CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 47850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 4 giugno 2021 la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza del 26 maggio 2020 con cui il Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto ed C 8.000 di ammenda riducendo la pena precedentemente inflitta per effetto dell'esclusione della contestata recidiva in complessivi mesi 1 e giorni 10 di arresto ed al pagamento di C 7.200,00 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto appello affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando la decisione dei giudici dell'appello nella parte in cui avevano omesso di precisare che nel momento in cui gli agenti di P.G. operavano il sopralluogo avevano rinvenuto nei luoghi di causa il prevenuto congiuntamente ad altro soggetto; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente non ha contestato la circostanza relativa al fatto di essere presente sul luogo dell'abuso ma si è limitato a rilevare, che al momento dell'accertamento si trovava in compagnia di un'altra persona; che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche dando rilevo alla personalità dell'imputato, gravato di numerosi precedenti penali, le reiterate violazioni da queso commesse e la circostanza realtiva al fatto di aver proceduto alla demolizione delle opere abusive solo successivamente all'emissione dell'Ordinanza comunale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibiltil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa del