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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 15604/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8594/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ([OSCURATO:TELEFONO]-[OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 13756881002, Ministero Della Giustizia 8018440587, - intimato - avverso la sentenza n. 2594/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 31/8/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/1/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cagliari ha rigettato l'opposizione spiegata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della giustizia e della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione alle cartelle di pagamento n. 025025-2012-0015895747, 025025-2012-0018155041 e 025025-2012-0018155042 relative a «spese Cassa ammende e spese processuali», notificategli il 5/7/2012.

Avverso la suindicata pronunzia lo Stara propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi illustrati da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente osservato che il ricorso è improcedibile.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio per cassazione, ex art. 369, 2° co. n. 4, c.p.c. ( come modificato dall'art. 7 d.lgs. n. 40 del 2006 ) il ricorrente ha l'onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, «gli atti processuali> e in particolare i «documenti» sui quali «il ricorso si fonda», onere che quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte alla stregua del principio di strumentalità delle forme processuali si considera soddisfatto anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti ( v.

Cass., 5/5/2021, n. 11805; Cass., 3/5/2019, n. 11599; Cass., 18/9/2017, n. 21554; Cass., 11/1/2016, n. 195; Cass., Sez.

Un., 3/11/2011, n. 22726 ).

Orbene, pur risultando espressamente dato atto nel ricorso che la cartella e la proposta «opposizione» in argomento consistono nel «documento sub 1/1-3 del fascicolo di parte di primo grado, qui prodotto» ( pag. 2 ) nonché nell'«atto 1 fasc. parte primo grado, qui prodotto, già citato» e nel «doc. 1 fasc. parte primo grado, qui prodotto» (pag. 5), gli stessi non si rinvengono invero in atti.

Né d'altro canto il ricorrente deduce di voler fare riferimento alla presenza dei medesimi nel fascicolo d'ufficio del giudice di appello, come ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte in alternativa all'onere di produzione ex art. 369, 2° co. n. 4 c.p.c. ( Cass., Sez.

Un., 3/11/2011, n. 22726 ).

A tale stregua, il ricorso è improcedibile ex art. 369, 2° co. n. 4, c.p.c., non risultando questa Corte messa in grado di esaminare gli atti sui quali il ricorrente l'ha fondato.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, 20/1/2022 ErEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8594/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ([OSCURATO:TELEFONO]-[OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 13756881002, Ministero Della Giustizia 8018440587, - intimato - avverso la sentenza n. 2594/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 31/8/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/1/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cagliari ha rigettato l'opposizione spiegata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della giustizia e della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione alle cartelle di pagamento n. 025025-2012-0015895747, 025025-2012-0018155041 e 025025-2012-0018155042 relative a «spese Cassa ammende e spese processuali», notificategli il 5/7/2012. Avverso la suindicata pronunzia lo Stara propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi illustrati da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente osservato che il ricorso è improcedibile. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio per cassazione, ex art. 369, 2° co. n. 4, c.p.c. ( come modificato dall'art. 7 d.lgs. n. 40 del 2006 ) il ricorrente ha l'onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, «gli atti processuali> e in particolare i «documenti» sui quali «il ricorso si fonda», onere che quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte alla stregua del principio di strumentalità delle forme processuali si considera soddisfatto anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti ( v. Cass., 5/5/2021, n. 11805; Cass., 3/5/2019, n. 11599; Cass., 18/9/2017, n. 21554; Cass., 11/1/2016, n. 195; Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726 ). Orbene, pur risultando espressamente dato atto nel ricorso che la cartella e la proposta «opposizione» in argomento consistono nel «documento sub 1/1-3 del fascicolo di parte di primo grado, qui prodotto» ( pag. 2 ) nonché nell'«atto 1 fasc. parte primo grado, qui prodotto, già citato» e nel «doc. 1 fasc. parte primo grado, qui prodotto» (pag. 5), gli stessi non si rinvengono invero in atti. Né d'altro canto il ricorrente deduce di voler fare riferimento alla presenza dei medesimi nel fascicolo d'ufficio del giudice di appello, come ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte in alternativa all'onere di produzione ex art. 369, 2° co. n. 4 c.p.c. ( Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726 ). A tale stregua, il ricorso è improcedibile ex art. 369, 2° co. n. 4, c.p.c., non risultando questa Corte messa in grado di esaminare gli atti sui quali il ricorrente l'ha fondato. Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 20/1/2022 ErEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]