CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 1984
Cassazione n. 29523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1984 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 06/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANZARO, in data 30/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 56 e 624 CP, nonché al reato di cui all'art. 612, secondo comma. c.p. (non oggetto di ricorso). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prescrizione; - deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. La sentenza Sez. 5, n. 29123 del 11/9/2020 aveva così statuito "Riqualificato il fatto di cui al capo a) ai sensi degli artt. 56-624, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro". Posto ciò, la prescrizione del reato, vertendo questo giudizio di rinvio soltanto sulla determinazione della pena, non opera alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale» (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammend