CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 155 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, posto che il rigetto del punto del gravame (massima estensione della riduzione della pena per le concesse attenuanti generiche) è adeguatamente motivato, con l'indicazione dei fattori decisivi (negativa personalità dell'appello) che venivano a rendere recessivi quelli offerti dalla difesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 7ggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ersilia ese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] g3-