CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21778/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (gia' [OSCURATO:PERSONA])in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Spa in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] resistente-Numero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 192/2021depositata il 22/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale debitrice principale e i signori [OSCURATO:PERSONA] eOrsini Enrico, quali fideiussori hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] spachiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 340/2004 emesso dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui veniva ingiunto agli opponenti di pagarein solido fra loro la somma di euro 1.012.292,25, rappresentando che lapredetta, risultante dalla somma dei saldi di tre rapporti in essere con labanca, non era dovuta in quanto frutto di illegittima applicazione diinteressi anatocistici trimestrali, tassi d’interesse ultralegali non pattuitiper iscritto e unilateralmente applicati dall’istituto, commissioni dimassimo scoperto e spese non pattuite.La causa veniva istruita a mezzo di CTU contabile. Nelle more, tuttavia,a seguito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa era interrotta. Successivamente la [OSCURATO:SOCIETA]riassumeva il processo interrotto con atto di citazione in riassunzionenotificato il 04/02/2011 alla sola [OSCURATO:PERSONA], perl'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. All’udienza si costituiva [OSCURATO:SOCIETA] eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione dellegale rappresentante della società fallita e il difetto di legittimazionepassiva della [OSCURATO:PERSONA] nel frattempo incorporatain [OSCURATO:SOCIETA]. All’udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2014compariva il procuratore per gli opponenti ed anche il sig. [OSCURATO:PERSONA], ribadendo il diritto ad usufruire del gratuito patrocinio.Numero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il Tribunale accoglieva l’opposizione proposta e revocava il decretoingiuntivo condannando gli opponenti al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della minor somma di € 552,919,77.2.- Contro la sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e OrsiniEnrico; Monte dei paschi di [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva resistendo al gravamee proponendo anche appello incidentale con il quale chiedeva dichiararsil’estinzione del giudizio di primo grado nei confronti degli appellanti nellaloro qualità di garanti della fallita, [OSCURATO:PERSONA], la conseguenteinammissibilità dell’appello principale e, per l’effetto, la conferma deldecreto opposto, in quanto, dopo l’interruzione a seguito del fallimentodella società, il giudizio non era stato riassunto anche dai (o nei confrontidei fideiussori), i quali nemmeno si erano costituiti.3.- La Corte d’appello di Ancona ha accolto l’appello incidentale dellaBanca e dichiarato inammissibile l’appello principale affermando che ilprimo giudice avrebbe dovuto dichiarare estinto il primo giudizio nei loroconfronti per mancata riassunzione, ed osservando in sintesi che:- il processo di primo grado veniva dichiarato interrotto all’udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a causa del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA];- la sola [OSCURATO:SOCIETA] riassumeva il processo interrotto ed esclusivamentenei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa in data[OSCURATO:DATA_NASCITA];- il giudizio non veniva riassunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e OrsiniEnrico,dunque, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione nei loroconfronti del giudizio di primo grado per mancata riassunzione e,conseguentemente, dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo.Come aggiunge il ricorrente nella propria memoria, con successivaordinanza del 6.9.2022 - nelle more del ricorso per cassazione – suistanza di MPS la Corte d’appello ha corretto il dispositivo della sentenzaintegrandolo con il seguente periodo «e, in riforma della decisione diNumero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/2026primo grado (sentenza n. 621/2014 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), dichiararel’intervenuta estinzione del giudizio di primo grado rubricato al nr.2126/2004 RG Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eOrsini Enrico, con il conseguente passaggio in giudicato del decretoingiuntivo n. 340/2004 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]».3. – Avverso la decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base didue motivi di cassazione ed ha depositato memoria. [OSCURATO:SOCIETA].– cessionaria del credito oggetto del giudizio- si è costituita concontroricorso tramite la procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA]. (giàItalfondiario S.p.A.); ad essa è poi succeduta nel rapporto controverso inragione di cessione del 30.6.2023 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che è intervenuta exart. 111 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata,come [OSCURATO:PERSONA], liticonsorte nel processo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorsodepositato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dell’intervento della [OSCURATO:SOCIETA]., in adesione alla contestazione sollevata dal ricorrente circa laprova della sussistenza dell’invocato contratto di cessione del 20.12.2017con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe ceduto una serie di crediti infavore della predetta [OSCURATO:SOCIETA]., e, di conseguenza, del presuppostodella seconda cessione da parte di questa in favore della Cherry BankS.p.a.Osserva il ricorrente che la controparte deposita al doc.5 un documentoche impropriamente definisce G.U. Parte Seconda n. 151 del 23/12/2017,poiché la [OSCURATO:PERSONA] possiede un timbro e una firma digitale che nesarebbe un documento ufficiale di cui si conosce la provenienza e nonavrebbe alcun tipo di valenza probatoria. In subordine osserva come icriteri identificativi siano del tutto generici e facenti riferimento ad un“insieme di crediti” e non a tutti i crediti, sicché non si tratterebbe di unaNumero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/2026cessione totalitaria. Parimenti, non vi sarebbe alcuna dimostrazione conriferimento alla sedicente seconda cessione in favore della Cherry BankS.p.A., intervenuta in giudizio, la quale si è limitata a produrre la GazzettaUfficiale che fa riferimento a «a) Crediti acquistati dal Cedente ai sensi diun avviso di cessione pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblicaitaliana, Parte II, numero 151, del 23 dicembre 2017, attualmente inessere e di titolarità della Cedente».1.1.- Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il soggettoche proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità disuccessore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato partenel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare lapropria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesimaposizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cuimancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nellafase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituentii presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt.110 e 111 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15088 del 2025; Cass. n. 24050del 2019; Cass. n. 22244 del 2006 e Cass. n. 25344 del 2010, conforme aquest’ultima).Come questa Corte ha chiarito molte volte (vedi ampiamente Cass. n.15088/2025) non si tratta di un difetto di legittimazione, di [OSCURATO:SOCIETA] - sedicente cessionaria del credito di cui si discute in causa eperciò solo legittimata passiva a contraddire all’odierno ricorso – bensì diuna questione di prova della titolarità del rapporto controverso.Pertanto, [OSCURATO:SOCIETA]., affermatasi cessionaria da Monte dei [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di giustificare la propria legittimazione a resistere inquesta sede di gravame per essere subentrata nella titolarità del credito dicui si discute, avrebbe dovuto non soltanto allegare ma anche fornire ladimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo allaNumero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/2026regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è,peraltro, rilevabile d'ufficio.1.2- Giova ricordare in proposito, che, in linea generale, ai fini dellaprova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria laprova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la meranotificazione della stessa operata al debitore ceduto dal pretesocessionario ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui,sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa especifica contestazione. Tale principio vale, ovviamente, in qualunqueforma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta larelativa notificazione da parte del cessionario al ceduto, quindi, almeno diregola, anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione dicessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tantoautorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dallabanca cessionaria mediante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 58 T.U.B.Come puntualizzato da questa Corte (v. Cass. n. 15088/2025) gli arrestiin cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] dellanotizia della cessione quale prova della stessa vanno rettamente intesi,per cui si deve certamente condividere, in diritto, quanto giàespressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si èprecisato che «una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai finidell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di uncontratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazionesulla [OSCURATO:PERSONA] esonera sì la cessionaria dal notificare la cessioneal titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto dicessione, non prova l’esistenza di quest’ultima» (così espressamente Cass.n. 22151 del 2019), ovvero, più specificamente, che «la parte che agiscaaffermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, invirtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplinaNumero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/2026di cui all’art.58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrarel’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modofornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamentericonosciuta» (cfr. Cass. n. 24798 del 2020; Cass. n. 4116 del 2016).Perciò: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola,soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza èdimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativoaccertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, nonsindacabile in sede di legittimità, quando avvenuto nel corso del processodi merito; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di noncontestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della provadell’esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativadella titolarità del credito) dalla questione della prova dell’inclusione di undeterminato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione dicessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B.Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamenteconfermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabiliblocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenzadel contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico creditocontroverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagliistituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionarianella [OSCURATO:PERSONA], può ben costituire adeguata prova dell’avvenutacessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove taliindicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, diricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimentoin blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, inmancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l’esistenza delcontratto di cessione, quest’ultimo non deve essere affatto dimostrato (inNumero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/2026quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. themaprobandum). Laddove, invece, sia oggetto di specifica contestazione daparte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei varicontratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve esserecertamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regolanon può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della partecessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” dellacessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se talenotificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella GazzettaUfficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapportigiuridici individuabili in blocco.1.3- Nella specie, posto che sarebbe stato onere di Siena NPL 2018dare prova della cessione, non solo allegando la [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], parte seconda, n. 151, recante l'avviso dell'avvenutacessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] di alcuni suoi crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n.130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto dellacomunicata cessione fossero compresi anche quello di cui si discetta oggi,va rilevato che in effetti la parte ha prodotto solo il doc. 5 (avviso dicessione) cui la controricorrente rimanda, che non è neppure copia dellaG.U. (come lo è invece il doc. 2 prodotto da [OSCURATO:PERSONA]) né sicomprende se sia un estratto o una copia di quanto pubblicato in G.U. eda quale fonte sia tratto.Va dunque rilevato, come eccepito dalla controparte, il difetto diautenticità del documento prodotto. In via aggiuntiva può osservarsi chel’indicazione del sito web nell’avviso prodotto non è indice presuntivosufficiente dell’inclusione del credito nella cessione in mancanza di ulteriorielementi, quale un codice identificativo del credito da adoperare nelpredetto sito.Numero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/2026Perciò il controricorso è inammissibile e parimenti, di conseguenza, lo èl’intervento di [OSCURATO:PERSONA] che si afferma cessionaria dellacontroricorrente.2. – Con il primo motivo il ricorrente deduce, «in via principale», exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione delle normedi cui agli artt. 303, 305, 307, 291 e 102 c.p.c., laddove la Corte diAppello di Ancona ha accolto l'appello incidentale poiché, a seguito delfallimento della società debitrice principale ([OSCURATO:SOCIETA].), il giudizio erastato riassunto solo da quest'ultima nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ingiungente([OSCURATO:SOCIETA].) e non nei confronti dei fideiussori. Osserva che lariassunzione del giudizio interrotto non dà luogo ad un processo diverso eautonomo rispetto a quello precedente; perciò, le parti già costituite e noncolpite dall’evento interruttivo non devono costituirsi nuovamente,trattandosi della semplice continuazione del medesimo processo. Sebbenei fideiussori non avessero riassunto il giudizio e l’atto di riassunzione nonfosse stato loro notificato, essi erano già costituiti e all’udienza diprecisazione delle conclusioni «per gli opponenti» compariva il difensorenominato nonché il sig. [OSCURATO:PERSONA] personalmente, onde erano nellapienezza delle rispettive facoltà processuali indipendentemente daldeposito di una nuova comparsa di costituzione.3.- «In via subordinata», deduce ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.violazione e falsa applicazione degli artt. 303, 305, 307, 291 e 102 c.p.c.poiché, dal momento che il primo giudice aveva dichiarato l’interruzionedell’intero giudizio, il ricorso in riassunzione aveva escluso l’estinzione delgiudizio nei confronti di tutte le parti, onde doveva applicarsi il principio didiritto affermato da Cass. n. 18318/2015 e la Corte d'Appello, laddoveavesse rilevato un vizio del contraddittorio in ragione della mancatanotifica della riassunzione nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], avrebbedovuto ordinare la rinnovazione della stessa.4.- I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.Numero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/20264.1- Sul tema giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (v.Cass. Sez. Un. n. 9686/2013) componendo contrasti interni allagiurisprudenza di legittimità, hanno anzitutto richiamato Cass. Sez. Un. n.15142/2007 pronunciatesi in un caso in cui più società ed un privatoavevano proposto separate opposizioni al decreto d'ingiunzionepronunciato contro di loro, secondo cui «nel caso di trattazione unitaria odi riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili checomporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoliprocedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un eventointerruttivo che riguardi una delle parti di una o più delle cause connesse,l'interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui èparte il soggetto colpito dall'evento» e hanno, poi, statuito che «una voltache, a proposito del processo nel quale siano state introdotte più domande(artt. 103 a 106 c.p.c.), si accoglie, per le ragioni che sono stateesplicitate nella sentenza di queste sezioni unite appena richiamata,l'interpretazione per cui, come regola, l'evento interruttivo che coglie laparte di una di tali domande non si propaga ai giudizi riuniti, ciò significache rispetto agli altri, che si trovano a contraddittorio integro, non si puòprofilare ne' la necessità di una loro riassunzione ne' quella di una loroestinzione per esserne mancate la prosecuzione spontanea o lariassunzione» ma che ciò «non significa ancora che quanto alle altredomande il processo debba in ogni caso proseguire, nel senso che siapossibile quanto ad esse compiere atti istruttori od assumere decisioni,significa solo che, non avendo su di esse inciso un effetto interruttivo,perché si arrivi a poter poi provvedere a loro riguardo non sarà necessarioche siano compiute da alcuna delle parti di tali cause atti processualiaventi finalità di riassunzione. Per modo che, se il giudice non ritenga divalersi, dove normativamente possibile, del potere previsto dal secondocomma dell'art. 103 c.p.c. [vale a dire del potere di separare le causeriunite, ndr], il processo, quanto alle altre cause, dovrà essere governatoNumero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/2026in modo da continuare sol dopo che, riguardo al giudizio raggiuntodall'interruzione, si sia determinata la riassunzione o verificatal'estinzione». (Cass. Sez. Un. cit., in motivazione).Secondo detti arresti quindi: a) nei procedimenti relativi a causeconnesse e scindibili l'interruzione di regola opera solo in riferimento alprocedimento (id est alla causa connessa) di cui è parte il soggettocolpito dall'evento interruttivo che non si propaga ai giudizi riuniti; b) perle altre parti non si profila la necessità di una loro riassunzione, nè lapossibilità, in mancanza di detta loro iniziativa, di una dichiarazione diestinzione; c) affinché il giudice provveda a riguardo delle parti noncolpite dall’evento interruttivo non sarà necessario che esse compiano attiprocessuali aventi finalità di riassunzione; d) se il giudice non ritenga diseparare le cause connesse, il giudizio nei confronti di quelle in cui non siè verificato l’evento interruttivo continuerà dopo che il giudizio siariassunto in quella connessa raggiunta dall'interruzione, o dopo che, inmancanza di detta riassunzione, se ne sia verificata (e dichiarata)l'estinzione; in altre parole, come osserva Cass. Sez.Un. 9686/2013, «latrattazione del processo, quanto alla domanda non attinta dall'eventointerruttivo, si prest[a] ad essere semplicemente differita in attesa dellaprosecuzione dell'altra, come già previsto dall'art.269 c.p.c., comma 2, edormai per il breve tempo di tre mesi (art.307 c.p.c., comma 3 e L. 18giugno 2009, n. 69, art. 46)».4.2- In applicazione di tali arresti si è poi affermato che, nel caso dicumulo di cause scindibili, ove il giudice – a fronte di un evento checoncerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze – nonsepari le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuatamediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel terminesemestrale previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispettoa tutte le parti; sicché, ove ricorso e decreto di fissazione dell'udienza diriassunzione non siano stati notificati ad alcune di esse, non può essereNumero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/2026dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo, dovendosiinvece, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., ordinare larinnovazione della notifica entro un termine perentorio (v. Cass. n. 18318del 2015, conforme Cass. n. 8975/2020, la quale ha precisato che «chipone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere ilmenzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni deicontraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativadelle parti, il potere di separazione compete al giudice»; conforme larecente Cass. n. 29021/25 che, peraltro, nel caso deciso ha ritenutosufficiente la riassunzione del processo interrottosi per il fallimento delladebitrice principale operata dal solo garante, che aveva notificato il ricorsoanche alla curatela rimasta, però, contumace; onde nel processoproseguito si era, poi, ri-costituita la società tornata in bonis, coltivando ledomande già proposto al momento iniziale della lite e che non erano statecoltivate dal curatore del suo fallimento in sede di riassunzione,nonostante la notifica del ricorso per riassunzione; ed ha ricordato, inproposito, «che, secondo la giurisprudenza di legittimità, a seguitodell’interruzione del processo, la parte colpita dall’evento interruttivo, chenon si costituisca in sede di riassunzione, va dichiarata contumace, matale contumacia non implica alcun abbandono delle domande da lei giàprecedentemente formulate (cfr., per tutte, Cass. n. 26372 del 2014)»).4.3- Nei predetti arresti è stata, quindi, affrontato la questione che quiinteressa se, all'interno di un processo con pluralità di parti nel quale sianopendenti contestualmente più cause scindibili, a seguito della declaratoriadi interruzione dell'«intero» giudizio, il ricorso in riassunzione,tempestivamente depositato da una della parti interessate nel termineperentorio dal verificarsi dell'evento interruttivo previsto dall'art. 305c.p.c., sia idoneo ad evitare l'estinzione del giudizio laddove esso non siatempestivamente notificato a tutte le parti nel termine fissato dal giudiceex art. 303 c.p.c.; e, nel rispondere affermativamente, hanno fattoNumero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/2026applicazione dei consolidati principi affermati a sezioni unite da Cass. n.14854 del 2006, secondo la quale: «Verificatasi una causa d'interruzionedel processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processointerrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata"edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio disei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. dv., è riferibile solo al depositodel ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguitotempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcunruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice,di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino delcontraddittorio interrotto nei confronti della controparte, purpresupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai neprescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispettodelle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cuisia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazionedell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), maimpone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione dellanotifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ.,entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto delquale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinatodisposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307,terzo comma».In sintesi, per la riassunzione del processo cumulativo (comune cioè allediverse cause cumulate in presenza di un litisconsorzio facoltativo) ove ilgiudice abbia dichiarato l’interruzione dell’intero processo anzichéavvalersi della facoltà di scindere le cause connesse, è necessaria, maanche sufficiente, l'iniziativa di una sola delle parti interessate che vanotificata alle altre laddove si tratti di riattivare il contraddittorio (ad es.nei confronti degli eredi della parte defunta)Numero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/20264.5- Con successivi arresti questa Corte ha, poi, confermato che «Incaso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse escindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti delle causeconnesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte ilsoggetto colpito dall'evento; ne consegue che per il prosieguo dellacontroversia… non colpita dall'evento interruttivo, la parte interessatadeve proporre tempestiva istanza di riassunzione (analogamente a quantoprevisto dall'art. 289 c.p.c.) in difetto verificandosi l'estinzione delgiudizio» (Cass. n. 16883/2025; conforme Cass. n. 28384/2025;)«conseguentemente qualora la riassunzione non sia statatempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddettoevento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima,continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti».5.- Venendo al caso di specie, si osserva che si tratta di un giudiziorelativo a cause pacificamente scindibili che era stato dichiarato interrottonei confronti di tutte le parti; la sua tempestiva riassunzione ad operadella parte colpita dall’evento interruttivo – rispetto alla cui legittimazionee capacità processuale nulla si contesta in questa sede e che va data perpacifica - doveva ritenersi sufficiente a riattivare il processo nei confrontidi tutte le parti, perciò è certamente errato il rilievo della Corte d’appellocirca la mancata riassunzione del medesimo anche da parte dei fideiussori,che, tenuto conto degli arresti delle Sezioni unite richiamati ed incontinuità con i precedenti citati, non erano tenuti a riassumere a propriavolta il processo per riattivarlo con riguardo alla loro posizioneprocessuale.La mancata notifica nei loro confronti dell’atto di riassunzione da partedella società debitrice principale, inoltre, era del tutto irrilevante, dalmomento che tra dette parti processuali non si trattava di riattivare uncontraddittorio venuto meno per effetto della perdita di capacità dellasocietà fallita di stare in giudizio, non avendo quest’ultima proposto alcunaNumero registro generale 5715/2022Numero sezionale 2601/2026Numero di raccolta generale 21778/2026Data pubblicazione 25/06/2026domanda nei confronti dei fideiussori, tanto più che costoro erano giàcostituiti in giudizio ed hanno, poi, partecipato al giudizio che èproseguito.Ne consegue che la Corte territoriale ha errato a dichiarare – in riformadella sentenza impugnata- l’estinzione del giudizio di primo grado el’inammissibilità dell’appello, in quanto in relazione ai litisconsorti solidaliche avevano proseguito il processo con il gravame il giudizio dovevaproseguire naturalmente verso il suo esito.La denuncia in memoria di una correzione materiale oltre i limiticonsentiti, con l’aggiunta dell’estinzione del processo, è assorbitadall’accoglimento del ricorso.5. In definitiva il ricorso va accolto; il controricorso va dichiaratoinammissibile come anche l’intervento della cessionaria dellacontroricorrente. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvioalla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione che provvederàanche a regolare le spese della presente fase di legittimità tenendo contodell’inammissibilità di controricorso ed intervento. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e l’intervento spiegato in causa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appellodi Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare lespese della presente fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civilein data 11.6.2026Il PresidenteEnrico Scoditti