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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23201/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A N. 30141/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo viola- zione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, alla man- cata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata massima riduzione per il tentativo e alla ritenuta recidiva.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e afferiscono al trat- tamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

Per i giudici del gravame del merito, correttamente il giudice di primo grado ha commisurato la pena per il delitto di cui al capo b) in misura superiore al minimo edittale dovendosi valutare negativamente per l'odierno ricorre la particolare gra- vità della condotta dal punto di vista oggettivo e soggettivo, posto che l'imputato ha posto in essere il tentativo di furto in abitazione aggravato quando era sotto- posto ad una misura cautelare custodiale.

Tale circostanza -secondo la logica mo- tivazione del provvedimento impugnato- è sintomatica di una particolare pericolo- sità dell'Otea e giustifica, altresì, il riconoscimento degli effetti, sulla commisura- zione della pena, della recidiva infraquinquennale e specifica.

Il predetto, infatti, all'epoca della consumazione del reato oggetto del presente giudizio, era gravato da due precedenti penali per rapina, per cui le circostanze della consumazione dei reati per cui si procede in questa sede dimostrano per i giudici del merito come non abbia subito alcun effetto deterrente dalle condanne e dalla sottoposizione ad una misura cautelare.

L'obbligo di motivazione in punto di dosimetria della pena è dunque piena- mente assolto e, quanto alla ritenuta recidiva, i giudici del gravame del merito danno atto di avere operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sen- tenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.

Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata N. 30141/2022 R.G. motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv. 265684).

Motivato è anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, per i giudici del gravame del merito non possono essere concesse all'Otea in assenza di positivi elementi di giudizio valutabili a tal fine, mentre la confessione resa non è sintomatica di un atteggiamento processuale collaborativo essendo conseguita alla rilevazione, sul luogo del furto, delle impronte digitali, prova inequivocabile della sua responsabilità.

Corretto è anche il rilievo che la giovane età dell'odierno ricorrente non è di per sé un elemento dirimente ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A N. 30141/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo viola- zione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, alla man- cata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata massima riduzione per il tentativo e alla ritenuta recidiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e afferiscono al trat- tamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. Per i giudici del gravame del merito, correttamente il giudice di primo grado ha commisurato la pena per il delitto di cui al capo b) in misura superiore al minimo edittale dovendosi valutare negativamente per l'odierno ricorre la particolare gra- vità della condotta dal punto di vista oggettivo e soggettivo, posto che l'imputato ha posto in essere il tentativo di furto in abitazione aggravato quando era sotto- posto ad una misura cautelare custodiale. Tale circostanza -secondo la logica mo- tivazione del provvedimento impugnato- è sintomatica di una particolare pericolo- sità dell'Otea e giustifica, altresì, il riconoscimento degli effetti, sulla commisura- zione della pena, della recidiva infraquinquennale e specifica. Il predetto, infatti, all'epoca della consumazione del reato oggetto del presente giudizio, era gravato da due precedenti penali per rapina, per cui le circostanze della consumazione dei reati per cui si procede in questa sede dimostrano per i giudici del merito come non abbia subito alcun effetto deterrente dalle condanne e dalla sottoposizione ad una misura cautelare. L'obbligo di motivazione in punto di dosimetria della pena è dunque piena- mente assolto e, quanto alla ritenuta recidiva, i giudici del gravame del merito danno atto di avere operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sen- tenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata N. 30141/2022 R.G. motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv. 265684). Motivato è anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, per i giudici del gravame del merito non possono essere concesse all'Otea in assenza di positivi elementi di giudizio valutabili a tal fine, mentre la confessione resa non è sintomatica di un atteggiamento processuale collaborativo essendo conseguita alla rilevazione, sul luogo del furto, delle impronte digitali, prova inequivocabile della sua responsabilità. Corretto è anche il rilievo che la giovane età dell'odierno ricorrente non è di per sé un elemento dirimente ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Rom
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