infatti, in mere affermazioniapodittiche, prive di un reale percorso argomentativo e inidonee a farcomprendere la ratio decidendi.Così testualmente si esprime la sentenza d’appello: «il Collegio,preliminarmente, accertata la tempestività della notifica e l’esistenza deimotivi specifici di impugnazione, rigetta l’istanza di inammissibilitàdell’appello… e procede ad esaminare nel merito le doglianze dell’Ufficio…Dopo attenta analisi di tutti gli atti… il Collegio accerta l’infondatezza delgravame… Pertanto la sentenza impugnata è confermata, perché èrisultata ben motivata ed immune dai vizi evidenziati dall’Ufficioappellante».Tali enunciazioni, prive di ogni specificazione dei presupposti sostanzialiposti a fondamento della decisione, non consentono di ricostruire l’iterlogico-giuridico seguito dal giudice territoriale, risolvendosi in unamotivazione inferiore al «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111,comma 6, Cost., secondo il quale la motivazione deve essere effettiva enon meramente apparente.

Il difetto emerge dal solo testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dalle risultanze processuali, rientrando nelleipotesi – già delineate tra le altre da Cass. n. 7090 del 2022 e Cass. n.22598 del 2018 – di mancanza di motivazione, motivazione apparente,manifesta ed irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa eincomprensibile.

Non solo la CTR non esamina i motivi d’appellodell’Ufficio, ma adotta una motivazione “per relationem” non conforme aicriteri richiesti dalla giurisprudenza, fondandosi sulla circostanza che, inun procedimento connesso, l’appello dell’Ufficio proposto contro la societàMarten S.a.s. è stato rigettato.

La sentenza, infatti, osserva: «l’appelloNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026riguardante la società [OSCURATO:SOCIETA]… è risultato infondato ed è statorigettato.

Quindi la sentenza n. 712/03/2010… è stata confermata».

Eancora: «Da tanto… scaturisce l’infondatezza delle doglianze… e pertanto ilCollegio si esime dal proseguire oltre… In conclusione… rigetta l’appello econferma la sentenza impugnata».

Questa forma di motivazione non valea integrare una verifica, neppure sintetica, né delle ragioni specifiche percui i motivi d’impugnazione sarebbero infondati, né dell’asserita identitàdelle questioni trattate nei giudizi connessi, come invece richiesto affinchéla motivazione per relationem sia legittimamente utilizzabile.

Non èdunque possibile ricavare un percorso argomentativo compiuto, né unaricostruzione coerente del ragionamento del giudice, poiché la CTR nonsvolge alcun effettivo vaglio critico, ma si limita a un rinvio meramenteassertivo alla pronuncia di primo grado e alle decisioni rese neiprocedimenti paralleli, senza spiegare in che misura queste sianopertinenti rispetto alle censure specifiche dedotte dall’Ufficio appellante.Ne deriva una motivazione meramente apparente, carente del requisitoessenziale di validità richiesto dall’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., comeinterpretato alla luce dell’art. 111, comma 6, Cost., con conseguentenullità della sentenza impugnata.Con il secondo motivo del ricorso principale si adombra la violazionedell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.,laddove la CTR non ha tenuto in considerazione che la sentenza n.46/22/2017 emessa dalla CTR di Bari, sez. distaccata di Lecce,tempestivamente impugnata dall’Agenzia, non è idonea ad assumerevalenza di giudicato nel presente procedimento.Il secondo motivo del ricorso principale rimane assorbito in ragionedell’accoglimento del primo mezzo.Con il terzo motivo del ricorso principale si contesta la violazionedell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma primo, n. 4 c.p.c.,avendo la CTR recepito in modo acritico e con affermazioni apoditticheNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026quanto statuito dai giudici di primo grado in seno alla pronuncia n.46/22/17 oggettivamente collegata alla decisione impugnata nel presenteprocedimento.Il terzo motivo del ricorso principale resta anch’esso assorbito.Con l’unico motivo di ricorso incidentale si adombra la violazione efalsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 38, comma 3, D.Lgs n.546/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver laCTR ritenuto tempestiva la notifica dell’atto d’appello, nonostante ilcontribuente avesse eccepito la tardività della stessa in quanto effettuatasuccessivamente alla decadenza dei termini previsti dall’art. 327 c.p.c.,così come modificato dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009.L’unico motivo di ricorso incidentale è infondato.Dagli atti risulta che la sentenza della Commissione tributaria provincialedi Lecce n. 713/03/2010, oggetto di gravame, è stata depositata il 3dicembre 2010; ne consegue che, in applicazione dell’art. 327 c.p.c., neltesto vigente ratione temporis, il termine lungo di sei mesi per proporreappello scadeva il 3 giugno 2011.

La documentazione versata in atti —segnatamente la distinta ricognitiva dei gravami erariali depositata nelfascicolo del grado d’appello e l’elenco delle spedizioni — attesta chel’Agenzia ha consegnato l’atto di appello all’agente notificatore il 2 giugno2011, dunque anteriormente alla scadenza del termine, con conseguentetempestività dell’impugnazione.

La CTR, nel dar conto della tempestività,ha valorizzato proprio l’elenco delle spedizioni, accertando che la data dipresa in carico coincide con quella indicata nella distinta e corrisponde al 2giugno 2011.

In assenza di elementi di segno contrario idonei a infirmareil riscontro documentale univoco sulla data di consegna all’agentenotificatore, la tesi di tardività formulata nel ricorso incidentale non trovasostegno; ne discende che la doglianza tesa a rimarcare la decadenzadell’appello deve essere disattesa, constando la validità della verificaNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026svolta dalla CTR sulla tempestività dell’impugnazione ai sensi dell’art. 327c.p.c.Va disattesa, per le stesse ragioni prima indicate, l’eccezione con cui ilcontroricorrente-ricorrente incidentale deduce la nullità dell’avviso diaccertamento per pretesa violazione dell’art. 8 CEDU, alla luce dellesentenze della Corte Europea dei Diritti dell’[OSCURATO:PERSONA].r.l. e altri c.

Italia (6 febbraio 2025), [OSCURATO:SOCIETA]. e altri c.

Italia(11 dicembre 2025) e Ferrieri e Bonassisa c.

Italia (8 gennaio 2026).Nel proc. n. 16350/2017 R.G.:Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma n.4 c.p.c., per aver la CTR reso unapronuncia che in modo acritico recepisce la sentenza di primo grado senzavalutare i motivi addotti dall’Ufficio a sostegno delle proprie tesi, né ladocumentazione depositata.Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Sempre in premessa va disattesa l’eccezione – proposta in memoriaanche nel proc. n. 16350/2017 R.G., in termini sovrapponibili a quelli giàdedotti nel proc. n. 16343/2017 R.G. – con cui il controricorrente denunciala violazione dell’art. 117 Cost. in relazione ai principi affermati dalla CorteEDU nelle decisioni Italgomme, Agrisud e Ferrieri e Bonassisa, insistendo,in via subordinata, per la rimessione alla Corte costituzionale dellaquestione di legittimità degli artt. 35 della legge n. 4 del 1929, 51 e 52 deld.P.R. n. 633 del 1972, 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 13-bis del d.l.n. 84 del 2025.

Le doglianze veicolate per via d’eccezione – identiche perstruttura e presupposti a quelle già esaminate nel proc. n. 15978/2017R.G. – devono essere respinte per le medesime ragioni, alle qualiintegralmente si rinvia.

Anche in questo procedimento, infatti,l’accertamento impugnato è stato svolto mediante una ricostruzioneanalitico-induttiva dei ricavi, fondata sui dati contabili e sulle percentuali diNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026ricarico, senza che risultino compiuti accessi, ispezioni o acquisizionicoattive e indiscriminate di documentazione riconducibili alle disposizionidenunciate.

Difettano, pertanto, i presupposti minimi della rilevanza,poiché le norme evocate non trovano alcuna applicazione nella fattispecie;e non può ravvisarsi neppure la non manifesta infondatezza, non essendola questione radicata in un contesto fattuale idoneo a far emergere ildedotto contrasto.

Per tali ragioni, l’eccezione – comprensiva dellaquestione di costituzionalità – deve essere nel suo complesso rigettataanche nel proc. n. 16350/2017 R.G., senza necessità di ulteriori sviluppiargomentativi.Ciò detto, la sentenza impugnata difetta di un apparato motivazionalereale e riconoscibile, risolvendosi in un’esposizione assertiva che nonconsente di ricostruire l’iter logico della decisione.

Il giudice territorialeafferma di aver svolto un’«attenta analisi di tutti gli atti» e di avereaccertato «l’infondatezza del gravame» rilevando che «la sentenzaimpugnata è confermata, perché è risultata ben motivata ed immune daivizi evidenziati dall’Ufficio appellante», ma tale dichiarazione, pur solennee autoreferenziale nella forma, è priva di qualsiasi approfondimento inordine ai contenuti concreti dei motivi di appello e delle doglianzeprospettate.

La trama argomentativa, oltre a essere estremamentesintetica, si colloca al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art.111, comma 6, Cost., poiché non espone né il percorso logico-giuridicoseguito, né i presupposti sostanziali posti a fondamento del convincimentodel Collegio.

A ciò si aggiunge che la CTR, piuttosto che analizzare lequestioni dedotte dall’Ufficio, si rifugia in un rimando non criticamenteelaborato alla decisione resa in un procedimento connesso: la sentenzad’appello riporta infatti che «l’appello riguardante la società [OSCURATO:SOCIETA].,rubricato al n. 2715/2011 … è risultato infondato ed è stato rigettato.Quindi la sentenza n. 712/03/2010 … è stata confermata», traendone,senza ulteriori passaggi argomentativi, la conseguenza che anche nelNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026presente giudizio «scaturisce l’infondatezza delle doglianze racchiuse nelgravame», al punto che «il Collegio si esime dal proseguire oltre».

Similiespressioni, lungi dal rappresentare un’adesione meditata alle valutazionidel primo giudice, palesano una motivazione meramente apparente,caratterizzata da un’evasività incompatibile con i doveri decisori.L’apparato motivazionale, nella sua interezza, si limita a enunciazioni chepresuppongono come dimostrato ciò che invece avrebbe richiestoun’analisi puntuale delle questioni sollevate in appello, tra le qualifiguravano censure inerenti la natura dell’accertamento, la rilevanza dellepresunzioni utilizzate, la valutazione degli elementi di fatto e l’erroneitàdella conclusione cui era pervenuto il primo giudice.

In assenza di unesame anche solo sintetico delle doglianze formulate dall’Ufficio, ladecisione d’appello risulta strutturalmente inidonea a integrare unpercorso motivazionale effettivo.

Il richiamo alla decisione adottata nelparallelo giudizio societario non supplisce al deficit motivazionale: lamotivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice del gravame dàconto, anche in forma concisa, delle ragioni della conferma in rapporto aimotivi di impugnazione o dell’identità delle questioni esaminate nei duegiudizi, così da consentire, attraverso la lettura coordinata delle duesentenze, la ricostruzione di un unico percorso logico e coerente.

Ciò nonavviene nel caso in esame, poiché la CTR si limita a evocare l’esitodell’altro giudizio senza illustrare in che misura le considerazioni formulatein quella sede siano pertinenti rispetto alle censure proposte dalcontribuente e senza spiegare se e perché le questioni siano identiche osovrapponibili.

Risulta dunque integrata una motivazione inferiore aglistandard minimi delineati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7090del 2022; Cass. n. 22598 del 2018), secondo cui vi è motivazioneapparente quando il testo della sentenza non lascia trasparire il processologico-argomentativo seguito dal giudice e si limita a formule stereotipateche non consentono di comprendere le ragioni della decisione.

Il vizioNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026emerge dal solo testo della sentenza impugnata – senza necessità diindagare oltre il fascicolo – e si traduce in una violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c.

Le considerazioni svolte si pongono altresì incontrasto con il principio consolidato secondo cui la motivazione perrelationem è ammissibile solo se il giudice d’appello dia conto delle ragionidella conferma o dell’identità delle questioni (Cass. n. 23997 del 2022, inmotivazione; Cass. n. 2397 del 2021; Cass. n. 20883 del 2019; Cass. n.28139 del 2018).

