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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 28203/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAídato_au_viso-atte-fiarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 9 marzo 2021 la Corte d'appello di Brescia, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, con cui ne era stata affermata la responsabilità (in concorso con altri e nella qualità da lui rivestita), in relazione al reato di associazione a delinquere e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha rideterminato la pena sulla base di quanto concordato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale, nel rideterminare la pena in base a quanto contenuto nel concordato, motivato in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi d'imputazione, come pure in ordine alla insussistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, poiché, a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, ad opera dell'art. 1, co. 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod, proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché anche la doglianza in ordine alla erronea qualificazione giuridica dei fatti risulta preclusa, nei caso in esame, dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAídato_au_viso-atte-fiarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 9 marzo 2021 la Corte d'appello di Brescia, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, con cui ne era stata affermata la responsabilità (in concorso con altri e nella qualità da lui rivestita), in relazione al reato di associazione a delinquere e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha rideterminato la pena sulla base di quanto concordato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale, nel rideterminare la pena in base a quanto contenuto nel concordato, motivato in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi d'imputazione, come pure in ordine alla insussistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, poiché, a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, ad opera dell'art. 1, co. 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod, proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché anche la doglianza in ordine alla erronea qualificazione giuridica dei fatti risulta preclusa, nei caso in esame, dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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