CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 14.9.2022 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito dei primo grado di giudizio da Tribunale della stessa città che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione ed C 6.600,00 di multa ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 73, quarto comma d.P.R. 309/1990 in relazione a plurirni episodi di acquisto di marijuana dal medesimo fornitore nel periodo tra giugno e settembre 2015, avvinti tra loro dal vincolo della continuazione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 192 terzo comma, 197 bis primo e sesto comma cod. proc. pen., che l'affermazione di responsabilità si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi condannati per il connesso reato di coltivazione, detenzione e cessione della marijuana con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. all'esito di separato procedimento. Rileva che i due testi, ancorchè sentiti con l'assistenza del difensore, abbiano reso dichiarazioni accusatorie che, non trovando alcun riscontro negli atti processuali, non possono pertanto essere sugellate dal crisma dell'attendibilità. 2.2. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione resa a fondamento della pronuncia, rilevando che il mutamento della versione dei fatti da parte del Vettori nelle diverse fasi processuali in cui era stato sentito ne incrinasse alla radice la credibilità, non superata dal rilievo che il teste avesse, successivamente al primo interrogatorio, deciso di collaborare. Osserva la difesa che permangono con riguardo alla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie evidenti contrasti tra le dichiarazioni raccolte, rilevando come la deposizione del Bellagamba, che aveva negato di aver presentato l'imputato al Montiglio, ovverosia al cedente la sostanza stupefacente, fosse in aperta antitesi con la versione resa da quest'ultimo, secondo cui era stato invece proprio il Bellagamba a farglielo conoscere, senza che tale divergenza possa trovare alcuna spiegazione logica nel rilievo formulato dalla Corte distrettuale secondo cui il diniego sarebbe diverso dalla smentita, e come vi sia un'insanabile contraddizione tra il Vettori e il Montiglio sul momento in cui il secondo aveva conosciuto il prevenuto. Eccepisce altresì il travisamento della prova in ordine al quantitativo di marijuana complessivamente prodotta nell'anno 2014 dal Vettori che la Corte di appello sostiene corrispondere ad una decina di chili, ladclove il teste aveva chiaramente affermato essere stata di sei chilogrammi. 3. Con memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale il difensore dell'imputato ha ulteriormente sviluppato i motivi di doglianza, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione o in mero subordine con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non può essere ritenuto meritevole di accoglimento. In merito alle deposizioni rese da testi che rivestano la posizione di imputati in un procedimento connesso, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e perciò sentiti con modalità assistite ex art. 197 primo comma cod. proc. pen. non può essere invocata la violazione dell'art. 192 terzo comma cod. proc. pen. che impone di valutarne l'attendibilità sulla base delle ulteriori risultanze processuali allorquando si tratti di dichiarazioni che, come nel caso di specie, si riscontrano l'un l'altra. Va infatti rilevato che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, la chiamata in correità o in reità "de relatd apuo avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, nonché dei rapporti con il chiamato in correità e dell'analisi delle ragioni che lo hanno indotto alla confessione come all'accusa nei confronti di quest'ultimo, b) sia stata effettuata la verifica dell'intrinseca consistenza delle sue dichiarazioni, alla luce dei criteri della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255143; nonché da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 che in termini ancor più specifici puntualizza che oltre alla valutazione di attendibilità e alla convergenza debba esservi altresì l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente). Condizioni queste che risultano essere tutte sussistenth per avere i giudici di merito accertato che al momento dell'arresto del Vettori (coltivatore della marijuana) e a quello successivo del correo Montiglio (colui che aveva ceduto la sostanza stupefacente all'odierno imputato): a) non emergevano, al di là della contestazione di coltivazione di cannabis, in concorso fra loro, altre ipotesi penalmente rilevanti; b) che entrambi avevano ricostruito spontaneamente e in termini fra loro convergenti le cessioni aventi ad oggetto la droga coltivata nei confronti per lo più di un loro cliente storico e per la parte residua dell'odierno imputato, conosciuto più di recente solo come Timothy, senza saperne il cognome, il quale li aveva peraltro sollecitati ad incrementare la produzione di marijuana che avrebbe acquistato, richiesta cui non avevano tuttavia ritenuto di dare corso per non esporsi eccessivamente; c) che il Montiglio aveva altresì fornito la descrizione degli incontri con il prevenuto, confermati quanto all'auto con cui quest'ultimo ritirava le partite dello stupefacente anche dal Vettori che accompagnava il complice con il solo ruolo di staffetta; d) che sul cellulare del Montiglio erano stati rinvenuti i recapiti telefonici del Fossari sotto il nominativo di "Tony H" avendo lo stesso chiarito che la lettera H stava per "hennp", definizione in lingua inglese del sostantivo marijuana, e che nel periodo delle contestate cessioni risultavano dai tabulati numerosi contatti tra il Montiglio e l'odierno imputato; e) che al momento in cui avevano reso le suddette dichiarazioni nè il Montiglio né il Vettori potevano ritenersi mossi da alcun intento utilitaristico, avendo, al contrario, ottenuto un aumento di pena a titolo di continuazione con le cessioni effettuate nei confronti del cd. cliente storico, né potendo il Montiglio confidare nell'applicazione dell'attenuante della collaborazione attiva considerato che neppure conosceva, all'infuori del nome di battesimo, le generalità del prevenuto. A dispetto di quanto sostenuto dalla difesa non soltanto le dichiarazioni dei due imputati in reati connessi sono state ritenute tra loro essenzialmente convergenti, ma risultano altresì corroborate da una pluralità di riscontri, con tale accezione dovendosi intendere ogni elemento acquisito dall'espletata istruttoria che, pur non avendo autonoma forza probante, vale a corroborare le deposizioni dei cd. testi assistiti ex art. 197 cod. proc. pen. conferendogli la credibilità propria di qualsiasi elemento di prova (Sez.1, Sentenza n. 7643 del 28/11/2014, Villacaro, Rv. 262309). Militano, infatti, in favore della credibilità estrinseca di costoro sia i tre recapiti telefonici del Fossari memorizzati sul cellulare del Montiglio, due dei quali corrispondenti ad utenze al medesimo intestate e l'altro alla società presso la quale lavorava come dipendente, sia il traffico registrato tra le reciproche utenze risalente all'epoca delle contestate cessioni, traffico sul quale nessuna plausibile giustificazione è stata mai fornita dal ricorrente. 2. Né maggior fondamento riveste il vizio motivazionale dedotto con il secondo motivo, attesa la carenza di decisività dei rilievi difensivi. Le divergenze temporali su cui si focalizza il ricorso in relazione all'epoca in cui i due testi assistiti avrebbero conosciuto Tinnothy, risultante dalle rispettive deposizioni, così come la parziale smentita del teste Bellagamba che aveva negato di essere stato lui ad avere presentato il Fossari al Montiglio, non soltanto vengono specificamente affrontate dalla Corte territoriale con una spiegazione intrinsecamente coerente, che non cessa di essere logica solo perché contraria agli assunti del ricorrente, ma ne viene sottolineata la marginalità rispetto ad un compendio dichiarativo che è stato ritenuto per tutte le altre parti del narrato ampiamente attendibile, così come messo dettagliatamente in luce dalla sentenza di primo grado. Certamente non riveste valenza decisiva, idonea cioè a scardinare la tenuta logica dell'intero impianto motivazionale, la deposizione del Bellagamba, ovverosia il benzinaio che a detta del Montiglio gli avrebbe presentato il Fossari, la cui mancata conferma di tale circostanza, al netto della plausibile spiegazione fornitane dalla Corte sabauda, non incide sul nucleo essenziale del narrato, costituita dalla ripetitività delle transazioni aventi ad oggetto la sostanza stupefacente, quale che fosse stato il tramite del contatto iniziale. Rilevo questo che vale in pari misura anche in ordine alle marginali divergenze tra il Montiglio ed il Vettori in ordine all'epoca in cui il primo aveva riferito al secondo di aver conosciuto il nuovo acquirente (secondo il Vettori qualche mese prima di aprile 2015 mentre secondo Montiglio di ciò gli sarebbe stata data comunicazione nella seconda metà del 2014). Del resto, essendo stato già affermato da questa Corte in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo che l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato non impedisce di valorizzare le ulteriori parti di un racconto più complesso svolto dal dichiarante, se supportate da precisione di riscontri, anche non specifici su ciascun elemento dichiarato, idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva (Sez. 1, Sentenza n. 35561 del 08/05/2013, Plaku, Rv. 256753), deve a fortiori ritenersi che non valgano ad inficiare la valutazione di attendibilità marginali slabbrature, concernenti particolari di contorno rispetto alla fattispecie criminosa in contestazione, derivate o dal raffronto tra le deposizioni dei due imputati in reati connessi (quali quelle concernenti l'epoca in cui i due fecero la conoscenza del Fossari) o da divergenze trascurabili sulla genesi del rapporto di conoscenza tra quest'ultimo e i due fornitori della sostanza stupefacente rispetto alle dichiarazioni di un terzo teste che non intaccano lo svolgimento della vicenda delittuosa. Quanto infine al quantitativo di marijuana complessivamente prodotto nell'anno 2014, in nessun travisamento della prova risultano essere incorsi i giudici del gravame che si sono limitati a ritenere maggiormente credibili le dichiarazioni rese dal teste Vettori nella seconda audizione, allorquando, avendo deciso di collaborare, aveva parlato di una decina di chili di stupefacenl:e rispetto a quelle rese inizialmente, secondo le quali la produzione era stata stimata al ribasso in soli sei chilogrammi. In conclusione, non risultando ancora decorsa la prescrizione del reato cadente il 23.10.2023, il ricorso deve essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'a