CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 1994
Cassazione n. 44400/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1994 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 8/4/2021 della Corte di appello di Salerno, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello presentato in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Salem) in data 18/1/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è genericamente formulato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte con riguardo al carattere aspecifico delle doglianze riguardanti sia il giudizio di penale responsabilità -essendo stato accertato che il ricorrente non si era recato al nosocomio a prescindere dalla circostanza dell'avviso ai Carabinieri- sia il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche -essendo stata valorizzata la pluralità dei gravi precedenti, di per sé ostativi alla concessione delle attenuanti invocate-. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/7n rru -1 2021