Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39978/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi per aver escluso l'operatività della recidiva e, considerate le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ridotto la pena, l'ha confermata nel resto.

2. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 624- bis cod. pen., per essersi impossessato di una collana in oro giallo con pendente a forma di cuore che sottraeva, al fine di trarne profitto, a [OSCURATO:PERSONA], mediante introduzione nell'abitazione di questa.

3. Il ricorso si fonda su due motivi con cui si deducono:

3.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata derubricazione dell'art. 624-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 646 cod. pen. e conseguente declaratoria di estinzione del reato per difetto della condizione di procedibilità.

La Corte territoriale ha operato un integrale rinvio alle argomentazioni del primo giudice senza adeguatamente vagliare i motivi di appello proposti.

L'istruttoria dibattimentale aveva, infatti, acclarato che la persona offesa aveva denunciato la sottrazione della collanina soltanto dopo l'intervento dei Carabinieri; che il monile era stato spontaneamente consegnato dal nipote della signora Leuzzi con il quale l'imputato intratteneva rapporti di amicizia caratterizzati da un continuo scambio di beni; che il bene era stato restituito alla persona offesa ancor prima che la stessa si fosse accorta della sottrazione.

3.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza con riferimento alla mancata esclusione della parte civile per mancanza di interesse ad agire, atteso che la persona offesa ha ricevuto in restituzione il bene, oggetto del reato, prima ancora della proposizione della denuncia di furto.

4. Richiesta la discussione orale, il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso ed il difensore per l'accoglimento dei motivi.

5. Il ricorso è inammissibile, giacché sviluppa motivi che non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata e che, come tali, risultano affetti da genericità.

Più volte, infatti, questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez.2, n.30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441; Sez.2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (in questi termini: Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc.

Candita e altri, Rv. 244181).

Inoltre, nell'esporre la vicenda il ricorrente si sofferma su elementi di mero fatto, non suscettibili di sindacato da parte di questa Corte di legittimità, apparendo la decisione impugnata frutto di un'attenta valutazione delle risultanze probatorie, puntualmente enunciate dai giudici di merito, mentre la tesi alternativa proposta dal difensore ("che riposa sulla sua sola parola", come afferma espressamente la Corte di Lecce) è rimasta del tutto priva di qualsivoglia riscontro obiettivo.

6. Ineccepibile, altresì, la risposta fornita dalla Corte territoriale al secondo motivo di appello, riproposto oggi come secondo motivo di ricorso, riguardante l'asserita assenza di danno da reato, essendo stato il bene oggetto di furto restituito alla proprietaria solo all'esito dell'intervento dei Carabinieri, circostanza di per sé non idonea ad escludere un pregiudizio derivante dall'azione delittuosa.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi per aver escluso l'operatività della recidiva e, considerate le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ridotto la pena, l'ha confermata nel resto. 2. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 624- bis cod. pen., per essersi impossessato di una collana in oro giallo con pendente a forma di cuore che sottraeva, al fine di trarne profitto, a [OSCURATO:PERSONA], mediante introduzione nell'abitazione di questa. 3. Il ricorso si fonda su due motivi con cui si deducono: 3.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata derubricazione dell'art. 624-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 646 cod. pen. e conseguente declaratoria di estinzione del reato per difetto della condizione di procedibilità. La Corte territoriale ha operato un integrale rinvio alle argomentazioni del primo giudice senza adeguatamente vagliare i motivi di appello proposti. L'istruttoria dibattimentale aveva, infatti, acclarato che la persona offesa aveva denunciato la sottrazione della collanina soltanto dopo l'intervento dei Carabinieri; che il monile era stato spontaneamente consegnato dal nipote della signora Leuzzi con il quale l'imputato intratteneva rapporti di amicizia caratterizzati da un continuo scambio di beni; che il bene era stato restituito alla persona offesa ancor prima che la stessa si fosse accorta della sottrazione. 3.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza con riferimento alla mancata esclusione della parte civile per mancanza di interesse ad agire, atteso che la persona offesa ha ricevuto in restituzione il bene, oggetto del reato, prima ancora della proposizione della denuncia di furto. 4. Richiesta la discussione orale, il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso ed il difensore per l'accoglimento dei motivi. 5. Il ricorso è inammissibile, giacché sviluppa motivi che non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata e che, come tali, risultano affetti da genericità. Più volte, infatti, questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez.2, n.30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441; Sez.2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (in questi termini: Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181). Inoltre, nell'esporre la vicenda il ricorrente si sofferma su elementi di mero fatto, non suscettibili di sindacato da parte di questa Corte di legittimità, apparendo la decisione impugnata frutto di un'attenta valutazione delle risultanze probatorie, puntualmente enunciate dai giudici di merito, mentre la tesi alternativa proposta dal difensore ("che riposa sulla sua sola parola", come afferma espressamente la Corte di Lecce) è rimasta del tutto priva di qualsivoglia riscontro obiettivo. 6. Ineccepibile, altresì, la risposta fornita dalla Corte territoriale al secondo motivo di appello, riproposto oggi come secondo motivo di ricorso, riguardante l'asserita assenza di danno da reato, essendo stato il bene oggetto di furto restituito alla proprietaria solo all'esito dell'intervento dei Carabinieri, circostanza di per sé non idonea ad escludere un pregiudizio derivante dall'azione delittuosa. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio
Sentenza Cassazione n. 39978/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris