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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 13383/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione, detenzione e porto di una pistola nonché di detenzione illegale di munizioni; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile: - si tratta, in effetti, di ricorso del tutto generico che si limita a denunciare la violazione di legge, senza argomentare alcunché.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2023 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione, detenzione e porto di una pistola nonché di detenzione illegale di munizioni; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile: - si tratta, in effetti, di ricorso del tutto generico che si limita a denunciare la violazione di legge, senza argomentare alcunché. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]