CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 31427/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 23/02/2021 R.G.N. 1399/2019;Numero registro generale 21535/2021Numero sezionale 4733/2025udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnumzearo d die ralc colta generale 31427/2025Data pubblicazione 02/12/202519/11/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello diNapoli, confermando la pronuncia di primo grado, haaccertato l’inadempimento della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA](subentrata alla Pulitem s.r.l. nel contratto di appalto per laraccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani) all’obbligo –sancito dall’art. 6 del [OSCURATO:PERSONA] - di assumere Domenicodel subentro nell’appalto) e ha condannato la ditta alpagamento del risarcimento del danno procurato per tutto ilperiodo in cui si è protratta l’inerzia (ossia dal 2.12.2015 al19.1.2016), per complessivi euro 3.200,58; i giudici delmerito hanno, peraltro, respinto la domanda di assunzionepresso la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (subentrataalla ditta Paciello) rilevando che nei suoi confronti nonricorrevano i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva(“essere in forza” alle dipendenze della ditta che perdel’appalto) per vantare il diritto all’assunzione.2. Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza impugnata sulla base di due motivi. La società MultyServices ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (come indicati in epigrafe) sonorimasti intimati.3. La trattazione della causa, dapprima fissata in camera diconsiglio, è stata rinviata alla pubblica udienza per ragioni dinomofilachia.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21535/2021Numero sezionale 4733/20251. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’arNtu.m e3ro6 d0i r,a ccolta generale 31427/2025Data pubblicazione 02/12/2025primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazionedell’art. 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 21.3.2012,avendo, la Corte territoriale riconosciuto il diritto dellavoratore ad essere assunto dalla ditta subentrante AlbaPaciello ma erroneamente disconoscendo medesimo dirittonei confronti della ditta successiva appaltatrice (Multy ServiceCooperativa), nonostante la disposizione contrattualegarantisca la continuità lavorativa nell’ambito dell’appalto.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost. posto che ilcomportamento illegittimo di una ditta subentrantenell’appalto (nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA]) puòcompromettere l’assunzione a carico di tutte le altre ditte che,nel futuro, subentreranno (nel caso di specie Multy ServiceCooperativa).3. I motivi, che possono essere affrontati congiuntamente,non sono fondati.4. In tema di “cambio appalto”, l’art. 6 CCNL citato, al comma2 dispone: «L’impresa subentrante assume ex novo, senzaeffettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forzaa tempo indeterminato … addetto in via ordinaria oprevalente allo specifico appalto / affidamento che risulti inforza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorniprecedenti l’inizio della nuova gestione in appalto /affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenzaeffettiva del contratto di appalto».5. La predetta clausola prevede un diritto all’assunzione incapo ai dipendenti dell’impresa uscente in forza dellosvolgimento di un ben determinato periodo di lavoro effettivoche precede l’inizio della nuova gestione (c.d. clausolasociale), con correlativo obbligo di assunzione in capoall’impresa subentrante; gli specifici requisiti richiesti affinchéNumero registro generale 21535/2021sorga il diritto all’assunzione presso la ditta subentranteN umero sezionale 4733/2025Numero di raccolta generale 31427/2025nell’appalto (personale “in forza” nel periodo dei 240 giorniData pubblicazione 02/12/2025precedenti l’inizio della nuova gestione) sono espressamenteed eccezionalmente derogati – come lo stesso ricorrenteosserva – dal CCNL rinnovato in periodo successivo a quellodi cui è causa (CCNL 6.12.2016) per individuate categorie dilavoratori che si trovano in particolari situazioni, quali ilavoratori in aspettativa non retribuita ex art. 31 della leggen. 300 del 1970, i fruitori di congedo straordinario nonretribuito per “gravi motivi familiari”, ecc. (art. 2, che,dunque, consente a queste categorie di lavoratori di vantareil diritto all’assunzione nei confronti della subentrante, aprescindere dall’attualità dell’attività lavorativa presso la dittaperdente l’appalto al momento del cambio appalto). Talederoga, espressa e circoscritta a specifiche categorie dilavoratori, conferma la vigenza della regola generale (ossia ilrequisito costitutivo della presenza in servizio al momento delcambio appalto) e la sua inderogabilità.6. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che,nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], non ricorrevano irequisiti negoziali previsti dal CCNL per fondare il dirittoall’assunzione, ossia non risultava «in forza presso l’aziendacessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio dellanuova gestione in appalto / affidamento previsto dal bandodi gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto».7. Il ricorrente propone, senza peraltro minimamenteillustrare eventuali errori interpretativi dei giudici di merito inordine all’interpretazione dell’art. 6 citato e senza affrontarela ricostruzione esegetica del tenore testuale delladisposizione in esame (salvo richiamare un generico dirittoalla stabilità e alla continuità del lavoro), una valutazione chenon trova, peraltro, fondamento alcuno nel tenore testualedella disposizione negoziale, che sancisce il diritto allaNumero registro generale 21535/2021Numero sezionale 4733/2025continuità dell’attività dei lavoratori impegnati nei Ncuamnertoi dei rrai ccolta generale 31427/2025Data pubblicazione 02/12/2025oggetto di subentro in appalto purché nel rispetto di precisecondizioni. Questa Corte ha già sottolineato - sul presuppostoin virtù del quale nell'interpretazione del contratto collettivodi diritto comune la volontà delle parti dev'essere ricostruitain primo luogo attraverso il senso letterale delle paroleutilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dalcomportamento anche successivo alla conclusione delcontratto, nonché attraverso la lettura complessivadell'accordo – la necessità della sussistenza del fattocostitutivo del diritto azionato dal lavoratore, consistentenell’adibizione nel cantiere oggetto del subentro per almeno240 giorni antecedenti al cambio appalto (cfr. da ultimo Cass.n. 21942/2025, che ha precisato come l’onere probatoriofaccia capo al lavoratore); la Corte territoriale si è conformataal principio innanzi richiamato.8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza.9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento,a favore della società controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 peresborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltrespese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellaNumero registro generale 21535/2021Numero sezionale 4733/2025legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussNiusmteeron dzi ara ccolta generale 31427/2025Data pubblicazione 02/12/2025dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19novembre 2025.Il giudice estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott. Antonio MannaNumero registro generale 3420/2026Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 20553/2026AULA 'A'Data pubblicazione 18/06/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Correzioneerrore materialeSEZIONE LAVOROR.G.N. 3420/2026Cron.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep.Ud. 20/05/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 3420-2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoELIA ALAIA;- ricorrente per correzione -contro2026 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], ROVIELLO2524 GAETANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA];- intimati in correzione -per la correzione della sentenza n. 31427/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il 02/12/2025R.G.N. 21535/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3420/2026Numero sezionale 2524/2026L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell'errore materialeNumero di raccolta generale 20553/2026contenuto nella sentenza n. 31427/2025 (numero sezDioatna paulbebl icazione 18/06/20264733/2025) di questa Corte, pubblicata in data 2/12/2025,nell'ambito del giudizio al RG n. 21535/2021 tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L., difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA],laddove in dispositivo è stato condannato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Domenico (parte soccombente) al pagamento delle spese, ma non èstata disposta la distrazione a favore del difensore della societàcontroricorrente, come richiesto nella memoria tempestivamentedepositata.Il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato alricorrente che non si è costituito.[OSCURATO:PERSONA]'istanza è fondata.Va premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile,in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287e 288 c.p.c. (in tal senso Cass. n. 12437 del 2017: "In caso diomessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta daldifensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazionelegislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errorimateriali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzidi impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsicome domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre adessere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che adessa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aversoddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente ilmigliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole duratadel processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensoredistrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è unN umreimro reegdisitroo generale 3420/2026Numero sezionale 2524/2026applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delleNumero di raccolta generale 20553/2026pronunce della Corte di cassazione"; v. anche Cass., n. 508Da2ta pduebbll icazione 18/06/20262024; Cass., sez. un., n. 4353 del 2023).Questa Corte ritiene, inoltre, di dover dare continuità all'indirizzosecondo cui il ricorso per correzione di errore materiale di unasentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulladistrazione delle spese non deve essere notificato anche alla partedifesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, exart. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizioconcluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguereuna proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata daldifensore (tale da imporre la notificazione della richiestadi correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizionedella domanda in rappresentanza di parte e in base all'originariaprocura (Cass., n. 15302 del 2023; contra Cass., n. 36579 del2022).In questo caso, dalla lettura del controricorso depositato dallasocietà risulta che venne chiesta la distrazione delle spese a favoredel difensore; con la sentenza n. 31427/2025 questa Corte hadisposto sulle spese omettendo, però, di provvedere alla distrazionea favore del difensore della parte vittoriosa.Sussistono, quindi, i presupposti per la correzione del dispositivodella sentenza n. 31427/2025 come richiesto.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento(Cass., sez. un., n. 9438 del 2022).P.Q.M.accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo dellasentenza n. 31427/2025 di questa Corte, pubblicata il 2/12/2025,nell'ambito del giudizio al RG n. 21535/2021, sia integrato comesegue:Numero registro generale 3420/2026Numero sezionale 2524/2026dopo le parole "oltre spese generali al 15% ed accessoriN dumi elreo dgi graecc"o ltas ig enerale 20553/2026Data pubblicazione 18/06/2026aggiunga "con distrazione a favore del difensore antistatario dellaparte controricorrente che ne ha fatto richiesta";manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull'originale delprovvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.