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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 34667/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA]Agostini - Presidente - Sent. n. 1770 sez. [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 31638/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore – ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 11/07/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34667/2025 Roma, lì, 23/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivi della impugnazione, violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. ed irrogazione di una pena pecuniaria illegale, avendo la Corte aggravato il trattamento sanzionatorio, in relazione alla pena pecuniaria irrogata in primo grado.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni dei motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, ancorché rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258).

La compatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà di impugnazione, è già stata più volte riconosciuta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619).

3. Nel caso in esame, la Corte di merito, avendo stimato “illegale” la pena pecuniaria irrogata in primo grado (in misura inferiore al limite edittale minimo), ha invitato le parti a concordare sulla misura di una pena pecuniaria rientrante nel perimetro della forbice edittale.

Le parti hanno quindi volontariamente scelto di concordare una misura della pena “legale”, pur se superiore a quella irrogata in primo grado.

3.1. Orbene, deve dunque verificarsi, in primo luogo, se sussista la denunziata violazione del divieto di reformatio in peius, in secondo luogo, se la violazione di legge denunziata con il motivo di ricorso sia tale da dar luogo alla condanna ad una pena illegale o integri piuttosto un caso di sola violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), come tale non censurabile in caso di concordato sulla pena.

Orbene, secondo l’orientamento largamente prevalente di questa Corte (Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023, Wang, Rv. 284565 – 01; Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018, Barresi, Rv. 274264 – 01; Sez. 6, n. 27723 del 05/03/2013, Carandente, Rv. 256801 – 01; Sez. 6, n. 2936 del 16/12/2009, dep. 2010, Bertolini, Rv. 246137 – 01; contra, Sez. 4, n. 7086 del 12/11/2020, dep. 2021, Mambrini, Rv. 280947 – 01), ribadito anche da ultimo (cfr., Sez. 5, n. 21871 del 17/04/2024, Esposito, nonché Sez. 2, n. 17638 del 09/04/2024, S., non massimate) e condiviso dal Collegio, non vìola il divieto della reformatio in peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed in ipotesi aumenti quella pecuniaria, determinando però una pena che, operato il ragguaglio ex art. 135 cod. pen., non risulti superiore – come avvenuto nel caso di specie – a quella complessivamente irrogata dal Giudice di primo grado.

Non sussiste dunque la denunciata violazione del divieto di reformatio in peius.

In ogni caso, la doglianza riguarda, ad avviso del Collegio, la violazione di un divieto posto dalla disposizione normativa di carattere processuale (art. 297, comma 3, cod. proc. pen.), non già una effettiva ipotesi di “pena illegale”, dovendosi per tale intendere, secondo l'insegnamento di Sez.

U. n. 33040 del 2015, Jazouwi, quella che non corrisponde “… per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio”.

Sicché, il procedimento determinativo della pena, come concordata, pur violativo della prescrizione processuale, non rientra nelle ipotesi di pena illegale (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; contra, Sez. 1, n. 14325 del 01/04/2025, Salvo, Rv. 287879).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2025.

Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA]Agostini - Presidente - Sent. n. 1770 sez. [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 31638/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore – ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 11/07/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34667/2025 Roma, lì, 23/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivi della impugnazione, violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. ed irrogazione di una pena pecuniaria illegale, avendo la Corte aggravato il trattamento sanzionatorio, in relazione alla pena pecuniaria irrogata in primo grado. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni dei motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, ancorché rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258). La compatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà di impugnazione, è già stata più volte riconosciuta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619). 3. Nel caso in esame, la Corte di merito, avendo stimato “illegale” la pena pecuniaria irrogata in primo grado (in misura inferiore al limite edittale minimo), ha invitato le parti a concordare sulla misura di una pena pecuniaria rientrante nel perimetro della forbice edittale. Le parti hanno quindi volontariamente scelto di concordare una misura della pena “legale”, pur se superiore a quella irrogata in primo grado. 3.1. Orbene, deve dunque verificarsi, in primo luogo, se sussista la denunziata violazione del divieto di reformatio in peius, in secondo luogo, se la violazione di legge denunziata con il motivo di ricorso sia tale da dar luogo alla condanna ad una pena illegale o integri piuttosto un caso di sola violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), come tale non censurabile in caso di concordato sulla pena. Orbene, secondo l’orientamento largamente prevalente di questa Corte (Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023, Wang, Rv. 284565 – 01; Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018, Barresi, Rv. 274264 – 01; Sez. 6, n. 27723 del 05/03/2013, Carandente, Rv. 256801 – 01; Sez. 6, n. 2936 del 16/12/2009, dep. 2010, Bertolini, Rv. 246137 – 01; contra, Sez. 4, n. 7086 del 12/11/2020, dep. 2021, Mambrini, Rv. 280947 – 01), ribadito anche da ultimo (cfr., Sez. 5, n. 21871 del 17/04/2024, Esposito, nonché Sez. 2, n. 17638 del 09/04/2024, S., non massimate) e condiviso dal Collegio, non vìola il divieto della reformatio in peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed in ipotesi aumenti quella pecuniaria, determinando però una pena che, operato il ragguaglio ex art. 135 cod. pen., non risulti superiore – come avvenuto nel caso di specie – a quella complessivamente irrogata dal Giudice di primo grado. Non sussiste dunque la denunciata violazione del divieto di reformatio in peius. In ogni caso, la doglianza riguarda, ad avviso del Collegio, la violazione di un divieto posto dalla disposizione normativa di carattere processuale (art. 297, comma 3, cod. proc. pen.), non già una effettiva ipotesi di “pena illegale”, dovendosi per tale intendere, secondo l'insegnamento di Sez. U. n. 33040 del 2015, Jazouwi, quella che non corrisponde “… per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio”. Sicché, il procedimento determinativo della pena, come concordata, pur violativo della prescrizione processuale, non rientra nelle ipotesi di pena illegale (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; contra, Sez. 1, n. 14325 del 01/04/2025, Salvo, Rv. 287879). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2025. Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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