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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 38987/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso q [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato l'istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione della pena residua pari a mesi cinque e giorni otto di reclusione (sentenza 2 marzo 2018).

2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi.

2.1. Il primo motivo, denunciando vizi della motivazione, rileva che l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale è stata negata sulla base di considerazioni, circa l'assenza di affidabilità" del condannato, in contrasto con il riconoscimento della liberazione anticipata in relazione al presofferto cautelare.

2.2. Il secondo lamenta violazione dell'art. 30 del d.

Ig. n. 137 del 2020, deducendo che la decisione sulla richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare non si è attenuata ai criteri in "deroga" fissati da detta disposizione.

2.3. Il terzo motivo denuncia assoluta mancanza di motivazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo svolge rilievi con evidenza inammissibili, poiché richiama valutazioni svolte in sede di concessione della liberazione anticipata da associare ad un esame frazionato necessariamente per semestri che non si indicano.

La deduzione in tal modo non può minimamente prestarsi a smentire gli apprezzamenti compiuti nel provvedimento impugnato che considerano il dato relativo alle inosservanze delle prescrizioni degli arresti domiciliari, che, per la loro gravità, davano anche luogo al ripristino della custodia cautelare in carcere.

3. Esaminando congiuntamente gli altri due motivi, va osservato che l'intera motivazione del provvedimento dà ampio conto del riconoscimento dei gravi motivi ostativi che possono precludere le misure alternative, in presenza delle condizioni relative alla pena da espiare di cui all'art. 30 dl. n. 137 del 2020.

Il Tribunale, al riguardo, mostra appropriatamente di considerare le allarmanti modalità violente delle condotte di cui alla condanna e i fatti di pari allarme che il ricorrente ha continuato a porre in essere anche in epoca recente, manifestando gravi segnali di pericolosità, venendo peraltro arrestato nel novembre del 2019 per uno di essi e risultando coinvolto in altri procedimenti.Si è così tracciata, sulla base di dati oggettivi, una spiccata indole violenta le cui manifestazioni si sono rivelate insensibili alle restrizioni, tanto da avere il condannato già dato prova di non rispettare le prescrizioni detentivè domiciliari.

Si descrive, pertanto, inequivocabilmente la gravità delle ragioni ostative.

A fronte di ciò, i due motivi del ricorso di cui trattasi, oltre a richiamare il contenuto e la ratio delle disposizioni di cui all'art. 30 del dl. n. 137 del 2020, svolgono solo generiche affermazioni che negano assertivamente le gravi ragioni ostative, invece ben rappresentate nell'intera motivazione del provvedimento in forza della razionale e puntuale valutazione di merito degli elementi acquisiti.

Pertanto, anche il secondo e il terzo motivo vanno ritenuti inammissibili.

4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso q [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato l'istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione della pena residua pari a mesi cinque e giorni otto di reclusione (sentenza 2 marzo 2018). 2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Il primo motivo, denunciando vizi della motivazione, rileva che l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale è stata negata sulla base di considerazioni, circa l'assenza di affidabilità" del condannato, in contrasto con il riconoscimento della liberazione anticipata in relazione al presofferto cautelare. 2.2. Il secondo lamenta violazione dell'art. 30 del d. Ig. n. 137 del 2020, deducendo che la decisione sulla richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare non si è attenuata ai criteri in "deroga" fissati da detta disposizione. 2.3. Il terzo motivo denuncia assoluta mancanza di motivazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo svolge rilievi con evidenza inammissibili, poiché richiama valutazioni svolte in sede di concessione della liberazione anticipata da associare ad un esame frazionato necessariamente per semestri che non si indicano. La deduzione in tal modo non può minimamente prestarsi a smentire gli apprezzamenti compiuti nel provvedimento impugnato che considerano il dato relativo alle inosservanze delle prescrizioni degli arresti domiciliari, che, per la loro gravità, davano anche luogo al ripristino della custodia cautelare in carcere. 3. Esaminando congiuntamente gli altri due motivi, va osservato che l'intera motivazione del provvedimento dà ampio conto del riconoscimento dei gravi motivi ostativi che possono precludere le misure alternative, in presenza delle condizioni relative alla pena da espiare di cui all'art. 30 dl. n. 137 del 2020. Il Tribunale, al riguardo, mostra appropriatamente di considerare le allarmanti modalità violente delle condotte di cui alla condanna e i fatti di pari allarme che il ricorrente ha continuato a porre in essere anche in epoca recente, manifestando gravi segnali di pericolosità, venendo peraltro arrestato nel novembre del 2019 per uno di essi e risultando coinvolto in altri procedimenti.Si è così tracciata, sulla base di dati oggettivi, una spiccata indole violenta le cui manifestazioni si sono rivelate insensibili alle restrizioni, tanto da avere il condannato già dato prova di non rispettare le prescrizioni detentivè domiciliari. Si descrive, pertanto, inequivocabilmente la gravità delle ragioni ostative. A fronte di ciò, i due motivi del ricorso di cui trattasi, oltre a richiamare il contenuto e la ratio delle disposizioni di cui all'art. 30 del dl. n. 137 del 2020, svolgono solo generiche affermazioni che negano assertivamente le gravi ragioni ostative, invece ben rappresentate nell'intera motivazione del provvedimento in forza della razionale e puntuale valutazione di merito degli elementi acquisiti. Pertanto, anche il secondo e il terzo motivo vanno ritenuti inammissibili. 4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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