CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 07275/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15837/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 202/36/12, depositata il 14/12/2012. F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15837/2013 Numero sezionale 279/2022 Numero di raccolta generale 7275/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui all’epigrafe, che aveva rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso d’accertamento e la conseguente cartella di pagamento, relativi all’Irpef, all’Irap ed all’Iva di cui all’anno d’imposta 2003, per il quale il contribuente aveva omesso la dichiarazione dei redditi. Il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CTR erroneamente disapplicato le sanzioni irrogate al contribuente con l’atto impositivo, sul presupposto che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisse responsabilità esclusiva del professionista che egli aveva incaricato, trattandosi di «sedicente commercialista», nei cui confronti lo stesso contribuente aveva sporto querela all’autorità giudiziaria. Rileva infatti l’Ufficio che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni per l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale, era sufficiente la colpa, peraltro presunta, concorrente del contribuente nella scelta n. 15837/2013 r.g. 2 F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15837/2013 Numero sezionale 279/2022 Numero di raccolta generale 7275/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 dell’incaricato dello stesso adempimento e, comunque, nella verifica dell’effettiva esecuzione dell’incarico. Il motivo è fondato. Dispone infatti l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 che : « Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.». Come questa Corte ha già rilevato, si tratta di norma generale, che si applica nel caso in cui il pagamento del tributo sia affidato ad un terzo e questi non vi provveda, prescindendo pertanto anche dalla qualifica di commercialista dell’incaricato ( Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19422, in motivazione). Tanto premesso, in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (cfr. Cass. 17/03/2017, n. 6930; Cass. 20/07/2018, n. 19422,cit.). Non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata (in combinazione con quella appellata, richiamata per relationem, che la ricorrente ha trascritto in parte qua nel ricorso ed ha allegato a quest’ultimo) che la CTR abbia effettuato nel merito l’accertamento dell’ adempimento, da parte del contribuente, dell’onere di provare l’ assenza della sua colpa concorrente, da verificare secondo i predetti principi. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo. n. 15837/2013 r.g. 3 F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15837/2013 Numero sezionale 279/2022 Numero di raccolta generale 7275/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 P.Q.M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.