CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24417/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16721/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ a vv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Milano, corso di [OSCURATO:PERSONA], 54 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] e cchia , con domicilio eletto presso il suo studio , sito in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 15 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n . 836 /201 9 , depositatail 25 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: procedimento sommario di cognizione - appello -nuovi documenti - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 25 febbraio 2019, che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto le sue domande per la declaratoria di nullità e/o inesistenza dell’acquisto del prodotto finanziario denominato “BNPP [OSCURATO:PERSONA] chance su Saipem 3 anni” e, in via subordinata, per l’annullamento di tale acquisto per vizio del consenso, per la risoluzione dello stesso per inadempimento e per la condanna della banca al risarcimento dei danni da fatto illecito; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità dell’acquisto e condannato la banca alla restituzione della somma di euro 38.779,74, oltre interessi e maggior danno; -ha, quindi, accolto il gravame di quest’ultima evidenziando l’avvenuta produzione in giudizio del contratto di negoziazione , nonché la dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario e dell’adeguatezza dell’operazione; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resiste con controricorso la Banc a [OSCURATO:SOCIETA]. ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 702 quater cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto ammissibile la produzione nel corso del giudizio di appello di nuove prove da parte della bancain ragione della loro indispensabilità; -il motivo è infondato; -l’art. 702 quater cod. proc. civ., nella f ormulazione applicabile al caso in esame ratione temporis, stabilisce che nel giudizio di appello avverso l’ordinanza pronunciata a ll’esito del procedimento sommario di cognizione «sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile»; - in applicazione di tale disposizione normativa la Corte di appello, rilevato che il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ha ritenuto ammissibile la prodizione in appello da parte dell’intermediario –contumace in primo grado – del contratto quadro di negoziazione , evidenziandone la indispensabilità in quanto idoneo a eliminare l’incertezza in ordine al fatto decisivo relativo all’avvenuta conclusione per iscritto di tale contratto; - il ricorrente contesta siffatta statuizione sostenendo che la valutazione di indispensabilità deve intendersi riferita ai casi di «allegazioni in primo grado rimaste prive di supporto probatorio ovvero assistite da prove fragili per incertezza o contraddittorietà con altre risultanze di segno opposto»e non anche laddove la parte sia rimasta inerte in primo grado, rimanendo contumace; - tale tesi non appare condivisibile, atteso che il concetto di indispensabilità della prova in appello –come autorevolmente statuito con riferimento ad analoga previgente previsione (art. 345, terzo comma,cod. proc. civ.) relativa al giudizio di appello avverso pronuncia emessa all’esito del procedimento ordinario di cognizione – va inteso nel senso della sua idoneità ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, salvo solo il caso, non ricorrente nella specie,in cui la prova in questione sia stata già in prime cure dichiarata inammissibil e perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste– a rigori – neppure prove «nuove» (cfr. Cass., Sez. Un., 4 maggio 2017, n. 10790); - sostiene il ricorrente nella memoria depositata che « il principio sancito in tale pronuncia non può trovare applicazione nel caso di specie poiché il Giudice del primo grado ha emesso il provvedimento definitivo in data 09/03/2017 e, in tal senso, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità», evidenziando che la nuova formulazione dell'art. 345, terzo comma, c od. proc. civ., come risultante dalla modifica apportata con il d.l.22 giugno 2012, n. 83, conv . con modif . nella l. 7 agosto 2012,n. 134, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012, pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, a meno che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; - la deduzione difensiva non coglie nel segno in quanto si rif er isce a una disposizione – l’art. 345 cod. proc. civ. – destinata a regolare la produzione di nuovi documenti e l’ammissione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello avverso alle sentenz e rese all’esito d i un procedimentoordinario di cognizione, m a non si estende al giudizio di appello avverso al le sentenze rese all’esito d i un procedimento sommario di cognizione, il quale riceve specifica disciplina, fornita,con riferimento al procedimento in esame, dal menzionato art. 702 quater cod. proc. civ. la cui formulazione non è stata interessata dalla citata novella legislativa; - il richiamo operato dalla sentenza impugnata all’art. 345 cod. proc. civ. è effettuato – condivisibilmente, per le ragioni indicate in precedenza – al solo fin e dell’in terpretazione del requisito della indispensabilità del nuovo documento e del nuovo mezzo di prova previsto dall’art. 702 quater cod. proc. civ. la loro ammissione nel giudizio di appello avverso alle sentenze rese all’esito di un giudizio sommariodi cognizione; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702 e 2724 cod. civ., per aver la Corte di appello posto a fondamento della sua decisione un documento – denominato «questionario persone fisiche al dettaglio » – privo di alcuna sottoscrizione e, in quanto tale, inidoneo a costituire prova dei fatti rappresentati contro di lui; - il motivo è inammissibile , in quanto si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie e della loro idoneità a dimostrare i fatti allegati operata dal giudice di merito che è a questi riservata (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 21 t.u.b. e 28 e 29, Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522, lamentando l’inesistenza o apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza dell’operazione controversa; -il motivo è infondato; -la Corte di appello ha affermato che « nel questionario di profilatura in atti … Amoroso ha dichiarato di possedere, da una scala da 1 a 10, un livello di conoscenza del funzionamento e/o degli strumenti del mercato finanziario pari a 8»e ha ritenuto che il prodotto finanziario acquistato, pur essendo connotato da un livello di rischiosità alto, era coerente con il profilo dichiarato e, per tale ragione, appropriato per l’investitore; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice e, pertanto, si sottrae alla censura formulata; - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;- le spese proc essuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu