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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 22099/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Catania, in data 9.7.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso in rubrica ascrittole, riqualificato il fatto nella fattispecie di tentato furto aggravato, rideterminava in senso più favorevole all'imputata l'entità del trattamento sanzionatorio, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Guglielmino, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sui motivi di impugnazione con cui l'appellante aveva invocato il riconoscimento in proprio favore delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2.1. Con requisitoria scritta del 18.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto.

Con conclusioni scritte del 25.1.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputata insiste per l'accoglimento del ricorso

3. Il ricorso va accolto, essendo sorretto da motivi fondati.

4. Ed invero, come si evince dalla lettura della sentenza oggetto di ricorso, in sede di appello l'imputata aveva espressamente richiesto al giudice di secondo grado il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tale richiesta, come si evince dal contenuto dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era stata formulata genericamente, ma si fondava sulla duplice circostanza, rappresentata nel secondo motivo di appello, del comportamento processuale, ampiamente collaborativo della prevenuta, in uno con il "pronto ravvedimento" della Guglielmino, e della mancanza di ostacoli, con riferimento al limite previsto dall'art. 164, co. 4, c.p., alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Orbene la corte territoriale, sebbene abbia accolto l'appello dell'imputata in punto di diversa qualificazione giuridica del fatto, ometteva di pronunciarsi sulle indicate questioni, pur riducendo l'entità del trattamento sanzionatorio a quattro mesi di reclusione ed euro 120,00 di multa, in uno con il rigetto della richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p. (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso).

Evidente, pertanto, la sussistenza dei vizi denunciati dalla ricorrente, posto che incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, co. 3, c.p.p., e 111, comma 6, Cost., il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Rv. 259316).

Né appare possibile affermare, proprio in ragione della specificità dei motivi di appello, che nel caso in esame la mancata disamina dei suddetti motivi non dia luogo a un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sul presupposto che essi siano stati implicitamente assorbiti e disattesi dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr., ex plurimis , Cass., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593).

Giova al riguardo evidenziare come non vi sia contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, co. 1, c.p.p., hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112; Cass., Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Rv. 268307).

Ne consegue che Sicché il riferimento operato dalla corte territoriale alla impossibilità di riconoscere in favore dell'imputata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., in ragione anche della mancanza del requisito della particolare tenuità dell'offesa e dell'occasionalità del comportamento, "tenuto conto del precedente specifico", non può dirsi tale da avere assorbito in sé il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, a maggior ragione, del beneficio della sospensione condizionale della pena.

5. Sulla base delle svolte considerazione la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della cote di appello di Catania, che provvederà a colmare le evidenziate lacune motivazionali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma il 9.2.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Catania, in data 9.7.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso in rubrica ascrittole, riqualificato il fatto nella fattispecie di tentato furto aggravato, rideterminava in senso più favorevole all'imputata l'entità del trattamento sanzionatorio, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Guglielmino, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sui motivi di impugnazione con cui l'appellante aveva invocato il riconoscimento in proprio favore delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.1. Con requisitoria scritta del 18.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto. Con conclusioni scritte del 25.1.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputata insiste per l'accoglimento del ricorso 3. Il ricorso va accolto, essendo sorretto da motivi fondati. 4. Ed invero, come si evince dalla lettura della sentenza oggetto di ricorso, in sede di appello l'imputata aveva espressamente richiesto al giudice di secondo grado il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Tale richiesta, come si evince dal contenuto dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era stata formulata genericamente, ma si fondava sulla duplice circostanza, rappresentata nel secondo motivo di appello, del comportamento processuale, ampiamente collaborativo della prevenuta, in uno con il "pronto ravvedimento" della Guglielmino, e della mancanza di ostacoli, con riferimento al limite previsto dall'art. 164, co. 4, c.p., alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Orbene la corte territoriale, sebbene abbia accolto l'appello dell'imputata in punto di diversa qualificazione giuridica del fatto, ometteva di pronunciarsi sulle indicate questioni, pur riducendo l'entità del trattamento sanzionatorio a quattro mesi di reclusione ed euro 120,00 di multa, in uno con il rigetto della richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p. (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Evidente, pertanto, la sussistenza dei vizi denunciati dalla ricorrente, posto che incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, co. 3, c.p.p., e 111, comma 6, Cost., il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Rv. 259316). Né appare possibile affermare, proprio in ragione della specificità dei motivi di appello, che nel caso in esame la mancata disamina dei suddetti motivi non dia luogo a un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sul presupposto che essi siano stati implicitamente assorbiti e disattesi dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr., ex plurimis , Cass., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). Giova al riguardo evidenziare come non vi sia contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, co. 1, c.p.p., hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112; Cass., Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Rv. 268307). Ne consegue che Sicché il riferimento operato dalla corte territoriale alla impossibilità di riconoscere in favore dell'imputata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., in ragione anche della mancanza del requisito della particolare tenuità dell'offesa e dell'occasionalità del comportamento, "tenuto conto del precedente specifico", non può dirsi tale da avere assorbito in sé il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, a maggior ragione, del beneficio della sospensione condizionale della pena. 5. Sulla base delle svolte considerazione la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della cote di appello di Catania, che provvederà a colmare le evidenziate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Catania. Così deciso in Roma il 9.2.2022. [OSCURATO:PERSONA]
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