CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 03833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8960/15 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis - Ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t. - Intimata - avverso la sentenza n. 1459/26/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 25/09/2014 non notificata; Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022. F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8960/2015 Numero sezionale 332/2022 Numero di raccolta generale 3833/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]: 1. La vicenda in esame nasce dall’emissione di avviso di accertamento nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, per l'anno d'imposta 2005, con il quale si contestava alla predetta società, i fini Ires, Irap ed Iva, l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], nonché l'utilizzo di false fatture di acquisto per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] contestava che la società contribuente, nel periodo relativo all’annualità 2005, aveva dedotto i costi indicati nelle fatture (inesistenti) detraendone l’Iva, recuperando a tassazione, per l’anno 2005, l'Iva indebitamente detratta sulle predette operazioni di acquisto, nonché l’Ires e l’Irap dei costi dedotti. 2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso eccependone l’illegittimità formale e sostanziale e la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con sentenza n. 22 del 2011, respingeva il ricorso. 3. La società proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto eccependo, in primo luogo, la carenza di motivazione della decisione e, nel merito, sostenendo l’erroneità della valutazione dei giudici di primo grado circa l’inesistenza delle operazioni commerciali. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale adita, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello, affermando che «l’Agenzia delle entrate non fornisce alcuna effettiva prova fondamento di quanto dalla stessa affermato, considerato che la circostanza che la ricorrente sia priva di beni ammortizzabili, utilizzando per il raggiungimento del proprio scopo sociale beni di terzi dalla medesima organizzati, non è sicuro indice di evasione», che «l’esiguità della struttura organizzativa non può intendersi prova d’inesistenza delle operazioni dall’Ufficio contestate» che, ugualmente, «non può considerarsi prova sicura (…) 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8960/2015 Numero sezionale 332/2022 Numero di raccolta generale 3833/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 la struttura organizzativa della società e la dislocazione logistica dell’attività della stessa ovvero la tenuta della documentazione amministrativa e contabile», che inoltre «non si vede come possa essere inteso quale indizio probante l’inesistenza delle operazioni contestante l’assenza dell’amministratore della società al momento dell’intervento dei verbalizzanti»; viceversa, la CTR ha ritenuto plausibile la tesi difensiva della società contribuente non solo perché, a suo avviso, effettivamente è prassi commerciale l’utilizzo della clausola «porto assegnato che prevede che il pagamento della spedizione stessa fosse effettuato dal destinatario», ma anche in considerazione della risultanze del procedimento penale che «ha correttamente ritenuto che non vi fossero prove tali da far ritenere sussistente il fatto ascritto all’imputato sig. [OSCURATO:PERSONA]». 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a cinque motivi. 5. La società contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle entrate ha notificato il ricorso in cassazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, a mezzo del servizio postale di Roma, in data 24/03/2015. Non risulta agli atti l’avviso di ricevimento alla società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione dell’atto spedito a mezzo posta. Al ricorso risulta allegata soltanto l’accettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da parte dell’Unep - Corte di Appello di Roma - dell’«atto per il quale è stata richiesta la notificazione». La società contribuente è rimasta intimata. 2. E’ principio assolutamente pacifico che la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo effettuata a mezzo posta, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8960/2015 Numero sezionale 332/2022 Numero di raccolta generale 3833/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19623; Cass., 30/12/2015, n. 26108; Cass., 01/10/2018, n. 23793; Cass., Sez. Un. 12/05/2010, n. 11429). La notifica a mezzo del servizio postale, dunque, non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa, nonché l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass., 24/07/2007, n. 16354). 3. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non comportando la nullità, ma soltanto la mancata conoscibilità legale dell'atto per il quale è stata richiesta la notificazione, non consente la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. e rende il ricorso inammissibile in quanto, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, nonostante la tempestività della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass., 29/05/1995, n. 3764; Cass., 18/07/2003, n. 11257; Cass., 10/02/2005, n. 2722 - con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; Cass., 08/05/2006, n. 10506, con riferimento alla notifica dell'atto di appello; Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16354). In buona sostanza, «l'omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all'art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l'intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta (...)», il che comporta l’inammissibilità del ricorso per 4 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8960/2015 Numero sezionale 332/2022 Numero di raccolta generale 3833/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento per la sola ipotesi – verificatasi nel caso in esame - in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al Giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (cfr. Cass., 24/07/2007, n. 16354). 5. Alla luce di tali principi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo la società [OSCURATO:SOCIETA]. rimasta intimata. 7. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, in data 27 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D