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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 1966

Cassazione n. 44968/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/06/1966 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, che contesta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneuti in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); che, infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 99, quarto comma, 157, secondo e terzo comma, 161, secondo comma, e 648 cod. pen.,tenuto conto della recidiva reiterata , il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della pronuncia del provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/06/1966 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, che contesta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneuti in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); che, infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 99, quarto comma, 157, secondo e terzo comma, 161, secondo comma, e 648 cod. pen.,tenuto conto della recidiva reiterata , il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della pronuncia del provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023
Sentenza Cassazione n. 44968/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris