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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 12393/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9447/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] pienza, domiciliato presso il suo domicilio digitale avv.silviasa- [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A -intimate - avverso la sentenza n. 7/2021 del TRIBUNALE di RAGUSA, deposi- tata il 07/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/3/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio innanzi al G iudice di Pace di Ispica la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (agente della riscossione) e la Prefettura di Caserta (ente impositore) chiedendo l’annullamento della cartella di pagamento che gli era stata notificata e recava pretese creditorie per infrazioni al Codice della Strada; − costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] e integrato il contraddittorio nei confronti della Prefettura di Frosinone (altro ente impositore), il Giudice di Pace di Modica (ex Ispica) accoglieva la domanda; − la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propon eva appello al Tribunale di Ragusa, che – con la sentenza n. 7 del 7/1/2021 – accoglieva l’impugnazione e, in riforma della decisione di primo grado, respingeva l’azione (riqualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) del [OSCURATO:PERSONA], dichiarando il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata; − avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su sei motivi; non svolgevano difese le intimate [OSCURATO:PERSONA], Prefettura di Caserta e Prefettura di Frosinone; − con la memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. il ricorrente depositava la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 231 del 3/3/2021, emessa nel giudizio d’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (coobbligata del [OSCURATO:PERSONA]), nonché certificazione di passaggio in giudicato di detta pronuncia; la sentenza confermava la decisione del Giudice di Pace di Modica (ex Ispica) di accoglimento dell’opposizione proposta dalla Cinquerrui avverso la cartella di pagamento notificatale dall’agente incaricato della riscossione dei crediti della Prefettura di Caserta e della Prefettura di Frosinone (anch’esse parti, come enti impositori, di quella controversia); − all’ esito della camera di consiglio del 7 marzo 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;C [OSCURATO:PERSONA] : − è superfluo illustrare le censure del ricorrente, in quanto il ricorso è improcedibile; − il ricorrente afferma, alla pagina 2 del ricorso, che «la sentenza n. 7/21, [è stata] emessa tra le parti dal Tribunale di Ragusa il 05/01/2021, pubblicata il 07/01/2021 e notificata il 22/01/2021»; − in proposito si osserva che «La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale”- la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine “ breve ” di impugnazione e, quale manifestazione di “ autoresponsabilità ” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-01); − l ’ art. 369 cod. proc. civ. prescrive al ricorrente di depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, qualoraavvenuta; tuttavia, la sanzione di improcedibilitàivi prevista per l ’ omissione non può essere comminata in caso di deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico, notificata a mezzo p.e.c. e priva di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografase il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale, mentre il ricorso va dichiarato improcedibile se la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata ovvero abbia effettuato i l suddetto disconoscimento (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597-01); − nel caso in esame nessuno degli intimati ha svolto difese nel giudizio di legittimità e, come risulta dall’originale qui riprodotto ed unico a disposizione di questa Corte al momento della decisione, l’attestazione di conformità agli originali telematici dei documenti analogici depositati (sentenza notificata, messaggio di posta elettronica certificata pervenuto e relazione di notificazione redatta dal mittente) è priva di sottoscrizioneautografa del soggetto munito del relativo potere:− in conclusione, si deve dichiarare l ’ improcedibilità del ricorso ; − non occorre provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati; − si deve però dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q . m . la Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9447/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] pienza, domiciliato presso il suo domicilio digitale avv.silviasa- [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A -intimate - avverso la sentenza n. 7/2021 del TRIBUNALE di RAGUSA, deposi- tata il 07/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/3/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio innanzi al G iudice di Pace di Ispica la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (agente della riscossione) e la Prefettura di Caserta (ente impositore) chiedendo l’annullamento della cartella di pagamento che gli era stata notificata e recava pretese creditorie per infrazioni al Codice della Strada; − costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] e integrato il contraddittorio nei confronti della Prefettura di Frosinone (altro ente impositore), il Giudice di Pace di Modica (ex Ispica) accoglieva la domanda; − la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propon eva appello al Tribunale di Ragusa, che – con la sentenza n. 7 del 7/1/2021 – accoglieva l’impugnazione e, in riforma della decisione di primo grado, respingeva l’azione (riqualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) del [OSCURATO:PERSONA], dichiarando il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata; − avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su sei motivi; non svolgevano difese le intimate [OSCURATO:PERSONA], Prefettura di Caserta e Prefettura di Frosinone; − con la memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. il ricorrente depositava la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 231 del 3/3/2021, emessa nel giudizio d’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (coobbligata del [OSCURATO:PERSONA]), nonché certificazione di passaggio in giudicato di detta pronuncia; la sentenza confermava la decisione del Giudice di Pace di Modica (ex Ispica) di accoglimento dell’opposizione proposta dalla Cinquerrui avverso la cartella di pagamento notificatale dall’agente incaricato della riscossione dei crediti della Prefettura di Caserta e della Prefettura di Frosinone (anch’esse parti, come enti impositori, di quella controversia); − all’ esito della camera di consiglio del 7 marzo 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;C [OSCURATO:PERSONA] : − è superfluo illustrare le censure del ricorrente, in quanto il ricorso è improcedibile; − il ricorrente afferma, alla pagina 2 del ricorso, che «la sentenza n. 7/21, [è stata] emessa tra le parti dal Tribunale di Ragusa il 05/01/2021, pubblicata il 07/01/2021 e notificata il 22/01/2021»; − in proposito si osserva che «La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale”- la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine “ breve ” di impugnazione e, quale manifestazione di “ autoresponsabilità ” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-01); − l ’ art. 369 cod. proc. civ. prescrive al ricorrente di depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, qualoraavvenuta; tuttavia, la sanzione di improcedibilitàivi prevista per l ’ omissione non può essere comminata in caso di deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico, notificata a mezzo p.e.c. e priva di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografase il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale, mentre il ricorso va dichiarato improcedibile se la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata ovvero abbia effettuato i l suddetto disconoscimento (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597-01); − nel caso in esame nessuno degli intimati ha svolto difese nel giudizio di legittimità e, come risulta dall’originale qui riprodotto ed unico a disposizione di questa Corte al momento della decisione, l’attestazione di conformità agli originali telematici dei documenti analogici depositati (sentenza notificata, messaggio di posta elettronica certificata pervenuto e relazione di notificazione redatta dal mittente) è priva di sottoscrizioneautografa del soggetto munito del relativo potere:− in conclusione, si deve dichiarare l ’ improcedibilità del ricorso ; − non occorre provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati; − si deve però dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q . m . la Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualor