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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 11956/2023

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LAVORO PUBBLICOFATTO

1. Con sentenza n. 306/2017 la Corte d’appello di Messina rigettava l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Messina, che aveva accertato il diritto della lavoratrice all’inquadramento nel profilo di [OSCURATO:PERSONA] contabile C, area funzionale C ed alle conseguenti differenze retributive, con decorrenza dal 16 giugno 2001 (dopo il superamento dell’apposito corso professionale volto a consentire la riallocazione dei consiglieri di ragioneria ad esaurimento e dei funzionari amministrativi contabili del ruolo ad esaurimento).

2. La Corte territorialeevidenziava che l’art. 10 del CCNI 28 giugno 2000 del Ministero dell’Interno aveva espressamente previsto la riallocazione dei consiglieri di ragioneria ad esaurimento e dei funzionari amministrativo- contabili, stabilendone il passaggio al profilo di direttore amministrativo contabile, da effettuarsi in via prioritaria previo superamento del relativo corso.

Riteneva che il termine “riallocazione” dovesse essere inteso come riconoscimento di un differente grado di specializzazione e di professionalità ai funzionari amministrativo-contabili, considerato che possedevano già la necessaria qualificazione, essendo stati reclutati ab origine con una procedura concorsuale riservata a soggetti laureati e previo espletamento di un corso di formazione professionale, mentre il diverso termine “riqualificazione”, utilizzato nella dichiarazione congiunta del 13 febbraio 2001, era riferito agli impiegati di concetto, per i quali era stata prevista una diversa procedura per la progressione orizzontale.

Attribuiva lo stesso s enso all’espressione “da effettuarsi in via prioritaria”, con la quale si era inteso garantire che la progressione orizzontale concernente i funzionari amministrativi-contabili dovesse avere luogo prima di ogni altra similare progressione in carriera degli impiegati di concetto.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Ministero dell’Interno, prospettando un unico motivo di ricorsoassistito da memoria.

4. La lavoratrice è rimastaintimata.DIRITTO

1. Con l’unico articolato motivo di ricorso, il Ministero dell’Internoprospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.10, comma terzo, del [OSCURATO:PERSONA] integrativo al CCNL 1998/2001 del Ministero dell’Interno, stipulato in data 28 giugno 2000, relativamente al terzo comma delle “Regole di prima applicazione”.

Deduce che tale disposizione, pur prevedendo in favore dei consiglieri di ragioneriail riconoscimento di una riserva nell’attribuzione dei posti disponibili nella posizione economica apicale dell’area C e l’attribuzione di tali posti riservati secondo percorsi procedimentali differenziati rispetto a quelli del personale di concetto, previosuperamento di un corso ai fini della riallocazione, non contiene alcuna indicazione di carattere temporale in ordine alla decorrenza dell’inquadramento, e non comporta dunquesotto tale profilo il riconoscimento di alcuno specifico diritto degli interessati.

Osservache l’espressione “in via prioritaria” non ha una precisa connotazione di carattere temporale, ma si limita ad evidenziare l’esistenza di un regime di inquadramento differenziato per i funzionari contabili rispetto a l restante personale, sotto il profilo della priorità nell’attribuzione dei posti disponibili nella posizione economica apicale dell’area C e delle modalità di attribuzione dei medesimi.

Argomenta che il privilegio attribuito ai consiglieri di ragioneria a d esaurimento consiste nel riservare loro una quota di posti destinati al passaggio internoe nel dispensarli dalla partecipazione allo stesso corso- concorso per titoli ed esami previsto per il restante personale, essendo stato richiesto il superamento di un corso di riqualificazione semplificato e diversamente disciplinato, ma non riguarda la decorrenza temporale dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale.

Evidenzia in propositoche la dichiarazione congiunta del 13 febbraio 2001 , con cui le parti hanno concordato la decorrenza del l’inquadramento dei partecipanti ai corsi di riqualificazione, per tutte le posizioni economiche interessate, dal primo giorno del mese successivo alla definizione dell’ultima procedura selettiva nell’anno di riferimento, non contiene dati testuali che consentano di escludere il riferimento ai corsi che i consiglieri di ragioneria erano tenuti a superare per essere inquadrati nella posizione C3 .

3. Ilricorso è inammissibile .

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, aisensi dell’art.63 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1,n.3 c od. proc. civ., come modificato dal d. lgs. n.40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art.47, comma 8, del d. lgs. n.165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione decentrata rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n.5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis ( Cass. n. 8906/2023; Cass. n.3367/2023; Cass. 32697/2022 ; Cass. 25626/2020, 7568/2020, 20917/2019, 33312/2018; Cass. n.16954/2018; Cass.n.10094/2018; 16705/2018, 4921/2016, Cass. 15934/2013, Cass. 6748/2010, Cass. 28859/2008, Cass.20599/2006; Cass. 5565/2004), nella specie non dedotti.

3. Il ricorso vadunque dichiarato inammissibile.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto l’intimatanon ha svolto attività difensiva.