La sentenza impugnata, non contenendo alcunriferimento ai motivi di gravame né una valutazione autonoma dell’operatodel primo giudice, ma riproducendo unicamente un rinvio nonargomentato a una diversa decisione, incorre nel vizio di motivazionemeramente apparente, con conseguente nullità ex art. 132, comma 2, n.4, c.p.c., secondo la lettura costituzionalmente orientata derivante dall’art.111, comma 6, Cost.Con il secondo motivo del ricorso principale di ricorso si adombra laviolazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3c.p.c., laddove la CTR non ha tenuto in considerazione che la sentenza n.46/22/2017 emessa dalla CTR di Bari, sez. distaccata di Lecce,tempestivamente impugnata dall’Agenzia, non è idonea ad assumerevalenza di giudicato nel presente procedimento.Il secondo motivo del ricorso principale rimane assorbito in ragionedell’accoglimento del primo mezzo.Con il terzo motivo del ricorso principale si contesta la violazionedell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma primo, n. 4 c.p.c.,avendo la CTR recepito in modo acritico e con affermazioni apodittichequanto statuito dai giudici di primo grado in senso alla pronuncia n.46/22/17 oggettivamente collegata alla decisione impugnata nel presenteprocedimento.Il terzo motivo del ricorso principale resta anch’esso assorbito.Numero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con l’unico motivo di ricorso incidentale si adombra la violazione efalsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 38, comma 3, D.Lgs n.546/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver laCTR ritenuto tempestiva la notifica dell’atto d’appello, nonostante ilcontribuente avesse eccepito la tardività della stessa in quanto effettuatasuccessivamente alla decadenza dei termini previsti dall’art. 327 c.p.c.,così come modificato dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009.Risulta dagli atti che la sentenza della Commissione tributaria provincialedi Lecce n. 713/03/2010 fu pronunciata il 19 novembre 2010 e depositatain data 3 dicembre 2010.

In applicazione dell’art. 327 c.p.c., nel testovigente ratione temporis, il termine lungo per la proposizione dell’appelloscadeva alla data del 3 giugno 2011, atteso che il decorso dei sei mesitrova il proprio dies ad quem nel giorno corrispondente alla pubblicazionedel provvedimento impugnato.

Tale premessa temporale non è oggetto dicontestazione.

Dal fascicolo d’appello acquisito nel presente giudizio siricava che l’Agenzia delle Entrate provvide alla notificazione dell’atto diappello in data 2 giugno 2011, come risulta dalla distinta dei gravamiversata nel fascicolo del giudizio e recante le annotazioni relative allapresa in carico da parte dell’agente notificatore, a seguito di consegna daparte dell’Agenzia.

La circostanza, documentalmente attestata, presentacarattere di assoluta univocità, non essendo stati indicati elementi idonei aporre in dubbio la corrispondenza tra la data di consegna e quellaemergente dalla documentazione acquisita.L’esame della distinta di trasmissione, che reca l’indicazione dellaspedizione dell’atto in data 2 giugno 2011, costituisce elemento sufficiente– e pienamente idoneo – a dimostrare che l’impugnazione fu attivatatempestivamente, posto che è proprio la data di consegna dell’atto alnotificatore a rilevare ai fini della verifica del rispetto del termineperentorio, e non quella di ricezione da parte del destinatario.

La verificaoperata dal giudice territoriale, che ha valorizzato la documentazioneNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026depositata, è conforme ai criteri ordinari di accertamento dellatempestività e non espone profili di illogicità o contraddittorietà.

La CTRevidenzia infatti che «l’elenco delle spedizioni attesta la data di consegnadell’atto di appello all’agente notificatore» e che la notificazione deveconsiderarsi effettuata entro il limite ultimo previsto dalla legge.L’assunto del ricorrente incidentale, che invoca la tardivitàdell’impugnazione, rimane privo di un reale supporto probatorio e siarticola su una prospettazione meramente assertiva.Il motivo incidentale va pertanto disatteso, non potendosi configurarealcuna decadenza, essendo la notificazione dell’atto di appello statain atti.In ultima analisi, previa riunione dei procedimenti recanti inn. 16343/2017 R.G. e 16350/2017 R.G. al proc. n. 15978/2017 R.G., vadichiarato estinto il procedimento n. 15978/2017 R.G. ai sensi dell’art. 6del d.l. n. 119 del 2018 e le spese relative al processo estinto restano acarico delle parti che le hanno anticipate.

Inoltre, in relazione al proc.n. 16343/2017 R.G. va accolto il primo motivo del ricorso principale, conassorbimento degli altri motivi, rigetto del ricorso incidentale econseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia perun nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali.

Infine, inrelazione al proc. n. 16350/2017 R.G., va accolto il primo motivo delricorso principale, dichiarati assorbiti gli altri motivi e rigettato il ricorsoincidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di IIGrado della Puglia per un nuovo esame e per la regolazione delle speseprocessuali.

P.Q.MNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026Riunisce i procedimenti recanti i nn. 16343/2017 R.G. e 16350/2017 R.G.al proc. n. 15978/2017 R.G.Dichiara estinto il procedimento n. 15978/2017 R.G., ai sensi dell’art. 6 deld.l. n. 119 del 2018, per intervenuta definizione agevolata; le spese delprocesso estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.Accoglie in relazione al proc. n. 16343/2017 R.G., il primo motivo delricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi; rigetta il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese processuali.Accoglie in relazione al proc. n. 16350/2017 R.G., il primo motivo delricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi; rigetta il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, anche per laregolazione delle spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]) in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia n. 46/2017depositata il 12/01/2017.Il procedimento n. 16343/2017 R.G. è proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] principale-Numero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026controTeni Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia n. 47/2017depositata il 12/01/2017.Il procedimento n. 16350/2017 R.G. è proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Villani-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia n. 48/2017depositata il 12/01/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] sui tre procedimento summenzionati.Per quanto riguarda il proc. n. 15978/2017 R.G., giova rilevare che indata 17/09/2008 l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Leccenotificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) l’avviso di accertamenton. TVM020300364/2009, con il quale accertava, per l’anno d’imposta2005, maggiori ricavi pari ad € 266.213,14 e minori costi per € 5.072,00,determinando più elevati importi dovuti a titolo di IRAP (€ 11.529,00) e diIVA (€ 54.258,00). La società impugnava l’avviso di accertamento dinanzialla CTP di Lecce, contestando la metodologia utilizzata, la falsaapplicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973,Numero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026nonché il difetto di motivazione dell’atto. La CTP di Lecce, con sentenza n.712 del 19/11/2010, depositata il 3/12/2010, accoglieva il ricorso dellacontribuente, ritenendo che “il ricorso all’accertamento induttivo èavvenuto in presenza di contabilità analitica regolarmente tenuta, per cuiil ricorso a quest’ultimo è consentito soltanto in presenza di unariscontrata puntuale inosservanza degli obblighi contabili ovvero dellamancata registrazione di operazioni idonee a fornire il quadro dellepresunzioni semplici previsto dall’art. 2729 c.c.”. Avverso tale sentenzaproponeva appello l’Agenzia, evidenziando che, nel caso di specie, l’Ufficioaveva proceduto ad accertamento analitico-induttivo e non adaccertamento induttivo puro. La CTR di Bari, sezione distaccata di Lecce,con sentenza n. 46/2017 del 12 ottobre 2017, depositata il 12 gennaio2017, rigettava l’appello dell’Agenzia, condannandola al pagamento dellespese di giudizio. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate èaffidato a tre motivi. La contribuente resiste con controricorso e deposita,in data 12/02/2025, memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., chiedendo, aisensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018, l’estinzione del giudizio per intervenutadefinizione agevolata.Con riferimento al proc. n. 16343/2017 R.G., necessita evidenziare chel’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, sulla basedell’avviso di accertamento n. TVM020300364/2009 già notificato allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., notificava ulteriore avviso di accertamento n.TVM010300371/2009, relativo all’anno d’imposta 2005, con il qualerettificava, ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, il reddito dapartecipazione imputato al socio [OSCURATO:PERSONA], rideterminato in €169.455,00. In data 11 dicembre 2009 il socio impugnava l’avviso diaccertamento, evidenziando, in particolare, che il ricorso al metodoinduttivo da parte dell’Ufficio fosse avvenuto in palese violazione dell’art.39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973. La CTP di Lecce, con sentenza n.713/03/2010 del 3 dicembre 2010, accoglieva il ricorso del contribuente,Numero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026rilevando che “il ricorso all’accertamento induttivo è avvenuto in presenzadi contabilità analitica regolarmente tenuta, per cui il ricorso aquest’ultimo è consentito soltanto in presenza di una riscontratapercentuale inosservanza degli obblighi contabili ovvero della mancataregistrazione di operazioni idonee a fornire il quadro di presunzionisemplici previsto dall’art. 2729 c.c.”. L’Ufficio proponeva appello dinanzialla CTR di Bari, sezione distaccata di Lecce, sostenendo che la pronunciaaveva erroneamente ritenuto applicato un metodo induttivo puro anzichéun accertamento di tipo analitico-induttivo. La CTR, con sentenza n.47/2017 del 12 gennaio 2017, rigettava l’appello dell’Ufficio e locondannava alle spese. L’Agenzia affida il ricorso per cassazione a tremotivi. Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorsoincidentale affidato ad un unico motivo.Con riferimento al proc. n. 16350/2017 R.G., mette in conto osservareche l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, sulla basedell’avviso di accertamento n. TVM020300364/2009 già notificato allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., notificava ulteriore avviso di accertamento n.TVM010300372/2009, relativo all’anno d’imposta 2005, con il qualerettificava, ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, il reddito dapartecipazione imputato al socio [OSCURATO:PERSONA], rideterminatoin € 169.455,00. In data 11 dicembre 2009 il socio impugnava l’avviso,evidenziando, in particolare, che il ricorso al metodo induttivo fosseavvenuto in palese violazione dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. n.600/1973. La CTP di Lecce, con sentenza n. 714/03/2010 del 3 dicembre2010, accoglieva il ricorso del contribuente rilevando che “il ricorsoall’accertamento induttivo è avvenuto in presenza di contabilità analiticaregolarmente tenuta, per cui il ricorso a quest’ultimo è consentito soltantoin presenza di una riscontrata percentuale inosservanza degli obblighicontabili ovvero della mancata registrazione di operazioni idonee a fornireil quadro di presunzioni semplici previsto dall’art. 2729 c.c.”