CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 42613/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto il rigetto del ricorso. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, sul gravame proposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 6/11/2019 dal Tribunale di Terni, in parziale riforma della decisione /ha rideterminato la pena inflitta ai predetti, previa riqualificazione delle rispettive condotte - originariamente contestate in relazione all'art. 73, comma 1 e 4 , d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla riqualificazione delle condotte originariamente contestate ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90. La Corte di merito ha valorizzato il solo dato quantitativo senza prendere in considerazione tutti gli altri parametri individuati dal legislatore, incidenti sulla offensività della condotta e non si è confrontata con le argomentazioni svolte dal primo Giudice per negare la derubricazione delle condotte degli imputati, in grado di movimentare ingenti quantità di droga all'interno di una piazza di spaccio nell'ambito della quale vi era una continuativa cessione di droga sorvegliata da soggetti che consentivano l'allontanamento degli imputati all'arrivo delle volanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato.2. La Corte, nel riqualificare í fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ha fondato la decisione sulla modestissima entità dei quantitativi delle singole cessioni di stupefacente operate dagli imputati, ritenendo non ostativa la ripetitività delle condotte e negando la esistenza di una piazza di spaccio gestita da una articolata organizzazione "proprio perché le circostanze fattuali delle stesse indagini con offerta di stupefacente agli stessi operanti induce a ritenere esattamente il contrario". 3. Nell'operare tale giudizio non ha considerato le ampie ed articolate argomentazioni, legate alle emergenze probatorie acquisite agli atti, svolte dal primo Giudice (v. pg. 79 e ss. della prima sentenza) che aveva escluso la ricorrenza della ipotesi lieve in ragione: - della quotidiana attività di spaccio; - della insistenza della attività in due punti nodali della vita cittadina, siti non lontani da edifici scolastici e altri luoghi frequentati da giovani; - della capacità degli imputati di un continuo rifornimento di droga in grado di sostenere le richieste fatte agli spacciatori; - del coordinamento operativo tra gli spacciatori in relazione ai luoghi di custodia dello stupefacente; - della facilità di contatto degli acquirenti con gli spacciatori che subito provvedevano alle cessioni di ogni tipo di droga; - della facilità con la quale erano apprestate le dosi e la consegna di esse; - dalla vigilanza operata dagli spacciatori sulle vie di accesso ai luoghi di spaccio e della conseguente difficoltà delle forze dell'ordine di operare i controlli; - della esistenza di una sia pur rudimentale organizzazione finalizzata al controllo del territorio. La Corte ha poi espresso, per negare la esistenza di una piazza di spaccio, una considerazione - riguardante l'avvenuta offerta di stupefacente agli operanti - di cui sfugge completamente il senso e la valenza in considerazione dell'intervento sotto copertura di questi (v. pg. 4 e ss. della sentenza di primo grado). 4. Pertanto, la decisione impugnata si discosta illegittimamente, sotto il duplice profilo della omessa motivazione e della violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, dalla prima decisione. Invero, la Corte di appello nel riformare in senso più favorevole agli imputati la prima decisione non ha rispettato l'obbligo di offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (dep. 2018), P.G. in proc. Troise, .,./2 Rv. 272430).Lvn, In particolare, risulta acritico e tralaticio il riferimento del Giudice di appello per negare rilevanza alla ripetitività delle condotte alla ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 non tenendo conto del condivisibile principio di diritto secondo il quale la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva(Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016 (dep. 2017), Bandera e altri, Rv. 269149). Inoltre il giudizio della sentenza impugnata esula dal parimenti condivisibile principio di diritto secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionati a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente(Sez. 6,n. 3363 del 20/12/2017(dep. 2018), Cesarano e altro, Rv. 272140); ancora, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018 Rv. 272529 Lombino).5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del P.G. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 19/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]