5. N on occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13,c. 1 quater,d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo la norma tro vare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Non sussistono i presupposti, ex art.13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, a carico della parte ricorrente soccombente, dell’ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LAVORO PUBBLICOFATTO 1. Con sentenza n. 306/2017 la Corte d’appello di Messina rigettava l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Messina, che aveva accertato il diritto della lavoratrice all’inquadramento nel profilo di [OSCURATO:PERSONA] contabile C, area funzionale C ed alle conseguenti differenze retributive, con decorrenza dal 16 giugno 2001 (dopo il superamento dell’apposito corso professionale volto a consentire la riallocazione dei consiglieri di ragioneria ad esaurimento e dei funzionari amministrativi contabili del ruolo ad esaurimento). 2. La Corte territorialeevidenziava che l’art. 10 del CCNI 28 giugno 2000 del Ministero dell’Interno aveva espressamente previsto la riallocazione dei consiglieri di ragioneria ad esaurimento e dei funzionari amministrativo- contabili, stabilendone il passaggio al profilo di direttore amministrativo contabile, da effettuarsi in via prioritaria previo superamento del relativo corso. Riteneva che il termine “riallocazione” dovesse essere inteso come riconoscimento di un differente grado di specializzazione e di professionalità ai funzionari amministrativo-contabili, considerato che possedevano già la necessaria qualificazione, essendo stati reclutati ab origine con una procedura concorsuale riservata a soggetti laureati e previo espletamento di un corso di formazione professionale, mentre il diverso termine “riqualificazione”, utilizzato nella dichiarazione congiunta del 13 febbraio 2001, era riferito agli impiegati di concetto, per i quali era stata prevista una diversa procedura per la progressione orizzontale. Attribuiva lo stesso s enso all’espressione “da effettuarsi in via prioritaria”, con la quale si era inteso garantire che la progressione orizzontale concernente i funzionari amministrativi-contabili dovesse avere luogo prima di ogni altra similare progressione in carriera degli impiegati di concetto. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Ministero dell’Interno, prospettando un unico motivo di ricorsoassistito da memoria. 4. La lavoratrice è rimastaintimata.DIRITTO 1. Con l’unico articolato motivo di ricorso, il Ministero dell’Internoprospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.10, comma terzo, del [OSCURATO:PERSONA] integrativo al CCNL 1998/2001 del Ministero dell’Interno, stipulato in data 28 giugno 2000, relativamente al terzo comma delle “Regole di prima applicazione”. Deduce che tale disposizione, pur prevedendo in favore dei consiglieri di ragioneriail riconoscimento di una riserva nell’attribuzione dei posti disponibili nella posizione economica apicale dell’area C e l’attribuzione di tali posti riservati secondo percorsi procedimentali differenziati rispetto a quelli del personale di concetto, previosuperamento di un corso ai fini della riallocazione, non contiene alcuna indicazione di carattere temporale in ordine alla decorrenza dell’inquadramento, e non comporta dunquesotto tale profilo il riconoscimento di alcuno specifico diritto degli interessati. Osservache l’espressione “in via prioritaria” non ha una precisa connotazione di carattere temporale, ma si limita ad evidenziare l’esistenza di un regime di inquadramento differenziato per i funzionari contabili rispetto a l restante personale, sotto il profilo della priorità nell’attribuzione dei posti disponibili nella posizione economica apicale dell’area C e delle modalità di attribuzione dei medesimi. Argomenta che il privilegio attribuito ai consiglieri di ragioneria a d esaurimento consiste nel riservare loro una quota di posti destinati al passaggio internoe nel dispensarli dalla partecipazione allo stesso corso- concorso per titoli ed esami previsto per il restante personale, essendo stato richiesto il superamento di un corso di riqualificazione semplificato e diversamente disciplinato, ma non riguarda la decorrenza temporale dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale. Evidenzia in propositoche la dichiarazione congiunta del 13 febbraio 2001 , con cui le parti hanno concordato la decorrenza del l’inquadramento dei partecipanti ai corsi di riqualificazione, per tutte le posizioni economiche interessate, dal primo giorno del mese successivo alla definizione dell’ultima procedura selettiva nell’anno di riferimento, non contiene dati testuali che consentano di escludere il riferimento ai corsi che i consiglieri di ragioneria erano tenuti a superare per essere inquadrati nella posizione C3 . 3. Ilricorso è inammissibile . La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, aisensi dell’art.63 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1,n.3 c od. proc. civ., come modificato dal d. lgs. n.40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art.47, comma 8, del d. lgs. n.165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione decentrata rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n.5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis ( Cass. n. 8906/2023; Cass. n.3367/2023; Cass. 32697/2022 ; Cass. 25626/2020, 7568/2020, 20917/2019, 33312/2018; Cass. n.16954/2018; Cass.n.10094/2018; 16705/2018, 4921/2016, Cass. 15934/2013, Cass. 6748/2010, Cass. 28859/2008, Cass.20599/2006; Cass. 5565/2004), nella specie non dedotti. 3. Il ricorso vadunque dichiarato inammissibile. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto l’intimatanon ha svolto attività difensiva. 5. N on occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13,c. 1 quater,d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo la norma tro vare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Non sussistono i presupposti, ex art.13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, a carico della parte ricorrente soccombente, dell’ulteriore im