CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00766/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di mancanza e illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione testé delineata, giacché con argomentazioni pertinenti, a pag. 5 della sentenza, il giudice di merito fa corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale per aversi reato continuato occorre la previsione di una sequenza ordinata di azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente, consistendo, pertanto, la continuazione in un atteggiamento psicologico, al quale sul piano probatorio debbono corrispondere condotte oggettive compatibili con il disegno programmato (si rinvia alla Sez. 1, n. 597 del 28/01/1997, Arena, Rv. 207211 - 01) e che pertanto risulta corretta la conclusione raggiunta in sentenza, secondo cui tale programmazione contrasta logicamente con l'estemporaneità della condotta furtiva del ricorrente (pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dic