Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 36401/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di c:assazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 settembre 2022 la Corte di appello di Roma, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 15 febbraio 2022 con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, patrimoniale e documentale e lo aveva condannato alla pena di quattro anni e sei mesi anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e con le pene accessorie fallimentari per la durata di otto anni.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (richiamando gli artt. 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., 223, comma 2, n. 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, 223, comma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall.), adducendo che la decisione di merito avrebbe incentrato la propria motivazione sulla circostanza che il Benna fosse l'unico amministratore della società e che, dunque, non siano emersi ulteriori soggetti cui attribuire il ruolo di amministratori di fatto, ed anzi sulla carenza di allegazioni difensive al riguardo; e sulla asserita impossibilità di escludere l'elemento soggettivo, non essendo ammissibile sostenere che il titolare della qualifica di amministratore di una società a responsabilità limitata possa compiere operazioni di rilevante gravità come quelle contestate senza essere in grado di prevederne e valutarne le conseguenze.

Ad avviso del ricorrente, si tratterebbe di una motivazione generica e apodittica, che non indica in alcun modo le ragioni per cui i reati dovrebbero ritenersi consumati e il Benna ne sarebbe responsabile, finendo per dare corso a un'inversione dell'onere della prova e riprodurre la prima decisione in maniera apodittica e stereotipa e in sostanza operando un rigido automatismo tra la carica ricoperta e la responsabilità penale (senza verificare in alcun modo se l'imputato si sia o meno mantenuto estraneo all'amministrazione della società) e non argomentando anche sotto il profilo soggettivo in conformità alla legge e ai princìpi costituzionali.

2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 133, 62 -bis cod. pen. e 581 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, adducendo che la determinatezza dei motivi di impugnazione dovrebbe essere volta ad accertarne la chiarezza e la specificità in rapporto al principio della domanda e in ossequio al favor ímpugnationis; e che la Corte territoriale, nel determinare la pena, non avrebbe preso in considerazione tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. limitandosi a fare riferimento alla gravità del fatto, senza motivare in maniera esaustiva neppure sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiesta della difesa con l'atto d'appello e senza valutare l'effettivo contributo dell'imputato allo svolgimento dei fatti, in sostanza rendendo una motivazione di stile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Il primo motivo contiene assedi intrinsecamente generici, che non si sono confrontati compiutamente con la decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), in particolare non considerando: - che oggetto di doglianza con l'atto di appello (cfr. primo motivo), era stata la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti in imputazione in capo all'imputato, in relazione alla quale si era prospettato il suo ruolo di mero amministratore di diritto (ossia di prestanome), peraltro in maniera apodittica, non occorrendo pertanto che la Corte distrettuale argomentasse sulla sussistenza dei reati ritenuti dal primo Giudice; - e che la sentenza impugnata ha negato fondatezza a tale allegazione, richiamando quanto rassegnato dal curatore fallimentare (in conformità con le visure relative alla società), rimarcando che il Benna è stato amministratore unico della società dal 2008, evidenziando l'indeterminatezza delle allegazioni difensive (che non hanno in alcun modo circostanziato tale asserto) e l'inverosimiglianza di esse (tenuto conto delle specifiche operazioni illecite in contestazione); ed ha attribuito al Benna, a decorrere dal 2014, la decisione di condurre al fallimento l'ente, indicando gli elementi che ha ritenuto sintomatici di essa e richiamando la strumentalità della sottrazione delle scritture contabili (anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha anzitutto ritenuto inammissibile in parte qua l'appello per difetto di specificità, per vero correttamente, atteso che esso (cfr. il secondo e il terzo motivo) si era limitato a chiedere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, assumendo solo che esse fossero state «ingiustamente denegate» r senza relazionarsi in alcun modo col tenore della decisione di primo grado che aveva esplicitato le ragioni per cui non ne aveva ravvisato i presupposti, nonché a denunciare l'eccessiva misura delle sanzioni e a chiedere la rideterminazione in melius, in difetto di qualsivoglia argomentazione.

Inoltre, il ricorso è parimenti manifestamente infondato nella parte in cui ha censurato la decisione di appello per aver indicato solo taluni degli elementi (ossia quelli che ha ritenuto preponderanti, ivi compresi i precedenti dell'imputato), contemplati dall'ad. 133 cod. pen. al fine della determinazione del trattamento sanzionatorio (anche con riguardo all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche), il che è invece per costante giurisprudenza un iter conforme a legge (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) con il quale l'impugnazione non si è neppure confrontata compiutamente, difettando di specificità.

2. Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di c:assazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 settembre 2022 la Corte di appello di Roma, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 15 febbraio 2022 con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, patrimoniale e documentale e lo aveva condannato alla pena di quattro anni e sei mesi anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e con le pene accessorie fallimentari per la durata di otto anni. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (richiamando gli artt. 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., 223, comma 2, n. 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, 223, comma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall.), adducendo che la decisione di merito avrebbe incentrato la propria motivazione sulla circostanza che il Benna fosse l'unico amministratore della società e che, dunque, non siano emersi ulteriori soggetti cui attribuire il ruolo di amministratori di fatto, ed anzi sulla carenza di allegazioni difensive al riguardo; e sulla asserita impossibilità di escludere l'elemento soggettivo, non essendo ammissibile sostenere che il titolare della qualifica di amministratore di una società a responsabilità limitata possa compiere operazioni di rilevante gravità come quelle contestate senza essere in grado di prevederne e valutarne le conseguenze. Ad avviso del ricorrente, si tratterebbe di una motivazione generica e apodittica, che non indica in alcun modo le ragioni per cui i reati dovrebbero ritenersi consumati e il Benna ne sarebbe responsabile, finendo per dare corso a un'inversione dell'onere della prova e riprodurre la prima decisione in maniera apodittica e stereotipa e in sostanza operando un rigido automatismo tra la carica ricoperta e la responsabilità penale (senza verificare in alcun modo se l'imputato si sia o meno mantenuto estraneo all'amministrazione della società) e non argomentando anche sotto il profilo soggettivo in conformità alla legge e ai princìpi costituzionali. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 133, 62 -bis cod. pen. e 581 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, adducendo che la determinatezza dei motivi di impugnazione dovrebbe essere volta ad accertarne la chiarezza e la specificità in rapporto al principio della domanda e in ossequio al favor ímpugnationis; e che la Corte territoriale, nel determinare la pena, non avrebbe preso in considerazione tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. limitandosi a fare riferimento alla gravità del fatto, senza motivare in maniera esaustiva neppure sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiesta della difesa con l'atto d'appello e senza valutare l'effettivo contributo dell'imputato allo svolgimento dei fatti, in sostanza rendendo una motivazione di stile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Il primo motivo contiene assedi intrinsecamente generici, che non si sono confrontati compiutamente con la decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), in particolare non considerando: - che oggetto di doglianza con l'atto di appello (cfr. primo motivo), era stata la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti in imputazione in capo all'imputato, in relazione alla quale si era prospettato il suo ruolo di mero amministratore di diritto (ossia di prestanome), peraltro in maniera apodittica, non occorrendo pertanto che la Corte distrettuale argomentasse sulla sussistenza dei reati ritenuti dal primo Giudice; - e che la sentenza impugnata ha negato fondatezza a tale allegazione, richiamando quanto rassegnato dal curatore fallimentare (in conformità con le visure relative alla società), rimarcando che il Benna è stato amministratore unico della società dal 2008, evidenziando l'indeterminatezza delle allegazioni difensive (che non hanno in alcun modo circostanziato tale asserto) e l'inverosimiglianza di esse (tenuto conto delle specifiche operazioni illecite in contestazione); ed ha attribuito al Benna, a decorrere dal 2014, la decisione di condurre al fallimento l'ente, indicando gli elementi che ha ritenuto sintomatici di essa e richiamando la strumentalità della sottrazione delle scritture contabili (anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha anzitutto ritenuto inammissibile in parte qua l'appello per difetto di specificità, per vero correttamente, atteso che esso (cfr. il secondo e il terzo motivo) si era limitato a chiedere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, assumendo solo che esse fossero state «ingiustamente denegate» r senza relazionarsi in alcun modo col tenore della decisione di primo grado che aveva esplicitato le ragioni per cui non ne aveva ravvisato i presupposti, nonché a denunciare l'eccessiva misura delle sanzioni e a chiedere la rideterminazione in melius, in difetto di qualsivoglia argomentazione. Inoltre, il ricorso è parimenti manifestamente infondato nella parte in cui ha censurato la decisione di appello per aver indicato solo taluni degli elementi (ossia quelli che ha ritenuto preponderanti, ivi compresi i precedenti dell'imputato), contemplati dall'ad. 133 cod. pen. al fine della determinazione del trattamento sanzionatorio (anche con riguardo all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche), il che è invece per costante giurisprudenza un iter conforme a legge (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) con il quale l'impugnazione non si è neppure confrontata compiutamente, difettando di specificità. 2. Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
Decreto Cassazione n. 36401/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris