CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29802-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente 2021 domiciliata in ROMA, V. CRESCENZIO 69, 2984 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1993/2018 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 28/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dalla sola suddetta società contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva contestato il mancato pagamento dell'imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, oltre sanzioni ed interessi, per operazioni svoltesi negli anni 2009 nei confronti di quest'ultima, esercente attività di bookmaker, quale coobbligata in solido della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] titolare della ricevitoria operante come centro di trasmissione dati (CTD), esercente l'attività di raccolta scommesse sportive per conto del bookmaker estero . Con sentenza n. 1993/2118, la CTR del Lazio rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, mentre accoglieva l'appello incidentale della Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla riduzione delle sanzioni disposta dalla CTP. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] , affidato a sette motivi ; resiste con controricorso e vv. C k* t l'Amministrazione FinanziafTa.\ - ricorre—n-re ha depositato memoria con istanza di trattare in pubblica udienza il procedimento. Considerato che: In ordine all'istanza di trattazione del procedimento in pubblica udienza , il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Sez. U, n. 14437 del 5 giugno 2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovo nella giurisprudenza di questa Corte e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) e dall'altro da quella unionale (con la sentenza 26 febbraio 2020 in causa C-788/18, relativa alla [OSCURATO:PERSONA]); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito. Pertanto l'istanza va respinta. Con il ricorso la ricorrente denuncia: 1)1a l'illegittimità dell'avviso di accertamento per l'anno 2009, fondato su norma dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale , 2)Violazione e falsa applicazione dell'art. 71..212\2000 nonché degli artt. 24 e 97 Cost per non aver dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento per omessa traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese in relazione all'art. 360 cpc comma i n.3 in relazione all'art. 360, comma i, n. 3 c.p.c., 3)Violazione e \o falsa applicazione dell'art. 3 del DLGs come interpretato dall'art. i comma lett. B della L. 220\2010 in relazione all'art. 360 comma i n3 cpc per la commissione tributaria regionale ritenuto integrato in capo al CTD il presupposto soggettivo dell'imposta . 4)Violazione e \o falsa applicazione applicazione dell'art. icomma 2 lett. B ,L. 288\1988 in relazione all'art. 360co. i n. 3 cpc , per aver la commissione tributaria regionale ritenuto integrato il presupposto territoriale dell'imposta. 5) violazione e \o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi di diritto dell'Unione Europea di parità di trattamento e non discriminazione con riferimento all'art. i comma 66 della legge di stabilità 2011 in relazione all'art. 360 co. i n. 3 cpc per non aver la commissione tributaria regionale disapplicato l'art. 3 del Dlgs n504 \1998 . 6) violazione e falsa applicazione dell'art. 401 della direttiva 2006 \112 \ce in relazione all'art. 360 co.i n. 3 cpc , per non aver la commissione tributaria regionale disapplicato la disciplina normativa di cui al DLGS 504\1998 in relazione alla sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume di affari diverse dall'imposta sul valore aggiunto armonizzata . 7) violazione e\ o falsa applicazione degli artt 8 del DLGS 546\92 5 comma 1 e 6 comma 2 L. 242\1997 e to comma 3 L. 212 \2000 anche in relazione all'art. 360 co. i e 3 cpc per non aver la Ctr applicato l'esimente dell'obiettiva condizione d incertezza . Le questioni sollevate con i vari motivi sono state già oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c." Con il primo motivo in sostanza il ricorrente si duole che la Ctr non abbia apprezzato l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato , secondo tale prospettazione, su norme dichiarate incostituzionali. Tali motivi sono infondati in quanto per la Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo ed oggettivo dell'imposta, anche per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, rispondono solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della I. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale . [OSCURATO:PERSONA] ,nel suo percorso argomentativo ha sottolineato come fosse irragionevole che gli operatori privi di concessione fossero favoriti fiscalmente rispetto agli operatori legali , per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione , godendo di un periodo di franchigia che invece sconterebbero gli operatori legali. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ,expressis verbis, affermato che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio . Il tributo in questione colpisce l'attività di raccolta della scommesse, attraverso la ricezione della proposta da parte del centro servizi in Italia , che poi si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, sicchè soggetto passivo dellobbligazione tributaria è sicuramente il bookmaker che ha realizzato (o concorso a realizzare ) il presupposto impositivo . E' la stessa Corte Cost. a chiarire che il contributo dal bookmakers , sia pure con la fattiva partecipazione del centro servizi , ai fini della raccolta della scommessa, è essenziale allo svolgimento dell'esercizio delle scommesse , sicchè non può non considerarsi soggetto passivo dell'obbligazione tributaria . In sostanza una volta esclusa dalla Corte Cost, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità ,la solidarietà del ricevitore per gli anni precedenti al 2011 , permane l'obbligazione tributaria del Bookmaker che ha raccolto le poste del gioco . In definitiva va rilevato, quanto alla posizione del bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento. Anche il secondo motivo con cui la ricorrente denuncia la mancata allegazione della traduzione è infondato. In primo luogo la Stanleybet ha avuto domicilio fiscale in Italia , dal 18.7 2012 al 15 4 2015 (in tale intervallo di tempo era stato notificato l'avviso originale ), e quindi non era necessario alcun tipo di traduzione , dovendosi ragionevolmente dedursi per effetto di tale elezione di domicilio , l'esistenza di un ufficio in Italia di ausilio alla attività operativa ai fini della raccolta scommesse da convogliare all'estero , in grado evidentemente di comprendere il contenuto degli atti a tale domicilio indirizzati . Inoltre risulta dalla sentenza impugnata come parte ricorrente, ancorché soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia (per quanto nulla si dica in atto in ordine alla conoscenza o meno della lingua italiana da parte dei propri amministratori, circostanza che andava quantomeno dedotta dal contribuente), abbia in concreto nei gradi del merito svolte le sue articolate e valorose difese, contestando la pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato, sicché ha dimostrato di avere adeguatamente compreso le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'atto impugnato, le cui motivazioni sono state prima comprese e poi contestate di fronte ai precedenti giudici. Pare opportuno richiamare il principio affermato in fattispecie analoga (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26407 del 19/10/2018), secondo cui il vizio dell'atto impositivo emesso in lingua italiana nei confronti di soggetto appartenente alla minoranza linguistica tedesca privo dell'informazione sul diritto di sollevare eccezione di nullità per la mancata traduzione ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 574 del 1988, è in concreto sanato ove il destinatario abbia comunque promosso, in sede amministrativa o giurisdizionale, un procedimento volto alla difesa dei propri diritti. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e \ o falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'ari terzo ter. 1, comma 66, lett. b), della legge 220\2010 (legge di stabilità di stabilità per il 2011) in relazione all'art. 360 co. in 3 cpc , laddove il giudice d'appello ha ritenuto il centro di trasmissione dati soggetto passivo del tributo (presupposto soggettivo). Con il quarto motivo deduce la mancanza del presupposto territoriale dell'imposta. Anche tali motivi sono infondati. In precedenza si è già rimarcato che soggetto passivo di tale imposta è chiunque ,anche in assenza di concessione , gestisce con qualunque mezzo , anche telematico , concorsi pronostici e scommesse , e il bookmaker , indicando le quote, ed incassando le poste , sia pure residente all'estero concorre a realizzare il presupposto impositivo ed in grado di assolvere al pagamento del tributo prelevandolo dalla posta di gioco . Inoltre, ai fini della territorialità dell'imposizione, non è rilevante la circostanza che la Stanley bet abbia la sua sede all'estero visto che la scommessa è raccolta in Italia ed in Italia avviene il pagamento della posta da parte dello scommettitore e la eventuale vincita , essendo evidente che il fatto imponibile è rappresentato dalla prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco, attività, che anche per effetto dell'utilizzo del centro trasmissione dati , sono svolte in Italia. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dei principi del diritto dell'Unione Europea circa la parità di trattamento e non discriminazione nonché del principio del legittimo affidamento .Va premesso che il quadro normativo è stato sottoposto all'esame sia della Corte costituzionale che della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il ricorso come precisato sopra .Vanno escluse le prospettate frizioni con il diritto unionale, in considerazione che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata .La Corte di Giustizia,( 26 febbraio 2020, causa C- 788/18,) , in relazione all'art. 56 del TFUE ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato». Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-44012, punto 47; 8 settembre 2009, causa C- 42/07). Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. i I. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore». La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. i dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83). In relazione al bookmaker ,la Corte Europea si è limitata a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro; ma col punto 24 si specifica, in concreto, che, «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, si conclude col punto 24, «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». Con il sesto motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 401 della direttiva 2006 \1i2 \ce in relazione all'art. 360 co.i n. 3 cpc , per non aver la commissione tributaria regionale disapplicato la disciplina normativa di cui al DLGS 504\1998 in relazione alla sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume di affari diverse dall'imposta sul valore aggiunto armonizzata. Va infatti rilevato che il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Non rilevano quindi i soli fatti consistenti nella proporzionalità, nell'esser riscossa a ogni fase e nella sua traslazione in capo al consumatore, evidenziati in ricorso, anche perché (come con evidente contraddizione logica e giuridica si ammette proprio in ricorso per cassazione) proprio la disciplina IVA che si cita da parte del ricorrente, l'art. 10 c. 2 d.P.R. n. 633 del 1972, proclama esenti dal tributo armonizzato le operazioni in parola con ciò evitando il concorrere di due imposte sul medesimo volume d'affari. Effetto del tutto risolutivo e dirimente ha sul punto, il chiaro dictum del [OSCURATO:PERSONA] (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n. C-440/2012), [OSCURATO:PERSONA] (haftungsbeschrànkt) secondo il quale in forza dell'articolo 401 della direttiva IVA «le disposizioni di [tale] direttiva non vietano ad uno 15 Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)». La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22)". Secondo la ridetta pronuncia, quindi, l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'art. 135, paragrafo i, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tal sentenza, l'art. i, paragrafo 2, prima frase, e l'art. 73 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile. Con il settimo motivo la ricorrente deduce la violazione e o falsa applicazione degli artt 8 del DLGS 546\ 92 5 comma 1 e 6 comma 2 L. 242\1997 e 10 comma 3 L. 212 \2000 anche in relazione all'art. 360 co. i e 3 cpc per non aver la Ctr applicato l'esimente dell'obiettiva condizione d incertezza . La compatibilità costituzionale dell'effetto retroattivo della legge in relazione all'art. 6 Cedu s'incentra sul rispetto del principio di affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico come specchio della ragionevolezza della legge; sicché occorre che l'intervento legislativo con effetti retroattivi sia sorretto da motivi imperativi d'interesse generale (tra varie, Corte cost. 13 luglio 2017, n. 176). Laddove nel caso in esame sussiste il motivo imperativo, proprio delle leggi interpretative, di sciogliere incertezze, giacché, come si è detto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27/18, ha appunto riconosciuto alla I. n. 220/10 la funzione di risolvere l'incertezza inerente all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/98. 11.-. Va ricordato che, secondo questa Corte, l'incertezza normativa oggettiva tributaria «è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui 16 r ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fatti indice", quali ad esempio: i) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; io) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente." (Cass. 17 maggio 2017, n. 12301; Cass. 13 giugno 2018, n. 15452, Cass. 12 aprile 2019, n. 10313, Cass. 9 dicembre 2019, n. 32082). Con riferimento al caso di specie, la sopra citata sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. i, comma 66, I. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è anche chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione. 17 ,la stessa sentenza ha tuttavia anche evidenziato che «il tenore letterale della disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. i del d.lgs. 11. 504 del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei bookmaker con sede all'estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)» (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che «con la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della I. n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata» e che la stessa Agenzia autonoma dei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto 4.1.). In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3, d.lgs. n. 504/1998, si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva. La fattispecie, dunque, deve essere collocata nell'ambito della previsione di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, sussistendo, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione.Infine, non si ravvisa la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, 18 esaustiva e completa, risolvendosi le deduzioni in una mera critica della sentenza resa nella causa C-788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembra postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre la stessa Corte, «pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale» (Corte giust., in causa C-375/17, cit., punto 67). Ed in questo senso deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. 25439/2020) che si riferisce alla diversa questione della rilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse, esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni. Il fatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o discommessa, previsto e punito dall'art. 4, commi i e 4-bis, della I. 13 dicembre 1989, n. 401 nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 del d.lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse. In conclusione, va accolto il sesto motivo del ricorso, rigettati tutti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito deve essere accolto il ricorso introduttivo della lite in relazione solo all'irrogazione delle sanzioni. Pertanto , non occorrendo ulteriori indagini va accolto il motivo inerente alla applicazione delel sanzioni . già indicato nel ricorso introduttivo e annullato l'accertamento nella sola parte in cui ha li applicato le sanzioni circa l'omesso versamento dell'imposta unica relativamente all'anno 2009 . L'intervento in materia, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, delle sentenze della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della Corte di Giustizia (26 febbraio 2020, causa C-788/18), nonché la reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti del