CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 44891/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte\6ppello di Napoli, con sentenza in data 31 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli, in data 20 dicembre 2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, le pene accessorie di cui all' art. 216 RD n. 267 del 1942 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza di noma processuale a pena di nullità ai sensi degli artt. 178 e 601, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta, in particolare l'inosservanza del termine a comparire anche con rifinerrdo alla sua negativa incidenza sulla facoltà di avanzare tempestivamente la richiesta di discussione orale prevista dall'art. 16, comma 4, dl. n. 179 del 2012 - vizio della motivazione in ordine alla determinazione delle pene accessorie secondo i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. A prescindere se l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui dall'art. 601 cod. proc. pen. costituisca una nullità relativa, come tale eccepibile nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113), oppure una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 4, n. del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447), nel caso in esame è pacifico che l'eccezione in questione non è stata sollevata nel procedimento svoltosi con contraddittorio scritto sicché anche aderendo alla tesi più garantista, la relativa nullità risulta sanata. 3.2. Il secondo motivo, oltre ad essere generico, non considera che la graduazione della pena, anche di carattere accessorio, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. La Corte distrettuale ha, infatti, fatto puntuale riferimento clAJL a piùXpregnanti elementi fattuali sintomatici sia della gravità del reato (modalità della condotta, l'entità dei danni cagionati al ceto creditorio) sia della capacità a delinquere dell'imputato (i pregiudizi penali). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2