. L’UfficioNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026proponeva appello dinanzi alla CTR di Bari, sezione distaccata di Lecce,ritenendo erronea la ricostruzione operata dal primo giudice. La CTR, consentenza n. 48/2017 del 12 gennaio 2017, rigettava l’appello dell’Ufficio elo condannava alle spese. L’Agenzia affida il proprio ricorso per cassazionea tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso, proponendo anchericorso incidentale affidato a un unico motivo.Con ordinanza interlocutoria n. 13028, emessa all’esito della camera diconsiglio del 13 marzo 2025, questa Corte disponeva, in via preliminare,la riunione dei procedimenti recanti i nn. 16343/2017 e 16350/2017 R.G.al proc. n. 15978/2017 R.G., alla luce della connessione postulatadall’oggetto della lite, nel cui perimetro rientra, tra l’altro, l’accertamentonei confronti di società di persone e dei conseguenti redditi dipartecipazione dei soci. Tutti e tre i ricorsi presentano, d’altronde, motividel tutto sovrapponibili. Con la medesima ordinanza veniva altresì dispostal’acquisizione, a cura della cancelleria, dei fascicoli dei giudizi d’appellorelativi ai tre procedimenti riuniti, in funzione della verifica dellatempestività della notifica dei gravami di merito. La causa veniva quindiricalendarizzata per l’adunanza camerale del 28 gennaio 2026. Icontroricorrenti-ricorrenti incidentali hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEOccorre preliminarmente riunire i procedimenti recanti i nn. 16343/2017 e16350/2017 R.G. al proc. n. 15978/2017 R.G., alla luce della connessionepostulata dall’oggetto della lite, nel cui perimetro rientra, tra l’altro,l’accertamento nei confronti di società di persone e dei conseguenti redditidi partecipazione dei soci. Tutti e tre i ricorsi presentano, d’altronde, conogni evidenza motivi del tutto sovrapponibili.Nel proc. n. 15978/2017 R.G.:Con il primo motivo del ricorso principale si contesta la violazionedell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026aver la CTR emesso una pronuncia avente motivazione soltanto apparentenella quale viene esclusivamente confermata la decisione di primo grado enon è esplicitato l’iter logico seguito per approdare alla decisione.Con il secondo motivo del ricorso principale si censura la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per aver la CTR omesso divalutare tutti gli elementi raccolti dall’Amministrazione finanziaria atti adimostrare la ricostruzione dei ricavi attraverso il metodo analitico e laponderazione del ricarico medio sul costo del venduto.Con il terzo motivo del ricorso principale di ricorso si adombra laviolazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. D) DPR n.600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per aver laCTR ritenuto che la regolare tenuta delle scritture contabili fosse elementodi per sé sufficiente ad impedire il ricorso al metodo induttivo, senzaconsiderare che il ricorso a quest’ultimo è consentito anche laddove sianoindividuati gli elementi, le circostanze e gli indizi rivelatori di unoscostamento irragionevole e non altrimenti giustificato nelle percentuali diricarico.Con l’unico motivo di ricorso incidentale si contesta la violazione efalsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 38, co. 3, D.Lgs. n. 546 del1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in ragione dell’accertatatempestività della notifica e della ritenuta esistenza di motivi specifici diimpugnazione.Giova preliminarmente evidenziare che, all’esito dell’ordinanzainterlocutoria n. 13028/2025, con la quale questa Corte aveva dispostol’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli dei giudizi d’appellorelativi ai procedimenti ora riuniti, l’esame della documentazione cosìconfluita in atti ha consentito di accertare che l’impugnazione propostadall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Lecce n. 712/3/2010 — gravame oggetto del giudizio iscrittoNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026al n. 15978/2017 R.G. — risulta ritualmente notificata. Dal prospettoriepilogativo delle notifiche degli atti di appello predisposto dall’Ufficio einserito nel fascicolo di merito emerge, infatti, che la spedizionedell’impugnazione è avvenuta in data inequivocabilmente anteriore allascadenza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo applicabileratione temporis, così da comprovarne la tempestività. Dagli atti risultache la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce è statadepositata il 3 dicembre 2010 e che, pertanto, il termine lungo perproporre appello scadeva il 3 giugno 2011. L’atto di appello risulta esserestato consegnato per la notifica in data 2 giugno 2011.Su queste premesse, il giudizio n. 15978/2017 R.G. va dichiarato estinto,sicché il ricorso dell’Agenzia e quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. nerisultano travolti.Accertata, infatti, la rituale proposizione dell’appello dell’Ufficio, occorreesaminare la sopravvenienza processuale evidenziata nella memoriaillustrativa depositata in data 12 febbraio 2025 dalla [OSCURATO:SOCIETA].,controricorrente nel giudizio recante il n. 15978/2017 R.G. Con tale scrittodifensivo la società ha rappresentato di avere presentato, in data 27maggio 2019, per il tramite del proprio legale rappresentante AntonioTeni, la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria aisensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, depositando altresì laquietanza F24 attestante il versamento della prima rata dell’importodovuto. La società ha, inoltre, documentato che l’istanza è stataformalmente acquisita dall’Amministrazione finanziaria nella medesimadata, come comprovato dal relativo protocollo.Alla luce della documentazione prodotta deve ritenersi che la procedura didefinizione agevolata si sia regolarmente perfezionata, integrando ipresupposti richiesti dall’art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018,secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione delladomanda e con il pagamento della prima rata entro il termine di legge. IlNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026perfezionamento della definizione comporta, per espressa previsionenormativa, l’estinzione del giudizio, determinando il venir meno dellamateria del contendere.Nel proc. n. 16343/2017 R.G.:Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma n.4 c.p.c., per aver la CTR reso unapronuncia che in modo acritico recepisce la sentenza di primo grado senzavalutare i motivi addotti dall’Ufficio a sostegno delle proprie tesi, né ladocumentazione depositata.Il primo motivo del ricorso principale è fondato.Va previamente disattesa l’eccezione con cui il controricorrente deduce lanullità dell’avviso di accertamento per pretesa violazione dell’art. 8 CEDU,alla luce delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e altri c. Italia (6 febbraio 2025), [OSCURATO:SOCIETA]. e altri c. Italia (11 dicembre 2025) e Ferrieri e Bonassisa c.Italia (8 gennaio 2026).Le pronunce richiamate riguardano un diverso ambito applicativo,accessi, ispezioni e verifiche presso i locali aziendali ovvero procedaall’acquisizione coattiva o indiscriminata di documenti e dati bancari, inassenza di adeguate garanzie procedurali e senza controllo giurisdizionaleeffettivo, così determinando un’ingerenza nel diritto al rispetto della vitaprivata e del domicilio ai sensi dell’art. 8 CEDU.Nel caso in esame, per contro, la sentenza d’appello non riporta nél’effettuazione di accessi fisici esplorativi presso i locali della società, nédocumentazione secondo la disciplina di cui agli artt. 33 del d.P.R. n.600/1973 e 52 del d.P.R. n. 633/1972. Dalla ricostruzione fattualecompiuta dai giudici di primo e secondo grado emerge che l’Ufficio haNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026proceduto ad una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi, fondatasull’esame dei dati contabili e sull’applicazione di percentuali di ricarico,senza che risulti eseguita alcuna attività riconducibile alle fattispecieoggetto delle citate pronunce convenzionali.La stessa parte contribuente — che pure avrebbe avuto l’onere di allegaree dimostrare la riconducibilità del proprio caso all’ambito operativo delledecisioni CEDU invocate — non indica alcun verbale di accesso, né precisa,secondo un canone di sufficiente specificità, circostanze di fatto dalle qualipossa desumersi l’effettuazione di ispezioni nei locali dell’impresa ovverol’adozione di misure di perquisizione e sequestro, limitandosi a richiamarein modo generico il processo verbale di constatazione della Guardia diIn assenza del presupposto fattuale della “ingerenza” tutelata dall’art. 8CEDU, difetta il nesso di rilevanza tra le sentenze richiamate e la presentecontroversia, la quale concerne esclusivamente la correttezzadell’accertamento analitico-induttivo e la sufficienza motivazionale dellasentenza della CTR.Ne consegue che l’eccezione deve essere disattesa, non sussistendo alcuncontrasto tra la normativa interna applicata nel caso e i principi espressidalla Corte EDU nelle pronunce richiamateVa parimenti disattesa la richiesta, formulata in via subordinata dalcontroricorrente, di rimettere alla Corte costituzionale la questione dilegittimità degli artt. 35 della legge n. 4 del 1929, 51 e 52 del d.P.R. n. 633del 1972, nonché 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 13-bis deld.l. n. 84 del 2025, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., per ilpreteso contrasto con i principi affermati dalla Corte EDU nelle sentenzeItalgomme, Agrisud e Ferrieri e Bonassisa. La questione è manifestamenteirrilevante nel presente giudizio. Come già evidenziato, l’accertamentooggetto di causa non trae origine da accessi, ispezioni o acquisizionicoattive di documentazione presso i locali aziendali, né da attivitàNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026riconducibili ai poteri istruttori disciplinati dalle norme denunciate. L’attoimpositivo si fonda invece su una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavielaborata sulla base dei dati contabili e delle percentuali di ricarico.Nessuna delle disposizioni indicate ha dunque trovato concretaapplicazione nella fattispecie. Secondo la giurisprudenza consolidata dellaCorte costituzionale, la rilevanza presuppone che la norma sospettata diillegittimità sia effettivamente destinata a operare nel giudizio a quo e chela sua eventuale caducazione sia idonea a modificare il quadro normativoche il giudice deve applicare. La Corte ha chiarito, sin da decisioni risalenti(v. sent. n. 241 del 1990 e sent. n. 90 del 1968), che il giudice puòsollevare la questione soltanto quando la norma censurata debbanecessariamente essere presa in considerazione ai fini della decisione,mentre la questione è irrilevante quando investe disposizioni che nongovernano la fattispecie, neppure in via mediata.La giurisprudenza più recente ribadisce che non possono essere esaminatequestioni puramente eventuali o ipotetiche, prive di incidenza sul giudizioprincipale (ord. n. 169 del 2013), né può farsi ricorso all’incidente dicostituzionalità per ottenere dalla Corte un intervento di orientamentointerpretativo o un riscontro sistematico, trattandosi di un uso impropriodello strumento (ord. n. 161 del 2015). È stato inoltre affermato che laquestione è inammissibile quando la norma denunciata non rappresenti laregola del decidere nel giudizio principale (sent. n. 213 del 2014). Applicatiquesti principi al caso in esame, appare evidente che la soluzione dellacontroversia non dipende dall’applicazione delle disposizioni evocate dalcontroricorrente, atteso che la fattispecie non coinvolge alcuna attivitàistruttoria riconducibile alla disciplina degli accessi fiscali. Difetta pertantoquel rapporto effettivo di strumentalità tra la questione di costituzionalitàe la definizione del giudizio, che la Corte costituzionale ha individuatocome requisito essenziale dell’incidente (ord. n. 282 del 1998). Ne derival’assenza non solo della rilevanza, ma anche della non manifestaNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026infondatezza, poiché la questione non si radica in un contesto fattuale incui le norme denunciate abbiano avuto incidenza o possano incideresull’esito del giudizio. Pertanto, la richiesta di rimessione alla Cortecostituzionale deve essere rigettata.Ciò detto, la motivazione della CTR si risolve, infatti, in mere affermazioniapodittiche, prive di un reale percorso argomentativo e inidonee a farcomprendere la ratio decidendi.Così testualmente si esprime la sentenza d’appello: «il Collegio,preliminarmente, accertata la tempestività della notifica e l’esistenza deimotivi specifici di impugnazione, rigetta l’istanza di inammissibilitàdell’appello… e procede ad esaminare nel merito le doglianze dell’Ufficio…Dopo attenta analisi di tutti gli atti… il Collegio accerta l’infondatezza delgravame… Pertanto la sentenza impugnata è confermata, perché èrisultata ben motivata ed immune dai vizi evidenziati dall’Ufficioappellante».Tali enunciazioni, prive di ogni specificazione dei presupposti sostanzialiposti a fondamento della decisione, non consentono di ricostruire l’iterlogico-giuridico seguito dal giudice territoriale, risolvendosi in unamotivazione inferiore al «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111,comma 6, Cost., secondo il quale la motivazione deve essere effettiva enon meramente apparente. Il difetto emerge dal solo testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dalle risultanze processuali, rientrando nelleipotesi – già delineate tra le altre da Cass. n. 7090 del 2022 e Cass. n.22598 del 2018 – di mancanza di motivazione, motivazione apparente,manifesta ed irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa eincomprensibile. Non solo la CTR non esamina i motivi d’appellodell’Ufficio, ma adotta una motivazione “per relationem” non conforme aicriteri richiesti dalla giurisprudenza, fondandosi sulla circostanza che, inun procedimento connesso, l’appello dell’Ufficio proposto contro la societàMarten S.a.s. è stato rigettato. La sentenza, infatti, osserva: «l’appelloNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026riguardante la società [OSCURATO:SOCIETA]… è risultato infondato ed è statorigettato. Quindi la sentenza n. 712/03/2010… è stata confermata». Eancora: «Da tanto… scaturisce l’infondatezza delle doglianze… e pertanto ilCollegio si esime dal proseguire oltre… In conclusione… rigetta l’appello econferma la sentenza impugnata». Questa forma di motivazione non valea integrare una verifica, neppure sintetica, né delle ragioni specifiche percui i motivi d’impugnazione sarebbero infondati, né dell’asserita identitàdelle questioni trattate nei giudizi connessi, come invece richiesto affinchéla motivazione per relationem sia legittimamente utilizzabile. Non èdunque possibile ricavare un percorso argomentativo compiuto, né unaricostruzione coerente del ragionamento del giudice, poiché la CTR nonsvolge alcun effettivo vaglio critico, ma si limita a un rinvio meramenteassertivo alla pronuncia di primo grado e alle decisioni rese neiprocedimenti paralleli, senza spiegare in che misura queste sianopertinenti rispetto alle censure specifiche dedotte dall’Ufficio appellante.Ne deriva una motivazione meramente apparente, carente del requisitoessenziale di validità richiesto dall’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., comeinterpretato alla luce dell’art. 111, comma 6, Cost., con conseguentenullità della sentenza impugnata.Con il secondo motivo del ricorso principale si adombra la violazionedell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.,laddove la CTR non ha tenuto in considerazione che la sentenza n.46/22/2017 emessa dalla CTR di Bari, sez. distaccata di Lecce,tempestivamente impugnata dall’Agenzia, non è idonea ad assumerevalenza di giudicato nel presente procedimento.Il secondo motivo del ricorso principale rimane assorbito in ragionedell’accoglimento del primo mezzo.Con il terzo motivo del ricorso principale si contesta la violazionedell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma primo, n. 4 c.p.c.,avendo la CTR recepito in modo acritico e con affermazioni apoditticheNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026quanto statuito dai giudici di primo grado in seno alla pronuncia n.46/22/17 oggettivamente collegata alla decisione impugnata nel presenteprocedimento.Il terzo motivo del ricorso principale resta anch’esso assorbito.Con l’unico motivo di ricorso incidentale si adombra la violazione efalsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 38, comma 3, D.Lgs n.546/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver laCTR ritenuto tempestiva la notifica dell’atto d’appello, nonostante ilcontribuente avesse eccepito la tardività della stessa in quanto effettuatasuccessivamente alla decadenza dei termini previsti dall’art. 327 c.p.c.,così come modificato dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009.L’unico motivo di ricorso incidentale è infondato.Dagli atti risulta che la sentenza della Commissione tributaria provincialedi Lecce n. 713/03/2010, oggetto di gravame, è stata depositata il 3dicembre 2010; ne consegue che, in applicazione dell’art. 327 c.p.c., neltesto vigente ratione temporis, il termine lungo di sei mesi per proporreappello scadeva il 3 giugno 2011. La documentazione versata in atti —segnatamente la distinta ricognitiva dei gravami erariali depositata nelfascicolo del grado d’appello e l’elenco delle spedizioni — attesta chel’Agenzia ha consegnato l’atto di appello all’agente notificatore il 2 giugno2011, dunque anteriormente alla scadenza del termine, con conseguentetempestività dell’impugnazione. La CTR, nel dar conto della tempestività,ha valorizzato proprio l’elenco delle spedizioni, accertando che la data dipresa in carico coincide con quella indicata nella distinta e corrisponde al 2giugno 2011. In assenza di elementi di segno contrario idonei a infirmareil riscontro documentale univoco sulla data di consegna all’agentenotificatore, la tesi di tardività formulata nel ricorso incidentale non trovasostegno; ne discende che la doglianza tesa a rimarcare la decadenzadell’appello deve essere disattesa, constando la validità della verificaNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026svolta dalla CTR sulla tempestività dell’impugnazione ai sensi dell’art. 327c.p.c.Va disattesa, per le stesse ragioni prima indicate, l’eccezione con cui ilcontroricorrente-ricorrente incidentale deduce la nullità dell’avviso diaccertamento per pretesa violazione dell’art. 8 CEDU, alla luce dellesentenze della Corte Europea dei Diritti dell’[OSCURATO:PERSONA].r.l. e altri c. Italia (6 febbraio 2025), [OSCURATO:SOCIETA]. e altri c. Italia(11 dicembre 2025) e Ferrieri e Bonassisa c. Italia (8 gennaio 2026).Nel proc. n. 16350/2017 R.G.:Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma n.4 c.p.c., per aver la CTR reso unapronuncia che in modo acritico recepisce la sentenza di primo grado senzavalutare i motivi addotti dall’Ufficio a sostegno delle proprie tesi, né ladocumentazione depositata.Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Sempre in premessa va disattesa l’eccezione – proposta in memoriaanche nel proc. n. 16350/2017 R.G., in termini sovrapponibili a quelli giàdedotti nel proc. n. 16343/2017 R.G. – con cui il controricorrente denunciala violazione dell’art. 117 Cost. in relazione ai principi affermati dalla CorteEDU nelle decisioni Italgomme, Agrisud e Ferrieri e Bonassisa, insistendo,in via subordinata, per la rimessione alla Corte costituzionale dellaquestione di legittimità degli artt. 35 della legge n. 4 del 1929, 51 e 52 deld.P.R. n. 633 del 1972, 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 13-bis del d.l.n. 84 del 2025. Le doglianze veicolate per via d’eccezione – identiche perstruttura e presupposti a quelle già esaminate nel proc. n. 15978/2017R.G. – devono essere respinte per le medesime ragioni, alle qualiintegralmente si rinvia. Anche in questo procedimento, infatti,l’accertamento impugnato è stato svolto mediante una ricostruzioneanalitico-induttiva dei ricavi, fondata sui dati contabili e sulle percentuali diNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026ricarico, senza che risultino compiuti accessi, ispezioni o acquisizionicoattive e indiscriminate di documentazione riconducibili alle disposizionidenunciate. Difettano, pertanto, i presupposti minimi della rilevanza,poiché le norme evocate non trovano alcuna applicazione nella fattispecie;e non può ravvisarsi neppure la non manifesta infondatezza, non essendola questione radicata in un contesto fattuale idoneo a far emergere ildedotto contrasto. Per tali ragioni, l’eccezione – comprensiva dellaquestione di costituzionalità – deve essere nel suo complesso rigettataanche nel proc. n. 16350/2017 R.G., senza necessità di ulteriori sviluppiargomentativi.Ciò detto, la sentenza impugnata difetta di un apparato motivazionalereale e riconoscibile, risolvendosi in un’esposizione assertiva che nonconsente di ricostruire l’iter logico della decisione. Il giudice territorialeafferma di aver svolto un’«attenta analisi di tutti gli atti» e di avereaccertato «l’infondatezza del gravame» rilevando che «la sentenzaimpugnata è confermata, perché è risultata ben motivata ed immune daivizi evidenziati dall’Ufficio appellante», ma tale dichiarazione, pur solennee autoreferenziale nella forma, è priva di qualsiasi approfondimento inordine ai contenuti concreti dei motivi di appello e delle doglianzeprospettate. La trama argomentativa, oltre a essere estremamentesintetica, si colloca al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art.111, comma 6, Cost., poiché non espone né il percorso logico-giuridicoseguito, né i presupposti sostanziali posti a fondamento del convincimentodel Collegio. A ciò si aggiunge che la CTR, piuttosto che analizzare lequestioni dedotte dall’Ufficio, si rifugia in un rimando non criticamenteelaborato alla decisione resa in un procedimento connesso: la sentenzad’appello riporta infatti che «l’appello riguardante la società [OSCURATO:SOCIETA].,rubricato al n. 2715/2011 … è risultato infondato ed è stato rigettato.Quindi la sentenza n. 712/03/2010 … è stata confermata», traendone,senza ulteriori passaggi argomentativi, la conseguenza che anche nelNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026presente giudizio «scaturisce l’infondatezza delle doglianze racchiuse nelgravame», al punto che «il Collegio si esime dal proseguire oltre». Similiespressioni, lungi dal rappresentare un’adesione meditata alle valutazionidel primo giudice, palesano una motivazione meramente apparente,caratterizzata da un’evasività incompatibile con i doveri decisori.L’apparato motivazionale, nella sua interezza, si limita a enunciazioni chepresuppongono come dimostrato ciò che invece avrebbe richiestoun’analisi puntuale delle questioni sollevate in appello, tra le qualifiguravano censure inerenti la natura dell’accertamento, la rilevanza dellepresunzioni utilizzate, la valutazione degli elementi di fatto e l’erroneitàdella conclusione cui era pervenuto il primo giudice. In assenza di unesame anche solo sintetico delle doglianze formulate dall’Ufficio, ladecisione d’appello risulta strutturalmente inidonea a integrare unpercorso motivazionale effettivo. Il richiamo alla decisione adottata nelparallelo giudizio societario non supplisce al deficit motivazionale: lamotivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice del gravame dàconto, anche in forma concisa, delle ragioni della conferma in rapporto aimotivi di impugnazione o dell’identità delle questioni esaminate nei duegiudizi, così da consentire, attraverso la lettura coordinata delle duesentenze, la ricostruzione di un unico percorso logico e coerente. Ciò nonavviene nel caso in esame, poiché la CTR si limita a evocare l’esitodell’altro giudizio senza illustrare in che misura le considerazioni formulatein quella sede siano pertinenti rispetto alle censure proposte dalcontribuente e senza spiegare se e perché le questioni siano identiche osovrapponibili. Risulta dunque integrata una motivazione inferiore aglistandard minimi delineati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7090del 2022; Cass. n. 22598 del 2018), secondo cui vi è motivazioneapparente quando il testo della sentenza non lascia trasparire il processologico-argomentativo seguito dal giudice e si limita a formule stereotipateche non consentono di comprendere le ragioni della decisione. Il vizioNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026emerge dal solo testo della sentenza impugnata – senza necessità diindagare oltre il fascicolo – e si traduce in una violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. Le considerazioni svolte si pongono altresì incontrasto con il principio consolidato secondo cui la motivazione perrelationem è ammissibile solo se il giudice d’appello dia conto delle ragionidella conferma o dell’identità delle questioni (Cass. n. 23997 del 2022, inmotivazione; Cass. n. 2397 del 2021; Cass. n. 20883 del 2019; Cass. n.28139 del 2018). La sentenza impugnata, non contenendo alcunriferimento ai motivi di gravame né una valutazione autonoma dell’operatodel primo giudice, ma riproducendo unicamente un rinvio nonargomentato a una diversa decisione, incorre nel vizio di motivazionemeramente apparente, con conseguente nullità ex art. 132, comma 2, n.4, c.p.c., secondo la lettura costituzionalmente orientata derivante dall’art.111, comma 6, Cost.Con il secondo motivo del ricorso principale di ricorso si adombra laviolazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3c.p.c., laddove la CTR non ha tenuto in considerazione che la sentenza n.46/22/2017 emessa dalla CTR di Bari, sez. distaccata di Lecce,tempestivamente impugnata dall’Agenzia, non è idonea ad assumerevalenza di giudicato nel presente procedimento.Il secondo motivo del ricorso principale rimane assorbito in ragionedell’accoglimento del primo mezzo.Con il terzo motivo del ricorso principale si contesta la violazionedell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma primo, n. 4 c.p.c.,avendo la CTR recepito in modo acritico e con affermazioni apodittichequanto statuito dai giudici di primo grado in senso alla pronuncia n.46/22/17 oggettivamente collegata alla decisione impugnata nel presenteprocedimento.Il terzo motivo del ricorso principale resta anch’esso assorbito.Numero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con l’unico motivo di ricorso incidentale si adombra la violazione efalsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 38, comma 3, D.Lgs n.546/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver laCTR ritenuto tempestiva la notifica dell’atto d’appello, nonostante ilcontribuente avesse eccepito la tardività della stessa in quanto effettuatasuccessivamente alla decadenza dei termini previsti dall’art. 327 c.p.c.,così come modificato dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009.Risulta dagli atti che la sentenza della Commissione tributaria provincialedi Lecce n. 713/03/2010 fu pronunciata il 19 novembre 2010 e depositatain data 3 dicembre 2010. In applicazione dell’art. 327 c.p.c., nel testovigente ratione temporis, il termine lungo per la proposizione dell’appelloscadeva alla data del 3 giugno 2011, atteso che il decorso dei sei mesitrova il proprio dies ad quem nel giorno corrispondente alla pubblicazionedel provvedimento impugnato. Tale premessa temporale non è oggetto dicontestazione. Dal fascicolo d’appello acquisito nel presente giudizio siricava che l’Agenzia delle Entrate provvide alla notificazione dell’atto diappello in data 2 giugno 2011, come risulta dalla distinta dei gravamiversata nel fascicolo del giudizio e recante le annotazioni relative allapresa in carico da parte dell’agente notificatore, a seguito di consegna daparte dell’Agenzia. La circostanza, documentalmente attestata, presentacarattere di assoluta univocità, non essendo stati indicati elementi idonei aporre in dubbio la corrispondenza tra la data di consegna e quellaemergente dalla documentazione acquisita.L’esame della distinta di trasmissione, che reca l’indicazione dellaspedizione dell’atto in data 2 giugno 2011, costituisce elemento sufficiente– e pienamente idoneo – a dimostrare che l’impugnazione fu attivatatempestivamente, posto che è proprio la data di consegna dell’atto alnotificatore a rilevare ai fini della verifica del rispetto del termineperentorio, e non quella di ricezione da parte del destinatario. La verificaoperata dal giudice territoriale, che ha valorizzato la documentazioneNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026depositata, è conforme ai criteri ordinari di accertamento dellatempestività e non espone profili di illogicità o contraddittorietà. La CTRevidenzia infatti che «l’elenco delle spedizioni attesta la data di consegnadell’atto di appello all’agente notificatore» e che la notificazione deveconsiderarsi effettuata entro il limite ultimo previsto dalla legge.L’assunto del ricorrente incidentale, che invoca la tardivitàdell’impugnazione, rimane privo di un reale supporto probatorio e siarticola su una prospettazione meramente assertiva.Il motivo incidentale va pertanto disatteso, non potendosi configurarealcuna decadenza, essendo la notificazione dell’atto di appello statain atti.In ultima analisi, previa riunione dei procedimenti recanti inn. 16343/2017 R.G. e 16350/2017 R.G. al proc. n. 15978/2017 R.G., vadichiarato estinto il procedimento n. 15978/2017 R.G. ai sensi dell’art. 6del d.l. n. 119 del 2018 e le spese relative al processo estinto restano acarico delle parti che le hanno anticipate. Inoltre, in relazione al proc.n. 16343/2017 R.G. va accolto il primo motivo del ricorso principale, conassorbimento degli altri motivi, rigetto del ricorso incidentale econseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia perun nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali. Infine, inrelazione al proc. n. 16350/2017 R.G., va accolto il primo motivo delricorso principale, dichiarati assorbiti gli altri motivi e rigettato il ricorsoincidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di IIGrado della Puglia per un nuovo esame e per la regolazione delle speseprocessuali. P.Q.MNumero registro generale 15978/2017Numero sezionale 863/2026Numero di raccolta generale 8357/2026Data pubblicazione 03/04/2026Riunisce i procedimenti recanti i nn. 16343/2017 R.G. e 16350/2017 R.G.al proc. n. 15978/2017 R.G.Dichiara estinto il procedimento n. 15978/2017 R.G., ai sensi dell’art. 6 deld.l. n. 119 del 2018, per intervenuta definizione agevolata; le spese delprocesso estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.Accoglie in relazione al proc. n. 16343/2017 R.G., il primo motivo delricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi; rigetta il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese processuali.Accoglie in relazione al proc. n. 16350/2017 R.G., il primo motivo delricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi; rigetta il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, anche per laregolazione delle spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 08357/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris